Regolamento (UE) 2024/2658
Regolamento (UE) 2024/2658 della Commissione, del 3 ottobre 2024, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca del nasello nelle sottozone geografiche 8, 9, 10 e 11 della CGPM per i pescherecci con palangari demersali battenti bandiera italiana e aventi lunghezza fuori tutto pari o superiore a 18 metri e inferiore a 24 metri
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la chiusura della pesca del nasello nelle GSA 8, 9, 10 e 11 della CGPM per una specifica categoria di pescherecci italiani con palangari demersali. La Commissione prende atto che lo sforzo di pesca massimo consentito per il 2024 si considera raggiunto e vieta, da una data precisa, le attività di pesca e le operazioni connesse sulle catture. La misura si colloca nell’ambito del sistema di controllo della politica comune della pesca e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Chiusura delle attività di pesca del nasello nelle GSA 8, 9, 10 e 11 della CGPM per specifiche imbarcazioni italiane con palangari demersali di lunghezza fuori tutto tra 18 e 24 metri.
Ambito di applicazione
Si applica ai pescherecci con palangari demersali battenti bandiera italiana o immatricolati in Italia, aventi lunghezza fuori tutto pari o superiore a 18 metri e inferiore a 24 metri, limitatamente allo stock di nasello (Merluccius merluccius) nelle sottozone geografiche 8, 9, 10 e 11 della CGPM (GSA 8, 9, 10 e 11). L’effetto principale è la chiusura delle attività di pesca a decorrere dal 7 settembre 2024, data indicata nell’allegato, in conseguenza dell’esaurimento dello sforzo di pesca massimo consentito per il 2024 assegnato all’Italia. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, ma la misura riguarda specificamente l’Italia e il relativo contingente/sforzo di pesca.
Chiusura delle attività di pesca del nasello nelle GSA 8, 9, 10 e 11 della CGPM per specifici pescherecci italiani
Il regolamento della Commissione interviene per attuare il meccanismo di controllo dello sforzo di pesca previsto dalla normativa unionale in materia di politica comune della pesca. In considerazione delle informazioni ricevute, la Commissione ritiene raggiunto per il 2024 lo sforzo massimo consentito assegnato all’Italia per il nasello nelle sottozone 8, 9, 10 e 11 della CGPM e dispone quindi la chiusura dell’attività per la flotta interessata.
Contesto normativo e finalità
La base giuridica è individuata nell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, relativo al regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca. Nel preambolo si richiama anche il regolamento (UE) 2024/259 del Consiglio, che stabilisce per il 2024 le possibilità di pesca nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici. La finalità della misura è evitare il superamento dello sforzo di pesca autorizzato per lo stock considerato.
Ambito soggettivo e oggettivo
La chiusura riguarda esclusivamente i pescherecci con palangari demersali battenti bandiera italiana o immatricolati in Italia, purché abbiano lunghezza fuori tutto pari o superiore a 18 metri e inferiore a 24 metri. L’oggetto materiale della misura è il nasello (Merluccius merluccius) nei gruppi di stock localizzati nelle GSA 8, 9, 10 e 11 della CGPM. La disposizione non disciplina altri stock o altre categorie di unità da pesca.
Esaurimento dello sforzo di pesca massimo consentito
L’articolo 1 prevede che lo sforzo di pesca massimo consentito assegnato per il 2024 all’Italia per il gruppo di stock di nasello nelle sottozone geografiche 8, 9, 10 e 11 si considera raggiunto dalla data indicata nell’allegato. L’allegato fissa tale data al 7 settembre 2024, che diventa il momento a partire dal quale opera la chiusura.
Divieti operativi a decorrere dalla chiusura
L’articolo 2 stabilisce il divieto di esercitare attività di pesca sullo stock interessato da parte dei pescherecci rientranti nelle caratteristiche indicate. Dopo il 7 settembre 2024 è inoltre vietato:
- tenere a bordo le catture dello stock effettuate dopo tale data;
- trasferire tali catture;
- trasbordare tali catture;
- sbarcare tali catture.
Dati dell’allegato e identificazione tecnica della misura
L’allegato consente di individuare con precisione la misura di chiusura: numero 07/TQ259, Stato membro Italia, codice del gruppo di sforzo di pesca EFF1/MED2_LL3, stock nasello (Merluccius merluccius) nelle GSA 8, 9, 10 e 11, pescherecci con palangari demersali ≥ 18 m e < 24 m. La data di chiusura indicata è il 7 settembre 2024.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, secondo la formula tipica dei regolamenti UE, ma la misura produrrà effetti sostanziali soprattutto nei confronti della flotta italiana interessata dalla chiusura.
Disposizioni principali
Base giuridica e presupposto della chiusura
Il regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, nel quadro del regolamento (UE) 2024/259 del Consiglio che fissa le possibilità di pesca per il 2024. La Commissione rileva, sulla base delle informazioni ricevute, che lo sforzo di pesca massimo consentito per il nasello nelle GSA 8, 9, 10 e 11, applicabile ai pescherecci italiani interessati, è stato raggiunto nel 2024.
Esaurimento dello sforzo di pesca
L’articolo 1 stabilisce che lo sforzo di pesca massimo consentito assegnato per il 2024 all’Italia per il gruppo di stock di nasello nelle sottozone geografiche 8, 9, 10 e 11 della CGPM si ritiene raggiunto a decorrere dalla data indicata nell’allegato, ossia il 7 settembre 2024.
Divieto di pesca e di operazioni sulle catture
L’articolo 2 vieta, dalla data di chiusura indicata nell’allegato, le attività di pesca dello stock da parte dei pescherecci con palangari demersali battenti bandiera italiana o immatricolati in Italia, con lunghezza fuori tutto pari o superiore a 18 metri e inferiore a 24 metri. Dopo tale data è inoltre vietato tenere a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dai suddetti pescherecci.
Allegato tecnico: stock, flotta e data di chiusura
L’allegato identifica la misura come numero 07/TQ259, Stato membro Italia, codice del gruppo di sforzo EFF1/MED2_LL3, stock nasello (Merluccius merluccius) nelle GSA 8, 9, 10 e 11, pescherecci con palangari demersali ≥ 18 m e < 24 m, con data di chiusura fissata al 7 settembre 2024.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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