Cassazione Civile, Sentenza n. 14281/2022 del 05/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava che l'ordinanza presidenziale resa ai sensi dell'art. 708 c.p.c. non potesse costituire valido titolo esecutivo ai fini dell'esecuzione forzata; in particolare metteva in dubbio l'efficacia esecutiva delle statuizioni economiche contenute nei provvedimenti presidenziali adottati in sede di separazione dei coniugi. Si sollevava inoltre una distinzione rispetto alla posizione dei genitori non coniugati in ordine al decorso dell'obbligo di mantenimento dei figli.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo infondato. Ha richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui le statuizioni economiche rese con le ordinanze presidenziali in sede di giudizio di separazione ai sensi dell'art. 708 c.p.c. hanno efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 189 disp. att. cod. proc. civ.; tale efficacia è riconosciuta dalla legge e le statuizioni sono modificabili solo nella sede del relativo giudizio di separazione. La Corte ha altresì precisato che la qualificazione è diversa per i genitori non coniugati: per costoro l'obbligo di mantenimento del figlio decorre dall'effettiva cessazione della coabitazione, solo da quel momento diventano efficaci le statuizioni sull'affidamento e le correlate misure economiche. È stata esclusa l'idoneità delle ordinanze presidenziali per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Il ricorso è stato rigettato; non sono state liquidate spese in favore della controparte; è stata data atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale ulteriore versamento del contributo unificato da parte del ricorrente ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 708 cod. proc. civ.
Consente al presidente del tribunale di adottare ordinanze in sede di giudizio di separazione dei coniugi, anche con statuizioni di natura economica, che trovano disciplina speciale quanto alla efficacia e modificabilità
art. 189 disp. att. cod. proc. civ.
Attribuisce efficacia esecutiva alle statuizioni contenute nei provvedimenti presidenziali in materia di separazione, rendendoli titolo esecutivo per l'esecuzione forzata
art. 13, comma 1, quater d.P.R. n. 115 del 2002
Regola l'ulteriore versamento del contributo unificato in Cassazione; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento da parte del ricorrente, ai sensi del comma 1 bis
Giurisprudenza di legittimità (es. Cass. n. 04930/2022, Cass. n. 1100/2000, Cass. n. 453/1969, ecc.)
Ripetuta giurisprudenza afferma l'efficacia esecutiva delle ordinanze presidenziali in materia di separazione dei coniugi, pur escludendone l'idoneità ai fini dell'iscrizione di ipoteca giudiziale; la giurisprudenza distingue inoltre la posizione dei genitori non coniugati, per i quali gli effetti economici decorrono dalla cessazione della coabitazione
Massime di principio
- Le ordinanze presidenziali emesse ai sensi dell'art. 708 c.p.c. con statuizioni economiche, in sede di separazione dei coniugi, hanno efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 189 disp. att. e possono costituire titolo per l'esecuzione forzata
- Tale efficacia non comporta però automaticamente l'idoneità del provvedimento per l'iscrizione di ipoteca giudiziale; l'iscrizione di ipoteca può richiedere titoli diversi
- Le statuizioni economiche contenute nelle ordinanze presidenziali sono suscettibili di modifica solo nella sede del giudizio di separazione; impugnazioni esterne che ne neghino l'efficacia sono difficilmente fondate
- Nei casi di genitori non coniugati è necessario verificare la cessazione della coabitazione: l'obbligo di mantenimento del figlio e l'efficacia delle statuizioni in materia di affidamento decorrono dall'effettiva cessazione della convivenza
- In sede di cassazione il rigetto del ricorso può comportare l'onere di ulteriori versamenti a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13 d.P.R. n.115/2002, se sussistono i presupposti
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