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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30427/2025 del 08/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava il sequestro preventivo di euro 35.280 disposto a carico del ricorrente per reati correlati agli artt. 110, 586 c.p. e 73 d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente deduce vizi di motivazione in relazione al fumus del reato e alla carenza motivazionale sul periculum in mora, lamentando in particolare: rilevanza non correttamente valutata delle dichiarazioni autoaccusatorie di La Salvia; travisamento e valutazione parziale della documentazione probatoria prodotta (elenco prelievi della sorella, movimenti bancari del conto del ricorrente, dichiarazione di prestito della sorella, dichiarazione del titolare della ditta di ristrutturazione sul debito insoluto) che, a suo avviso, dimostrerebbero la lecita provenienza del denaro.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Motiva ritenendo che le censure sul fumus tentino un riesame del merito e della valutazione probatoria non consentito in Cassazione (censure configurate come vizio di motivazione ex art. 325 c.p.p.). Quanto alla censura sul periculum, la Corte rileva l'assenza di un confronto critico con la motivazione dell'ordinanza impugnata, che aveva invece indicato elementi idonei a fondare il periculum (precaria situazione economica del ricorrente, modalità di occultamento del denaro, ingresso ritardato degli operanti). Per tale esito il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 110, 586 cod. pen.

    Sono le norme richiamate per i reati che giustificano il sequestro preventivo della somma; dalla sentenza emerge che il fumus è stato ritenuto sussistente in base alla valutazione del Tribunale circa gli elementi indiziari.

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Richiamato come norma sostanziale collegata all'accusa (illecito in materia di stupefacenti); nella motivazione dell'ordinanza impugnata concorreva a giustificare il sequestro della somma quale profitto o mezzo riconducibile al reato.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla Corte per precisare i limiti del sindacato in Cassazione: non è consentito un riesame del merito o della valutazione delle prove purché la motivazione del provvedimento impugnato non sia manifestamente assente o illogica.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Citata in relazione alla condanna al versamento in favore della Cassa delle ammende per stabilire che la misura sanzionatoria non richiede che il ricorso sia stato proposto in colpa grave, ma solo che non si sia trattato di un'azione completamente priva di responsabilità.

Massime di principio

  • In cassazione non sono ammesse censure che si risolvano in un semplice riesame del merito o della valutazione delle prove: le deduzioni devono evidenziare vizi di diritto o motivazionali non apparenti.
  • Per contestare il "fumus" in sede di impugnazione è necessario dimostrare l'assenza di una motivazione logica o la manifesta illogicità del giudizio di probabilità adottato dal giudice del merito; l'opposizione basata su diversa valutazione di documenti/attestazioni rischia l'inammissibilità.
  • La critica al periculum in mora richiede un confronto diretto e puntuale con gli argomenti usati dal giudice di merito; semplici affermazioni alternative senza analisi critica della motivazione sono insufficienti.
  • Documenti prodotti in sede difensiva (movimenti bancari, dichiarazioni private, elenchi prelievi) devono essere valorizzati con argomentazioni che spieghino perché rendono insussistenti gli indizi: la mera produzione non garantisce che la cassazione li consideri risolutivi.
  • Il sequestro preventivo può essere confermato anche in presenza di spiegazioni alternative se il giudice del merito ritiene che permangano elementi concreti di occultamento o incompatibilità con la situazione economica dichiarata.
  • Chi propone ricorso senza fondamento rischia la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria prevista per la Cassa delle ammende; è quindi opportuno valutare la fondatezza giuridica dell'impugnazione prima di proporla.

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