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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2635

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2635 della Commissione, del 3 ottobre 2024, che approva la zeolite di argento e di zinco come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 7 e 9 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32024R2635

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione approva la zeolite di argento e di zinco come principio attivo esistente ai fini del suo impiego nei biocidi di tipo 2, 7 e 9, sulla base della procedura di valutazione prevista dal regolamento (UE) n. 528/2012 e del regime transitorio richiamato dalla direttiva 98/8/CE. L’approvazione è subordinata a condizioni tecniche e restrizioni specifiche, in particolare per taluni polimeri non tessili, tessili, vernici e rivestimenti, nonché per l’etichettatura dei biocidi e degli articoli trattati. Il regolamento fissa inoltre la data di approvazione, la scadenza e il grado minimo di purezza del principio attivo. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Approva la zeolite di argento e di zinco come principio attivo esistente per l’uso nei biocidi di tipo 2, 7 e 9, fissando condizioni di approvazione e di immissione sul mercato per biocidi e articoli trattati.

Ambito di applicazione

Si applica alla zeolite di argento e di zinco (CAS 130328-20-0) quale principio attivo esistente nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 7 e 9 ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012. Incide sia sull’approvazione del principio attivo sia sulle condizioni per l’autorizzazione dei biocidi che lo contengono e per l’immissione sul mercato degli articoli trattati con tale sostanza o che la contengono. Rileva per gli Stati membri, le autorità competenti, la Commissione e gli operatori economici del settore biocidi; non disciplina altri tipi di prodotto oltre ai tipi 2, 7 e 9. Il regolamento si applica direttamente negli Stati membri a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2635: approvazione della zeolite di argento e di zinco come principio attivo nei biocidi

Il regolamento approva la zeolite di argento e di zinco come principio attivo esistente per l’uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 7 e 9. L’atto si inserisce nel quadro del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi e della procedura di riesame dei principi attivi esistenti prevista dal regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, richiamando anche il regime transitorio della direttiva 98/8/CE per le sostanze la cui valutazione era già stata completata entro il 1° settembre 2013.

Contesto procedurale e base giuridica

La Commissione adotta il regolamento in base all’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. La zeolite di argento e di zinco era già inclusa nell’elenco dei principi attivi esistenti da valutare; la relazione di valutazione è stata presentata dalla Svezia, designata Stato membro relatore, il 7 maggio 2012. Dopo ulteriori discussioni tecniche presso l’Agenzia europea per le sostanze chimiche, il comitato sui biocidi ha adottato, il 29 febbraio 2024, i pareri relativi ai tipi di prodotto 2, 7 e 9.

Finalità dell’approvazione e valutazione del rischio

Dai pareri dell’Agenzia deriva che i biocidi contenenti la sostanza possono soddisfare i requisiti sostanziali di approvazione previsti dalla direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate specifiche prescrizioni d’uso. La Commissione ritiene pertanto opportuno approvare il principio attivo, ma subordinando l’autorizzazione a condizioni precise, comprese restrizioni per l’immissione sul mercato di alcuni articoli trattati con la sostanza o che la contengono.

Ambito materiale: tipi di prodotto interessati

L’approvazione riguarda esclusivamente i biocidi dei tipi di prodotto 2, 7 e 9, corrispondenti, nel sistema del regolamento (UE) n. 528/2012, rispettivamente a:

  • disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o sugli animali;
  • preservanti per pellicole;
  • preservanti per fibre, cuoio, gomma e materiali polimerizzati.

Dati identificativi della sostanza

L’allegato riporta i dati essenziali della sostanza approvata: denominazione comune "zeolite di argento e di zinco" e denominazione IUPAC riferita a una zeolite di tipo Linde "A" modificata in superficie con ioni di argento, zinco e ammonio. Il numero CAS è 130328-20-0; non è attribuito un numero CE. Il grado minimo di purezza del principio attivo valutato è pari a 990 g/kg di peso a secco, con impurezze rilevanti di arsenico e cromo entrambe fino a 40 mg/kg di peso a secco.

Condizioni di autorizzazione dei biocidi contenenti la sostanza

L’approvazione non è incondizionata. Per l’autorizzazione dei biocidi contenenti la sostanza, l’allegato impone che nella valutazione del prodotto si presti particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia relativi a ogni uso previsto nella domanda ma non considerato nella valutazione del rischio del principio attivo a livello dell’Unione. Inoltre, per i diversi tipi di prodotto si applicano restrizioni specifiche:

  • per il tipo 2, divieto di autorizzare prodotti per il trattamento di polimeri non tessili a contatto diretto con la pelle oltre determinate superfici di contatto;
  • per i tipi 2 e 9, divieto di autorizzare il trattamento di tessili che possano venire a contatto con la pelle, essere maneggiati in condizioni di umidità o essere messi in bocca da bambini sotto i 2 anni;
  • per il tipo 7, divieto di autorizzare prodotti per l’uso in vernici o rivestimenti destinati a infrastrutture esterne o a strutture sopra l’acqua;
  • in tutti i casi, obbligo per le autorità competenti o, in caso di autorizzazione dell’Unione, per la Commissione, di indicare nel sommario delle caratteristiche del biocida le istruzioni per l’uso e le precauzioni da riportare sull’etichetta degli articoli trattati ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 528/2012.

