Regolamento (UE) 2024/2598
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598 della Commissione, del 4 ottobre 2024, che istituisce l’elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati animali e prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’applicazione del divieto di impiego di determinati medicinali antimicrobici
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento crea l’elenco dei paesi terzi, o delle loro regioni, abilitati a esportare nell’Unione determinate categorie di animali e prodotti di origine animale destinati al consumo umano, in funzione del rispetto delle norme UE sul divieto di impiego di specifici antimicrobici. L’elenco è costruito in attuazione del regolamento delegato (UE) 2023/905 e si fonda sulle prove e garanzie fornite dai paesi interessati. Il testo disciplina anche la modalità di lettura dell’allegato, con simboli distintivi per i diversi regimi autorizzatori, e fissa la data di applicazione al 3 settembre 2026.
Istituisce l’elenco dei paesi terzi o delle loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati animali e prodotti di origine animale destinati al consumo umano, ai fini dell’applicazione del divieto di impiego di determinati medicinali antimicrobici.
Ambito di applicazione
Si applica alle partite di determinati animali e prodotti di origine animale destinati al consumo umano importati nell’Unione da paesi terzi o dalle loro regioni, limitatamente ai casi previsti dal regolamento delegato (UE) 2023/905 e dall’articolo 118, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/6. L’elenco riguarda solo i paesi/regioni che hanno fornito prove e garanzie adeguate sul rispetto del divieto di uso di antimicrobici per promozione della crescita, aumento della produttività e riserva per il trattamento di infezioni nell’uomo. Sono esclusi gli animali selvatici, i prodotti da essi derivati e i prodotti composti, perché non rientrano nel perimetro del regolamento delegato (UE) 2023/905. L’applicazione decorre dal 3 settembre 2026; il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
Elenco dei paesi terzi o delle loro regioni autorizzati all’ingresso nell’Unione di determinati animali e prodotti di origine animale
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598 della Commissione istituisce l’elenco dei paesi terzi o delle loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati animali e prodotti di origine animale destinati al consumo umano, in relazione al divieto di impiego di determinati medicinali antimicrobici. Il provvedimento si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali e del regolamento (UE) 2019/6 sui medicinali veterinari, nonché del regolamento delegato (UE) 2023/905 che integra quest’ultimo con specifiche condizioni di importazione.
Quadro normativo di riferimento e finalità
La Commissione richiama il fatto che il regolamento (UE) 2017/625 consente di subordinare l’ingresso di determinate partite all’inclusione del paese terzo in un elenco predisposto dalla Commissione. Il regolamento (UE) 2019/6, all’articolo 118, paragrafo 1, vieta che, per animali o prodotti di origine animale esportati da paesi terzi nell’Unione, siano utilizzati medicinali antimicrobici per promuovere la crescita o aumentare la produttività, nonché antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255.
Condizioni per l’inclusione nell’elenco
L’inserimento nell’elenco presuppone, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905, che il paese terzo o la regione interessata abbia presentato prove e garanzie adeguate circa il rispetto del divieto di impiego di tali medicinali antimicrobici. Le garanzie devono riguardare anche le procedure adottate per assicurare la tracciabilità e l’origine delle partite. Solo i paesi o le regioni che abbiano soddisfatto tali requisiti possono figurare nell’elenco allegato al regolamento di esecuzione.
Meccanismo di lettura dell’allegato
L’articolo 2 distingue due situazioni. Il simbolo "X" indica che, per i paesi terzi o le regioni interessate, le prescrizioni dell’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905 risultano soddisfatte per le specie o i prodotti indicati. Il simbolo "Δ" segnala invece i paesi o le regioni che, per produrre merci destinate all’esportazione nell’Unione, trasformano soltanto animali o prodotti di origine animale originari di Stati membri o di altri paesi terzi già elencati. L’allegato specifica, per ciascun paese, le categorie autorizzate e le eventuali limitazioni settoriali o geografiche.
Ambito oggettivo e esclusioni
L’allegato copre diverse categorie di animali e prodotti di origine animale destinati al consumo umano, tra cui bovini, ovini/caprini, suini, equini, pollame, acquacoltura, latte, uova, conigli, selvaggina d’allevamento, miele e budelli. Le note esplicative chiariscono casi particolari, ad esempio limitazioni a specifiche specie, prodotti o origini territoriali, e precisano il regime del Regno Unito ai fini del presente allegato, escludendo l’Irlanda del Nord dai riferimenti al Regno Unito. Sono espressamente esclusi gli animali selvatici, i prodotti da essi derivati e i prodotti composti, in quanto non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2023/905.
Entrata in vigore e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma la sua applicazione è differita al 3 settembre 2026. La Commissione motiva tale rinvio con il fatto che anche le condizioni di ingresso previste dal regolamento delegato (UE) 2023/905 si applicano a decorrere da 24 mesi dopo la data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2024/399. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Istituzione dell’elenco autorizzatorio
L’articolo 1 stabilisce l’elenco dei paesi terzi o delle loro regioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2023/905 da cui è consentito l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e prodotti di origine animale destinati al consumo umano, per quanto riguarda l’applicazione del divieto di cui all’articolo 118, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/6.
Criteri di inclusione nell’allegato e simboli utilizzati
L’articolo 2, paragrafo 1, prevede che i paesi terzi o le loro regioni che soddisfano le prescrizioni dell’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905 siano contrassegnati con una "X" nell’allegato, in corrispondenza delle specie o dei prodotti interessati. Il paragrafo 2 dispone che i paesi terzi o le regioni che intendono trasformare, per l’esportazione verso l’Unione, solo animali o prodotti di origine animale originari di Stati membri o di altri paesi terzi elencati sono contrassegnati con un simbolo "Δ" nell’allegato.
Decorrenza dell’efficacia e applicabilità differita
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo a decorrere dal 3 settembre 2026. Il testo precisa inoltre la sua diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
Allegato: elenco dei paesi e limitazioni settoriali
L’allegato contiene l’elenco dettagliato dei paesi terzi o delle loro regioni autorizzati, con indicazione delle categorie di animali e prodotti interessati (ad esempio bovini, ovini/caprini, suini, pollame, acquacoltura, latte, uova, miele, budelli). Sono previste limitazioni puntuali per singole voci o origine territoriale, mediante note a piè di tabella, nonché specificazioni su alcuni regimi particolari (ad esempio Regno Unito senza Irlanda del Nord ai fini del presente allegato).
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 4 ott 2024Regolamento (UE) 2024/2597
- Regolamento · 4 ott 2024Regolamento (UE) 2024/2656
- Regolamento · 3 ott 2024Regolamento (UE) 2024/2635
- Regolamento · 3 ott 2024Regolamento (UE) 2024/2658
- Regolamento · 2 ott 2024Regolamento (UE) 2024/2576
- Regolamento · 2 ott 2024Regolamento (UE) 2024/2587
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →