Corte di giustizia, Sentenza C-268/16
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 20 dicembre 2017. — Binca Seafoods GmbH contro Commissione europea. — Impugnazione – Regolamento (CE) n. 834/2007 – Produzione ed etichettatura dei prodotti biologici – Regolamento (CE) n. 889/2008 – Regolamento di esecuzione (UE) n. 1358/2014 – Interesse ad agire – Nozione di “vantaggio personale”. — Causa C-268/16 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha annullato l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile il ricorso di Binca Seafoods per difetto di interesse ad agire contro il regolamento di esecuzione n. 1358/2014 in materia di acquacoltura biologica. Secondo la Corte, il Tribunale aveva erroneamente ridotto l’oggetto del ricorso alla sola mancata proroga di un periodo transitorio, trascurando la censura di disparità di trattamento e di vantaggio concorrenziale concesso ad altri operatori. La Corte ha riconosciuto che Binca aveva sufficientemente dimostrato un interesse concreto e ha rinviato la causa al Tribunale.
Impugnazione contro l’irricevibilità di un ricorso di annullamento: interesse ad agire e nozione di “vantaggio personale” rispetto a un regolamento in materia di acquacoltura biologica.
La questione giuridica
Se il Tribunale abbia erroneamente ritenuto irricevibile il ricorso per difetto di interesse ad agire, avendo qualificato in modo restrittivo l’oggetto del ricorso come mera domanda di proroga del periodo transitorio, invece che come censura di una disparità di trattamento e di un vantaggio concorrenziale attribuito ad altri operatori dal regolamento di esecuzione n. 1358/2014; e, più in generale, quando un operatore economico dimostra un interesse sufficiente all’annullamento di un regolamento UE.
Principio di diritto
Un operatore economico ha interesse ad agire contro un regolamento UE quando l’annullamento può procurargli un beneficio concreto, anche se non è il destinatario diretto della norma e anche se il beneficio deriva dalla rimozione di deroghe o eccezioni concesse ad altri concorrenti; il Tribunale commette errore di diritto se riqualifica in modo inesatto il ricorso e omette di considerare la censura di disparità di trattamento. Nel caso di specie, la Corte annulla l’ordinanza perché la Binca aveva sufficientemente dimostrato che il regolamento controverso attribuiva vantaggi ad altri produttori biologici con ripercussioni negative sulla sua posizione commerciale, e rinvia la causa al Tribunale.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 265 TFUE
- Regolamento (CE) n. 834/2007
- Regolamento (CE) n. 889/2008
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1358/2014
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2013
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1364/2013
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 505/2012
- Regolamento (UE) n. 1380/2013
Interesse ad agire contro il regolamento sull’acquacoltura biologica
La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta da Binca Seafoods GmbH contro l’ordinanza del Tribunale che aveva respinto come irricevibile il suo ricorso di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 1358/2014. La controversia verte su regole dell’Unione in materia di produzione ed etichettatura dei prodotti biologici, con specifico riferimento all’acquacoltura biologica e alle deroghe introdotte per talune produzioni.
Parti e svolgimento del procedimento
Binca Seafoods GmbH, società tedesca attiva nella commercializzazione di pangasio biologico importato dal Vietnam, era ricorrente dinanzi al Tribunale e poi ricorrente in impugnazione davanti alla Corte. La Commissione europea era la convenuta. Il Tribunale aveva dichiarato irricevibile il ricorso di annullamento ritenendo che Binca non avesse interesse ad agire, poiché il regolamento impugnato non aveva prorogato il periodo transitorio che essa invocava.
Contesto normativo
La Corte richiama il regolamento (CE) n. 834/2007, che costituisce la base della disciplina sulla produzione biologica e sull’etichettatura dei prodotti biologici. In particolare, l’articolo 1 definisce finalità e ambito del regolamento, mentre l’articolo 15 stabilisce le norme di produzione per gli animali d’acquacoltura. Vengono inoltre in rilievo il regolamento (CE) n. 889/2008, che ne costituisce il regolamento di applicazione, e i successivi regolamenti di modifica, tra cui il regolamento di esecuzione (UE) n. 1358/2014 oggetto del giudizio.
Contenuto del regolamento controverso
Il regolamento controverso ha modificato l’articolo 25 sexies del regolamento di applicazione, ampliando i casi in cui è consentita la raccolta di novellame selvatico a fini di ingrasso, con riferimento anche a pratiche tradizionali di acquacoltura estensiva in zone umide. Ha inoltre aggiunto all’articolo 25 duodecies nuove regole sui mangimi, includendo mangimi derivati da pesci interi catturati in attività di pesca certificate come sostenibili e, per i salmonidi, l’uso di istidina prodotta mediante fermentazione.
Argomenti di Binca sull’interesse ad agire
Dinanzi al Tribunale, Binca sosteneva che il regolamento contestato favorisse alcuni concorrenti, consentendo loro di continuare a utilizzare l’etichettatura biologica a condizioni non accessibili alla società ricorrente. Secondo Binca, il regolamento produceva una disparità di trattamento, in particolare tra la produzione nel delta del Mekong e quella in aree di acqua salmastra europee, alterando la concorrenza nel mercato dei prodotti biologici.
Errore di diritto del Tribunale
La Corte osserva che il Tribunale aveva esaminato la ricevibilità come se il ricorso fosse diretto unicamente a ottenere la proroga del periodo transitorio previsto dall’articolo 95, paragrafo 11, del regolamento di applicazione. In realtà, dal ricorso di primo grado emergeva che Binca denunciava anche e soprattutto una discriminazione derivante dalle deroghe introdotte a favore di altri operatori. La Corte ritiene quindi che il Tribunale abbia riqualificato in modo erroneo l’oggetto del ricorso, commettendo un errore di diritto.
Nozione di interesse ad agire
Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte ribadisce che un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica è ricevibile solo se l’annullamento dell’atto può produrre conseguenze giuridiche e procurare un beneficio al ricorrente. Il ricorrente deve dimostrare in modo pertinente l’interesse concreto che gli deriva dall’annullamento. Nel caso di specie, Binca aveva spiegato che l’annullamento del regolamento avrebbe eliminato i vantaggi competitivi attribuiti ad altri produttori biologici e avrebbe attenuato gli effetti negativi sulla sua posizione commerciale.
Decisione della Corte
La Corte annulla l’ordinanza impugnata, riconoscendo che Binca aveva sufficientemente dimostrato il proprio interesse ad agire. La causa viene rinviata al Tribunale, poiché la Corte non disponeva degli elementi sufficienti per decidere definitivamente sulle altre questioni di irricevibilità sollevate dalla Commissione né sul merito del ricorso di annullamento.
Principio affermato
La Corte conferma che l’interesse ad agire può sussistere anche quando il ricorrente mira a far cadere deroghe o eccezioni concesse a terzi, qualora la loro soppressione possa procurargli un vantaggio concreto sul piano commerciale o concorrenziale. L’esistenza di una possibile disparità di trattamento e di effetti negativi sulla posizione del ricorrente è sufficiente, a condizione che tale interesse sia dedotto in modo pertinente nel ricorso introduttivo.
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