Cassazione Civile, Ordinanza n. 28440/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (venditori)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare avente ad oggetto la costituzione di un diritto di superficie destinato alla realizzazione di un parco eolico. La promissaria acquirente agiva ex art. 2932 c.c. per ottenere una sentenza costitutiva in luogo del definitivo; i promittenti venditori proponevano domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto, respinta in primo grado. In appello, la Corte territoriale dichiarava l'impugnazione inammissibile ritenendo non provata dagli appellanti la data di comunicazione dell'ordinanza di primo grado, elemento necessario per verificare la tempestività del gravame. I ricorrenti in cassazione deducevano: 1) violazione degli artt. 702-quater, 325, 326 c.p.c. e dell'art. 155 c.p.c., sostenendo che, anche assumendo la comunicazione dell'ordinanza al 2 giugno 2016, il termine di 30 giorni sarebbe scaduto il sabato 2 luglio 2016 e sarebbe quindi stato prorogato di diritto al lunedì 4 luglio 2016, data di avvio della notificazione dell'appello; 2) erronea valutazione dell'onere di provare la data di comunicazione dell'ordinanza; 3) errato mancato rilievo della data di inserimento a repertorio come elemento presuntivo della non anteriorità della comunicazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto applicare la proroga ex art. 155 c.p.c. nel caso di scadenza del termine in giorno di sabato. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. I secondi e terzi motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 2932 c.c.
è richiamato come base della domanda di sentenza costitutiva in esecuzione del preliminare
art. 702-bis c.p.c.
è richiamato quale rito introduttivo del giudizio di primo grado
art. 702-quater c.p.c.
regola il termine per proporre appello avverso l'ordinanza conclusiva del rito sommario
art. 325 c.p.c.
indicato tra le norme sulla decorrenza del termine breve per impugnare
art. 326 c.p.c.
indicato tra le norme sulla decorrenza del termine breve per impugnare
art. 155 c.p.c.
in caso di scadenza del termine in giorno di sabato opera la proroga di diritto al primo giorno seguente non festivo
art. 155 c.p.c.
la Corte lo applica per ritenere tempestivo l'appello avviato alla notifica il lunedì successivo alla scadenza cadente di sabato
Massime di principio
- Nel calcolo dei termini per impugnare, se la scadenza cade in giorno di sabato, il termine è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, con conseguente tempestività dell'atto compiuto in quel giorno.
- Quando la tempestività dell'impugnazione dipende dal computo del termine, l'errore del giudice di merito nell'applicare la disciplina sulla proroga legale della scadenza rende erronea la declaratoria di inammissibilità.
- Se un motivo di ricorso è accolto per un vizio assorbente sul termine di impugnazione, restano assorbite le ulteriori censure che attengono a profili logicamente subordinati o alternativi della medesima questione processuale.
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