Regolamento (UE) 2024/2656
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2656 della Commissione, del 4 ottobre 2024, recante modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che disciplina le misure speciali di controllo per la peste suina africana. La Commissione rivede la delimitazione delle zone soggette a restrizioni I, II e III alla luce dell'evoluzione epidemiologica, con particolare riferimento a nuovi focolai in Germania e Lituania e alla necessità di contenere il rischio di diffusione. Le modifiche hanno effetto immediato dopo la pubblicazione e incidono sulla classificazione di numerose aree in diversi Stati membri, con dettagli territoriali molto puntuali.
Modifica l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 aggiornando la classificazione geografica delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana in diversi Stati membri.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli Stati membri e, in particolare, alle aree territoriali elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, come sostituito dal presente atto. Riguarda suini detenuti e selvatici, nonché la delimitazione delle zone soggette a restrizioni I, II e III sulla base della situazione epidemiologica della peste suina africana. Non introduce un regime generale nuovo, ma aggiorna la mappatura delle aree interessate in Germania, Italia, Lituania, Polonia, Estonia, Lettonia, Ungheria, Slovacchia, Cechia, Grecia, Croazia, Romania e altri Stati membri elencati nell'allegato; è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sulle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2656 della Commissione aggiorna la mappa unionale delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana. L'intervento si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che prevedono misure speciali di controllo a tempo limitato negli Stati membri interessati.
La Commissione motiva la modifica con l'evoluzione dinamica della situazione epidemiologica nell'Unione, con nuovi focolai registrati in Germania e Lituania e con la necessità di adeguare rapidamente la zonizzazione al rischio effettivo di diffusione della malattia.
Finalità e base normativa
Il provvedimento si fonda sull'articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429. I considerando chiariscono che la delimitazione delle aree deve tenere conto:
- della situazione epidemiologica nelle aree colpite;
- della situazione epidemiologica generale nello Stato membro;
- del rischio di ulteriore diffusione;
- degli orientamenti della Commissione e degli Stati membri sulla PSA;
- delle norme WOAH, in particolare del codice sanitario per gli animali terrestri;
- delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti nazionali.
Contenuto normativo essenziale
L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Tale allegato contiene ora l'elenco aggiornato delle:
- zone soggette a restrizioni I;
- zone soggette a restrizioni II;
- zone soggette a restrizioni III.
Le modifiche riflettono nuovi focolai e rivalutazioni del rischio. In particolare:
- in Germania, un focolaio in un suino selvatico in Assia ha determinato la riclassificazione di un'area da restrizioni I a II e la ridefinizione dei confini delle zone limitrofe;
- in Lituania, un focolaio in suini detenuti nella contea di Alytus ha portato alla riclassificazione di un'area da restrizioni II a III;
- in più Stati membri vengono ridisegnate aree di contenimento di ampiezza sufficiente per prevenire l'ulteriore propagazione della malattia.
Struttura dell'allegato
L'allegato è articolato in tre parti:
- Parte I: zone soggette a restrizioni I;
- Parte II: zone soggette a restrizioni II;
- Parte III: zone soggette a restrizioni III.
Per ciascuno Stato membro, l'elenco è estremamente dettagliato e individua comuni, distretti, province, municipalità o porzioni di territorio delimitate da strade, ferrovie, fiumi, confini amministrativi o altri elementi geografici. Tra gli Stati membri espressamente interessati figurano Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia, Lituania e, per le zone di livello III, anche Romania e altri Stati membri elencati nel testo.
Effetti pratici per gli operatori
Per allevatori, trasportatori, intermediari e professionisti che operano nel settore suinicolo, il regolamento ha rilievo immediato perché la nuova classificazione territoriale incide sulle misure di movimentazione, sorveglianza e controllo applicabili nelle aree elencate dal regolamento (UE) 2023/594. Il documento non contiene, nel testo fornito, le singole misure operative di dettaglio: queste restano quelle del regolamento base, ma la loro applicazione dipende dalla nuova perimetrazione geografica.
Entrata in vigore
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'allegato I del regolamento (UE) 2023/594
L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il testo contenuto nell'allegato del presente regolamento. Ne deriva la nuova elencazione delle zone soggette a restrizioni I, II e III per la peste suina africana.
Criteri per la ridefinizione delle zone
I considerando richiamano la necessità di basare la delimitazione sulle condizioni epidemiologiche delle aree interessate, sulla situazione generale nello Stato membro, sul rischio di ulteriore diffusione e sui criteri scientificamente validi previsti dagli orientamenti della Commissione sulla PSA e dal codice sanitario WOAH per gli animali terrestri.
Nuovi focolai e riallocazione delle aree
Il regolamento dà conto di nuovi focolai di peste suina africana in un suino selvatico in Germania e in suini detenuti in Lituania (settembre 2024), che comportano il riesame e l'aggiornamento delle zone già classificate. In Germania un'area passa da zona soggetta a restrizioni I a II; in Lituania un'area passa da zona soggetta a restrizioni II a III.
Delimitazione territoriale analitica delle zone
L'allegato elenca in modo dettagliato le zone soggette a restrizioni I, II e III per singolo Stato membro, spesso fino al livello di comune, frazione, distretto o porzione di territorio delimitata da infrastrutture viarie, ferroviarie, corsi d'acqua o confini amministrativi. Le zone interessano in particolare Germania, Italia, Polonia, Lituania, Lettonia, Ungheria, Cechia, Grecia, Croazia, Slovacchia e Romania.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come atto regolamentare dell'Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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