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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2597

Regolamento (UE) 2024/2597 della Commissione, del 4 ottobre 2024, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso dell’acido sorbico (E 200) e del sorbato di potassio (E 202) e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda le specifiche dell’acido sorbico (E 200), del sorbato di potassio (E 202) e del gallato di propile (E 310)

Normativa europea32024R2597

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro UE sugli additivi alimentari autorizzati, ampliando l’uso di acido sorbico e sorbato di potassio a specifici dessert di gelatina a base di acqua aromatizzati alla frutta e rivedendo le specifiche tecniche di purezza per E 200, E 202 ed E 310. Le modifiche recepiscono le valutazioni scientifiche dell’EFSA e mirano a ridurre i limiti degli elementi tossici e a chiarire le caratteristiche del gallato di propile. È inoltre previsto un periodo transitorio per consentire agli operatori di adeguarsi alle nuove prescrizioni.

Modifica le condizioni d’uso e le specifiche di purezza dell’acido sorbico (E 200), del sorbato di potassio (E 202) e del gallato di propile (E 310) negli additivi alimentari.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore alimentare che producono, commercializzano o impiegano gli additivi alimentari acido sorbico (E 200), sorbato di potassio (E 202) e gallato di propile (E 310), nonché agli alimenti che li contengono. Incide sull’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, relativo all’elenco UE e alle condizioni d’uso degli additivi alimentari, e sull’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, relativo alle specifiche di purezza. Prevede norme transitorie per gli additivi e gli alimenti legalmente immessi sul mercato prima del 27 aprile 2025; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica delle specifiche e degli usi di E 200, E 202 ed E 310

Il regolamento interviene sul regime degli additivi alimentari autorizzati nell’Unione, modificando l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012. L’obiettivo è adeguare le condizioni d’uso e le specifiche di purezza dell’acido sorbico (E 200), del sorbato di potassio (E 202) e del gallato di propile (E 310) alla luce delle valutazioni scientifiche dell’EFSA e dei dati forniti dagli operatori del settore.

Contesto scientifico e motivazione dell’intervento

La Commissione richiama i pareri EFSA del 30 giugno 2015 e del 1° marzo 2019 per E 200 ed E 202, dai quali è emersa una DGA di gruppo pari a 11 mg di acido sorbico/kg di peso corporeo al giorno. Per E 310 si richiama il parere EFSA del 24 aprile 2014, che ha evidenziato la necessità di chiarire la composizione dell’additivo e di limitare la possibile presenza di sottoprodotti e impurità, in particolare composti organici clorurati ed elementi tossici. Sulla base di tali elementi, la Commissione ritiene opportuno ridurre i limiti massimi per alcune impurità e introdurre una definizione più precisa per il gallato di propile.

Estensione dell’uso di acido sorbico e sorbato di potassio

Nell’allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008, categoria 16 "Dessert, tranne i prodotti compresi nelle categorie 1, 3 e 4", la voce E 200-202 è aggiornata a 1 000 mg/kg. La modifica consente l’impiego di acido sorbico e sorbato di potassio non solo in frugtgrød, rote Grütze e pasha, ma anche nei dessert di gelatina a base di acqua aromatizzati alla frutta.

La Commissione motiva l’estensione osservando che tali dessert presentano elevata attività dell’acqua e quindi rischio di deterioramento microbiologico. L’uso di E 200 ed E 202, nei livelli proposti, è ritenuto idoneo a prolungarne la durata di conservazione e non comporta un impatto significativo sull’esposizione complessiva, che resta al di sotto della DGA.

Aggiornamento delle specifiche di purezza per E 200 e E 202

Per l’acido sorbico (E 200) sono aggiornate la descrizione e le specifiche di purezza. La sostanza è descritta come aghi incolori o polvere bianca cristallina, scorrevole, di leggero odore caratteristico, che non cambia colore dopo riscaldamento per 90 minuti a 105 °C. I limiti massimi per le impurità sono fissati per acqua, ceneri solfatate, aldeidi, arsenico, piombo, mercurio e zinco.

Per il sorbato di potassio (E 202) la descrizione include espressamente la polvere bianca cristallina e i granuli, riconoscendo che la forma in polvere deriva da quella granulare e che entrambe hanno la stessa purezza. Anche per questo additivo sono fissati limiti aggiornati per perdita all’essiccazione, acidità o alcalinità, aldeidi e metalli pesanti, compreso lo zinco.

Definizione e nuove specifiche per il gallato di propile (E 310)

Per il gallato di propile viene introdotta una definizione formale nella disciplina delle specifiche: esso è prodotto per esterificazione dell’acido gallico con propanolo, con reazione catalizzata dall’acido solforico. Sono indicati EINECS, denominazioni chimiche, formula molecolare, peso molecolare e titolo minimo del 98% su base anidra.

