Ordinanza n. 921/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia Dell’Avviso pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle Entrate e sul sito del Portale InPA recante la pubblicazione delle graduatorie e degli elenchi dei vincitori distinte per Regioni inerenti la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025, Codice Concorso: ADE/TRIB/2700) in riferimento alle parti di interesse e in particolare per la Regione Marche, con il relativo avviso della presa di servizio da parte dei vincitori con decorrenza 18 dicembre 2025, nelle parti di interesse; Della Graduatoria degli idonei (sebbene non pubblicata) e dell’elenco dei vincitori (codice concorso 2700 TRIB) della Regione Marche per come pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle entrate e sul portale INPA all’esito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025, Codice Concorso: ADE/TRIB/2700 ) , con il relativo avviso della presa di servizio da parte dei vincitori con decorrenza 18 dicembre 2025, nelle parti di interesse; Dell’Avviso e del relativo elenco contenente gli esiti anonimi rettificati della prova scritta inerente la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali, per come pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 10.11.2025, limitatamente alle parti di interesse; Dell’Esito della prova scritta del ricorrente, nonché della prova stessa, nelle parti di interesse; Dei verbali di correzione delle prove, sebbene allo stato non conosciuti; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi, limitatamente agli interessi di parte ricorrente; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. il Bando pubblicato del 11.07.2025, ove interpretato in senso lesivo per il ricorrente; d.ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto; e. gli avvisi di rinvio dello svolgimento della prova scritta, ove lesivi; f. il diario d’esame, ove lesivo; g. della Nomina della Commissione d’esame, ove lesiva; h. calendario della prova scritta; i. Integrazione della Commissione d’esame, ove lesiva; l. esiti anonimi della prova scritta; m. dell’avviso relativo al questionario n.2, ove lesivo; o. l’elenco rettificato degli esiti della prova scritta, ove interpretato in senso lesivo per il ricorrente; nonché per l’accertamento del diritto di parte ricorrente ad ottenere il riesame del punteggio assegnato all’esito della prova scritta per i motivi esposti in narrativa e ad essere consequenzialmente ricollocata in una posizione migliore nella rispettiva graduatoria; con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio della prova scritta per i motivi esposti in narrativa; in ogni caso, con l’ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti di parte ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Avvisi, esiti della prova scritta, graduatoria ed elenco dei vincitori della selezione pubblica per 2.700 funzionari giuridico-tributari, limitatamente alla Regione Marche, nonché gli atti presupposti e consequenziali
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli atti relativi alla selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 2.700 funzionari giuridico-tributari, contestando, per quanto di interesse, il punteggio attribuito alla propria prova scritta, gli esiti anonimi e rettificati della prova, la graduatoria e l’elenco dei vincitori della Regione Marche, chiedendo il riesame del punteggio, la ricollocazione in graduatoria e la condanna in forma specifica delle amministrazioni. Il ricorso non era stato notificato ad almeno un controinteressato individuabile negli atti impugnati. Il ricorrente aveva tuttavia documentato di avere presentato all’amministrazione un’istanza di accesso, comprendente i nominativi dei soggetti da lui individuati quali controinteressati. In camera di consiglio il ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia alla domanda cautelare, senza quindi esaminarne il fumus boni iuris o il periculum in mora. Quanto alla corretta instaurazione del contraddittorio, il Collegio ha rilevato la mancata notifica del ricorso ad almeno un controinteressato ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a. Poiché il ricorrente aveva chiesto all’amministrazione l’accesso ai nominativi e ai recapiti dei soggetti individuati come controinteressati, il TAR ha ordinato all’amministrazione di metterli a disposizione entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Ha quindi assegnato al ricorrente ulteriori 30 giorni dalla ricezione dei dati per notificare il ricorso ad almeno un controinteressato, con obbligo di depositare la prova della notifica entro i successivi 10 giorni. Il Collegio ha riservato ogni valutazione sull’ammissibilità del ricorso e ha rimesso alle iniziative del ricorrente il prosieguo del giudizio, subordinando la fissazione dell’udienza pubblica a un’apposita istanza. Le spese sono state dichiarate nulle.
Norme richiamate
art. 41, comma 2, c.p.a.
almeno un controinteressato
Il ricorso deve essere notificato ad almeno un controinteressato individuabile dagli atti impugnati e suscettibile di essere effettivamente pregiudicato dall’accoglimento delle domande. In mancanza, il giudice può disporre la regolarizzazione del contraddittorio prima di decidere.
Massime di principio
- Quando dagli atti impugnati siano individuabili soggetti suscettibili di essere effettivamente pregiudicati dall’accoglimento del ricorso, la notificazione ad almeno uno di essi è necessaria per la corretta instaurazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a.
- Se il ricorrente ha chiesto all’amministrazione i nominativi e i recapiti dei controinteressati necessari alla notificazione, il giudice può ordinare all’amministrazione di fornire tali informazioni e assegnare successivamente al ricorrente un termine per la regolarizzazione del contraddittorio.
- La mancata notificazione del ricorso ai controinteressati non impone necessariamente una decisione immediata sull’ammissibilità, potendo il giudice disporre previamente gli incombenti necessari alla corretta instaurazione del contraddittorio e riservare ogni ulteriore valutazione.
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