Sentenza n. 577/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento emesso dalla Questura di Bologna il 26 novembre 2025 e notificato al ricorrente il 15 dicembre 2025, con cui il Questore della Provincia di Bologna ha decretato il rifiuto dell’istanza tesa ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della Questura di Bologna, fondato sulla condanna riportata nel 2020, per fatti del 2018, alla pena di tre anni e due mesi di reclusione per reati previsti dall'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, relativi ad associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti. Ha dedotto la violazione degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe desunto automaticamente la sua pericolosità sociale dalla condanna, senza considerare l'ammissione ai servizi sociali dal 2021 e il relativo esito positivo certificato nel 2024, la revoca della misura di sicurezza dell'espulsione, il percorso di riflessione critica, la stabile situazione familiare, la convivenza con la moglie titolare di permesso per protezione internazionale, la presenza di tre figli minori, il lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 2023 e il reddito annuo dichiarato. Ha inoltre sostenuto che tali elementi erano stati rappresentati nel procedimento mediante memoria ai sensi dell'art. 10-bis l. n. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che la Questura conosceva la situazione familiare, l'idoneità dell'alloggio, l'adeguatezza del reddito e le ulteriori circostanze dedotte dal ricorrente, sicché l'Amministrazione aveva concretamente considerato tali elementi, pur ritenendoli insufficienti a superare il carattere ostativo della condanna. Il Collegio ha attribuito natura ostativa alla condanna per il reato previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, richiamando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui essa impedisce la concessione del titolo di soggiorno. Ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023, precisando che la dichiarazione di illegittimità costituzionale ha riguardato soltanto l'automatismo relativo alle condanne per l'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e per l'art. 474, comma 2, c.p., in assenza di verifica concreta della pericolosità sociale, non incidendo sulla natura ostativa della condanna per l'art. 73, comma 1. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998
La condanna per il reato previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 è stata ritenuta ostativa alla concessione del titolo di soggiorno.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
La disposizione è stata applicata unitamente all'art. 4, comma 3, nel valutare gli effetti della condanna penale sul rilascio del titolo di soggiorno.
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
La condanna per il reato previsto da tale disposizione è stata considerata, secondo il giudice, automaticamente ostativa alla concessione del titolo di soggiorno.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La memoria presentata nel procedimento ha consentito al ricorrente di rappresentare le circostanze familiari, personali e lavorative, che la Questura risultava avere conosciuto e considerato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
Massime di principio
- La condanna per il reato previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 costituisce causa ostativa alla concessione o conversione del titolo di soggiorno, senza che rilevino, di per sé, il positivo svolgimento di un percorso presso i servizi sociali, la stabilità lavorativa e reddituale o la presenza di familiari sul territorio nazionale.
- L'Amministrazione non è tenuta a ignorare gli elementi favorevoli rappresentati dall'interessato: quando dal provvedimento risulta che la situazione familiare, abitativa, reddituale e personale è stata conosciuta e considerata, non sussiste un difetto di istruttoria per il solo fatto che tali elementi non abbiano condotto al superamento della causa ostativa.
- La verifica in concreto della pericolosità sociale richiesta dalla giurisprudenza costituzionale per alcune specifiche fattispecie di reato non si estende, secondo la decisione, alla condanna per il reato previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, che conserva natura ostativa al rilascio del titolo di soggiorno.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 93/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 94/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 95/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 96/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 97/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 98/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →