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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2598

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598 della Commissione, del 4 ottobre 2024, che istituisce l’elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati animali e prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’applicazione del divieto di impiego di determinati medicinali antimicrobici

Normativa europea32024R2598

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento crea l’elenco dei paesi terzi, o delle loro regioni, abilitati a esportare nell’Unione determinate categorie di animali e prodotti di origine animale destinati al consumo umano, in funzione del rispetto delle norme UE sul divieto di impiego di specifici antimicrobici. L’elenco è costruito in attuazione del regolamento delegato (UE) 2023/905 e si fonda sulle prove e garanzie fornite dai paesi interessati. Il testo disciplina anche la modalità di lettura dell’allegato, con simboli distintivi per i diversi regimi autorizzatori, e fissa la data di applicazione al 3 settembre 2026.

Istituisce l’elenco dei paesi terzi o delle loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati animali e prodotti di origine animale destinati al consumo umano, ai fini dell’applicazione del divieto di impiego di determinati medicinali antimicrobici.

Ambito di applicazione

Si applica alle partite di determinati animali e prodotti di origine animale destinati al consumo umano importati nell’Unione da paesi terzi o dalle loro regioni, limitatamente ai casi previsti dal regolamento delegato (UE) 2023/905 e dall’articolo 118, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/6. L’elenco riguarda solo i paesi/regioni che hanno fornito prove e garanzie adeguate sul rispetto del divieto di uso di antimicrobici per promozione della crescita, aumento della produttività e riserva per il trattamento di infezioni nell’uomo. Sono esclusi gli animali selvatici, i prodotti da essi derivati e i prodotti composti, perché non rientrano nel perimetro del regolamento delegato (UE) 2023/905. L’applicazione decorre dal 3 settembre 2026; il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.

Elenco dei paesi terzi o delle loro regioni autorizzati all’ingresso nell’Unione di determinati animali e prodotti di origine animale

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598 della Commissione istituisce l’elenco dei paesi terzi o delle loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati animali e prodotti di origine animale destinati al consumo umano, in relazione al divieto di impiego di determinati medicinali antimicrobici. Il provvedimento si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali e del regolamento (UE) 2019/6 sui medicinali veterinari, nonché del regolamento delegato (UE) 2023/905 che integra quest’ultimo con specifiche condizioni di importazione.

Quadro normativo di riferimento e finalità

La Commissione richiama il fatto che il regolamento (UE) 2017/625 consente di subordinare l’ingresso di determinate partite all’inclusione del paese terzo in un elenco predisposto dalla Commissione. Il regolamento (UE) 2019/6, all’articolo 118, paragrafo 1, vieta che, per animali o prodotti di origine animale esportati da paesi terzi nell’Unione, siano utilizzati medicinali antimicrobici per promuovere la crescita o aumentare la produttività, nonché antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255.

Condizioni per l’inclusione nell’elenco

L’inserimento nell’elenco presuppone, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905, che il paese terzo o la regione interessata abbia presentato prove e garanzie adeguate circa il rispetto del divieto di impiego di tali medicinali antimicrobici. Le garanzie devono riguardare anche le procedure adottate per assicurare la tracciabilità e l’origine delle partite. Solo i paesi o le regioni che abbiano soddisfatto tali requisiti possono figurare nell’elenco allegato al regolamento di esecuzione.

Meccanismo di lettura dell’allegato

L’articolo 2 distingue due situazioni. Il simbolo "X" indica che, per i paesi terzi o le regioni interessate, le prescrizioni dell’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905 risultano soddisfatte per le specie o i prodotti indicati. Il simbolo "Δ" segnala invece i paesi o le regioni che, per produrre merci destinate all’esportazione nell’Unione, trasformano soltanto animali o prodotti di origine animale originari di Stati membri o di altri paesi terzi già elencati. L’allegato specifica, per ciascun paese, le categorie autorizzate e le eventuali limitazioni settoriali o geografiche.

Ambito oggettivo e esclusioni

L’allegato copre diverse categorie di animali e prodotti di origine animale destinati al consumo umano, tra cui bovini, ovini/caprini, suini, equini, pollame, acquacoltura, latte, uova, conigli, selvaggina d’allevamento, miele e budelli. Le note esplicative chiariscono casi particolari, ad esempio limitazioni a specifiche specie, prodotti o origini territoriali, e precisano il regime del Regno Unito ai fini del presente allegato, escludendo l’Irlanda del Nord dai riferimenti al Regno Unito. Sono espressamente esclusi gli animali selvatici, i prodotti da essi derivati e i prodotti composti, in quanto non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2023/905.

Entrata in vigore e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma la sua applicazione è differita al 3 settembre 2026. La Commissione motiva tale rinvio con il fatto che anche le condizioni di ingresso previste dal regolamento delegato (UE) 2023/905 si applicano a decorrere da 24 mesi dopo la data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2024/399. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Istituzione dell’elenco autorizzatorio

L’articolo 1 stabilisce l’elenco dei paesi terzi o delle loro regioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2023/905 da cui è consentito l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e prodotti di origine animale destinati al consumo umano, per quanto riguarda l’applicazione del divieto di cui all’articolo 118, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/6.

Criteri di inclusione nell’allegato e simboli utilizzati

L’articolo 2, paragrafo 1, prevede che i paesi terzi o le loro regioni che soddisfano le prescrizioni dell’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905 siano contrassegnati con una "X" nell’allegato, in corrispondenza delle specie o dei prodotti interessati. Il paragrafo 2 dispone che i paesi terzi o le regioni che intendono trasformare, per l’esportazione verso l’Unione, solo animali o prodotti di origine animale originari di Stati membri o di altri paesi terzi elencati sono contrassegnati con un simbolo "Δ" nell’allegato.

Decorrenza dell’efficacia e applicabilità differita

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo a decorrere dal 3 settembre 2026. Il testo precisa inoltre la sua diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.

Allegato: elenco dei paesi e limitazioni settoriali

L’allegato contiene l’elenco dettagliato dei paesi terzi o delle loro regioni autorizzati, con indicazione delle categorie di animali e prodotti interessati (ad esempio bovini, ovini/caprini, suini, pollame, acquacoltura, latte, uova, miele, budelli). Sono previste limitazioni puntuali per singole voci o origine territoriale, mediante note a piè di tabella, nonché specificazioni su alcuni regimi particolari (ad esempio Regno Unito senza Irlanda del Nord ai fini del presente allegato).

Come è indicizzato

Materiesanità animalesicurezza alimentarecontrolli ufficialicommercio internazionalemedicinali veterinari

Testo integrale

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