Condizioni per l’immissione sul mercato degli articoli trattati

Il regolamento dedica un’attenzione specifica agli articoli trattati con la sostanza o che la contengono. Non devono essere immessi sul mercato gli articoli polimerici non tessili che possano venire a contatto diretto con la pelle se la superficie di contatto supera 300 cm² per adulti e bambini sopra i 2 anni e 200 cm² per bambini tra 1 e 2 anni e lattanti. Per i tessili, non possono essere immessi sul mercato gli articoli che, utilizzati da soli o incorporati in altri articoli, possano venire a contatto con la pelle umana, essere manipolati in condizioni di umidità, essere messi in bocca da bambini sotto i 2 anni e, per il tipo 9, essere utilizzati all’aperto.

Per le vernici e i rivestimenti trattati con la sostanza, l’etichetta deve indicare che tali prodotti non devono essere utilizzati su infrastrutture esterne, quali abitazioni, facciate o barriere acustiche, o su strutture sovrastanti l’acqua, quali ponti. In ogni caso, il responsabile dell’immissione sul mercato di un articolo trattato deve assicurare che l’etichetta rechi le informazioni previste dall’articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.

Decorrenza, durata e applicazione

La data di approvazione è fissata al 1° marzo 2026 e la scadenza al 29 febbraio 2036. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Il testo è inoltre dichiarato rilevante ai fini del SEE.

Disposizioni principali

Approvazione del principio attivo

L’articolo 1 approva la zeolite di argento e di zinco come principio attivo per l’uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 7 e 9, con rinvio alle condizioni contenute nell’allegato.

Base giuridica e contesto procedurale

Il regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012, nell’ambito del programma di riesame dei principi attivi esistenti del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014. La valutazione è stata svolta dalla Svezia quale Stato membro relatore e il comitato sui biocidi ha adottato i pareri dell’Agenzia il 29 febbraio 2024.

Condizioni sostanziali dell’approvazione

L’allegato subordina l’autorizzazione dei biocidi contenenti zeolite di argento e di zinco a specifiche cautele: attenzione particolare a esposizione, rischi ed efficacia per usi non considerati nella valutazione UE; divieto o restrizioni per il trattamento di polimeri non tessili a contatto diretto con la pelle oltre determinate superfici; limitazioni per i prodotti tessili; obbligo di indicare nel sommario delle caratteristiche del biocida le istruzioni per l’uso e le precauzioni da riportare sull’etichetta degli articoli trattati ex articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 528/2012.

Restrizioni specifiche per tipo di prodotto 2

Per il tipo di prodotto 2 non possono essere autorizzati prodotti per il trattamento di polimeri non tessili che possono venire a contatto diretto con la pelle se la superficie di contatto supera 300 cm² per adulti e bambini sopra i 2 anni e 200 cm² per bambini da 1 a 2 anni e lattanti. È inoltre vietata l’autorizzazione per il trattamento di tessili che possono venire a contatto con la pelle, essere manipolati in condizioni di umidità o essere messi in bocca da bambini sotto i 2 anni.

Restrizioni specifiche per tipo di prodotto 7

Per il tipo di prodotto 7 valgono le restrizioni sui polimeri non tessili a contatto diretto con la pelle e l’obbligo di attenzione in valutazione prodotto. Inoltre non possono essere autorizzati prodotti per l’uso in vernici o rivestimenti destinati a infrastrutture esterne (abitazioni, facciate, barriere acustiche) o a strutture sopra l’acqua (ad esempio ponti).

Restrizioni specifiche per tipo di prodotto 9

Per il tipo di prodotto 9 valgono le restrizioni sui polimeri non tessili e sui tessili già previste, con ulteriore divieto di autorizzare prodotti tessili che possano essere utilizzati all’aperto.

Condizioni per l’immissione sul mercato degli articoli trattati

L’allegato impone limiti all’immissione sul mercato di articoli trattati: divieto per articoli polimerici non tessili con contatto diretto con la pelle oltre determinate superfici; divieto per articoli tessili che possano toccare la pelle, essere maneggiati in umido, essere messi in bocca da bambini sotto i 2 anni e, per il tipo 9, essere utilizzati all’aperto. È inoltre richiesto che il responsabile dell’immissione sul mercato assicuri l’etichettatura conforme all’articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012; per vernici o rivestimenti, l’etichetta deve indicare che non devono essere usati su determinate infrastrutture esterne o strutture sopra l’acqua.

Dati di identificazione, purezza e calendario di approvazione

L’allegato indica la denominazione comune e IUPAC della sostanza, il numero CAS 130328-20-0, un numero CE non attribuito e un grado minimo di purezza di 990 g/kg di peso a secco, con impurezze rilevanti arsenico e cromo fino a 40 mg/kg ciascuno. La data di approvazione è fissata al 1° marzo 2026 e la data di scadenza al 29 febbraio 2036.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebiocidisostanze chimichesanità pubblicaetichettatura dei prodottimercato interno

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