Ordinanza n. 410/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Comune di Morciano di Leuca - prot. n. 6326 del 26 giugno 2026 e notificato in pari data – che dispone la revoca della licenza temporanea-stagionale per piccolo trattenimento n. 03_26, rilasciata in data 12 giugno 2026 relativamente all’installazione e all’esercizio della ruota panoramica ubicata nell’area pubblica destinata al luna park della Marina di Torre Vado, nonché la cessazione dell’esercizio della ruota panoramica dalla data di ricevimento del provvedimento, l’assegnazione del termine massimo di quindici giorni per lo smontaggio completo dell’attrazione e il ripristino dello stato dei luoghi, incaricando il Comando di Polizia Locale del Comune di Morciano di Leuca della verifica dell’esecuzione del presente provvedimento; b) delle note della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto, prot. 13503-P del 29.05.2026 e prot. 16052-P del 24.06.2026; c) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Revoca della licenza temporanea-stagionale per piccolo trattenimento relativa all'installazione e all'esercizio di una ruota panoramica, con cessazione immediata dell'esercizio, smontaggio dell'attrazione e ripristino dello stato dei luoghi, nonché note della Soprintendenza
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore attrazione)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento comunale che revocava la licenza temporanea-stagionale rilasciata per la ruota panoramica collocata nell'area pubblica destinata al luna park della Marina di Torre Vado. Sono state inoltre impugnate due note della Soprintendenza e gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, ma dà atto che le questioni dedotte richiedono un approfondimento nella sede di merito. Nelle more, il ricorrente ha presentato, il 7 luglio 2026, un'istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare. Ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha considerato la natura del pregiudizio dedotto e l'opportunità di preservare una decisione di merito re adhuc integra. Ha inoltre rilevato che le questioni poste con il ricorso necessitano di approfondimento in sede di merito. Di conseguenza, ha sospeso interinalmente gli effetti dei provvedimenti impugnati sino alla definizione dell'istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata presentata dal ricorrente. La trattazione di merito è stata fissata per il 5 maggio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base della tutela cautelare; il TAR ha accolto la domanda sospensiva e disposto la sospensione interinale degli effetti degli atti impugnati fino alla definizione dell'istanza paesaggistica semplificata.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando il pregiudizio dedotto presenta natura tale da rendere opportuno preservare l'integrità della decisione di merito e le questioni controverse richiedono un approfondimento incompatibile con una definizione sommaria, il giudice amministrativo può sospendere interinalmente gli effetti dell'atto impugnato fino alla definizione di un procedimento amministrativo strettamente connesso alla controversia.
- La tutela cautelare può essere modulata temporalmente, limitandosi a sospendere gli effetti del provvedimento impugnato sino alla definizione dell'istanza amministrativa connessa, senza anticipare la decisione definitiva sulla legittimità dell'atto.
Come è indicizzato
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