La nuova sezione purezza prevede limiti più rigorosi per perdita all’essiccazione, ceneri solfatate, acido libero, assorbimento specifico in etanolo e per arsenico, piombo e mercurio. La Commissione collega l’intervento all’esigenza di garantire che l’additivo non costituisca una fonte significativa di esposizione agli elementi tossici presenti negli alimenti.

Regime transitorio

Per consentire agli operatori, incluse le PMI, di adeguarsi alle nuove prescrizioni, il regolamento introduce una disciplina transitoria. Gli additivi E 200, E 202 ed E 310 immessi legalmente sul mercato prima del 27 aprile 2025 possono continuare a essere aggiunti agli alimenti fino a esaurimento scorte. Gli alimenti contenenti tali additivi, se già legalmente immessi sul mercato prima di tale data, possono restare sul mercato fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza.

Entrata in vigore e applicazione differita

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, le modifiche sostanziali indicate nell’allegato II, punto 1, lettera b), punto 2, lettera b), e punto 3 si applicano soltanto dal 27 aprile 2025, data dalla quale divengono operative le nuove specifiche di purezza e la definizione aggiornata del gallato di propile.

Disposizioni principali

Estensione d’uso di E 200 ed E 202

Nell’allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008, nella categoria alimentare 16 "Dessert, tranne i prodotti compresi nelle categorie 1, 3 e 4", la voce relativa ad acido sorbico - sorbato di potassio (E 200-202), fissata a 1 000 mg/kg, è sostituita per includere, oltre a frugtgrød, rote Grütze e pasha, anche i dessert di gelatina a base di acqua aromatizzati alla frutta.

Nuove specifiche di purezza per l’acido sorbico (E 200)

Sono aggiornate la descrizione e la sezione purezza dell’E 200: aghi incolori o polvere bianca cristallina, scorrevole, di leggero odore caratteristico, senza cambiamento di colore dopo 90 minuti a 105 °C. I limiti massimi sono fissati, tra l’altro, per acqua (0,5%), ceneri solfatate (0,2%), aldeidi (0,1% come formaldeide), arsenico (0,1 mg/kg), piombo (0,1 mg/kg), mercurio (0,01 mg/kg) e zinco (0,1 mg/kg).

Nuove specifiche di purezza per il sorbato di potassio (E 202)

La descrizione è estesa alla forma in granuli oltre alla polvere bianca cristallina, entrambe senza cambiamento di colore dopo 90 minuti a 105 °C. La purezza è ridefinita con limiti per perdita all’essiccazione (1,0% a 105 °C per 3 ore), acidità o alcalinità (1,0% circa), aldeidi (0,1% come formaldeide), arsenico (0,1 mg/kg), piombo (0,1 mg/kg), mercurio (0,01 mg/kg) e zinco (0,1 mg/kg).

Definizione e specifiche del gallato di propile (E 310)

È introdotta una definizione dell’E 310: prodotto per esterificazione dell’acido gallico con propanolo, con reazione catalizzata dall’acido solforico; sono indicati EINECS 204-498-2, denominazioni chimiche, formula C10H12O5, peso molecolare 212,20 e tenore non inferiore al 98% su base anidra. La purezza è aggiornata con limiti per perdita all’essiccazione (0,5% a 110 °C per 4 ore), ceneri solfatate (0,1%), acido libero (0,5% come acido gallico), assorbimento specifico in etanolo tra 485 e 520 a 275 nm, arsenico (0,1 mg/kg), piombo (0,3 mg/kg) e mercurio (0,1 mg/kg).

Razionalità scientifica e adeguamento dei limiti

Le modifiche si fondano sui pareri scientifici EFSA del 2015, 2019 e 2014 e sui dati trasmessi dagli operatori del settore. Per E 200 ed E 202 l’EFSA ha aggiornato la DGA di gruppo a 11 mg di acido sorbico/kg di peso corporeo al giorno; per E 310 sono state considerate le possibili impurità e i sottoprodotti clorurati, con riduzione dei limiti degli elementi tossici per evitare che l’additivo sia una fonte significativa di esposizione.

Periodi transitori

Gli additivi E 200, E 202 ed E 310 legalmente immessi sul mercato prima del 27 aprile 2025 possono essere utilizzati negli alimenti conformemente agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 fino all’esaurimento delle scorte. Gli alimenti contenenti tali additivi, legalmente immessi sul mercato prima della stessa data, possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, le modifiche di cui all’allegato II, punto 1, lettera b), punto 2, lettera b), e punto 3 si applicano dal 27 aprile 2025.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareadditivi alimentarispecifiche di purezzaetichettatura e composizione degli alimentisanità pubblica

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