Cassazione Civile, Sentenza n. 1321/2022 del 18/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento relativi agli anni 2007 e 2008 per dividendi non dichiarati, derivanti da utili extracontabili accertati nella società Apinox s.r.l.; deduceva, fra l'altro, l'opponibilità dello "scudo fiscale" (dichiarazione riservata ex art. 13-bis d.l. 78/2009), sostenendo che la perquisizione penale non avrebbe costituito "formale conoscenza" precludente l'efficacia della dichiarazione riservata; contestava altresì vizi formali dell'atto impo-esattivo, carenze nella determinazione degli interessi, profili relativi alla delega di firma, presunta violazione del divieto di doppia imposizione e la corretta imputazione dei dividendi ai soci in una società a ristretta base partecipativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i vari motivi di impugnazione. In particolare ha confermato che: la perquisizione penale e gli atti tipici del procedimento penale possono costituire "formale conoscenza" tale da escludere l'opponibilità dello scudo fiscale qualora siano intervenuti prima della dichiarazione riservata; le censure formali sull'atto impo-esattivo erano prive di interesse o eccentriche rispetto alla decisione; la delega di firma è atto interno organizzativo e non invalida l'atto; la presunzione di attribuzione agli soci degli utili extracontabili è legittima salvo prova contraria del contribuente. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 13-bis d.l. 01/07/2009 n. 78 (conv. L. 04/08/2009 n. 102)
La dichiarazione riservata ("scudo fiscale") estingue sanzioni e inibisce accertamenti solo se, alla data della sua presentazione, l'interessato non aveva "formale conoscenza" di accessi, ispezioni, verifiche o di un procedimento penale a suo carico; la "formale conoscenza" può derivare anche da atti diversi dalla notifica, come una perquisizione penale.
art. 14 d.l. 25/09/2001 n. 350 (conv. L. 23/11/2001 n. 409)
«una delle violazioni delle norme indicate al comma 1 è stata già constatata o comunque sono già iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento tributario e contributivo di cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza. Il rimpatrio non produce gli effetti estintivi di cui al comma 1, lettera c), quando per gli illeciti penali ivi indicati è già stato avviato il procedimento penale, di cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza»
Norma richiamata da art.13-bis: la preesistenza di attività di accertamento o di procedimento penale di cui il contribuente abbia avuto "formale conoscenza" esclude gli effetti estintivi/di opponibilità dello scudo.
art. 41-bis d.P.R. 29/09/1973 n. 600
Consente l'utilizzo, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di fonti investigative derivanti da indagini penali; la Corte ritiene legittimo impiegare informazioni acquisite nell'ambito di procedimenti penali ai fini tributari.
art. 29 d.l. 31/05/2010 n. 78 (conv. L. 30/07/2010 n. 122)
Attribuisce natura esecutiva all'avviso di accertamento (atto impo-esattivo) decorsi 60 giorni dalla notifica; la Corte ha ritenuto non decisivi per l'impugnazione i vizi formali denunciati quando non dimostrano un concreto pregiudizio o interesse all'impugnazione.
art. 42 d.P.R. 29/09/1973 n. 600
La delega di firma è indicata come atto organizzativo interno riferibile all'organo e non richiede l'indicazione nominativa del delegato per ritenersi valida.
art. 17 d.lgs. 13/04/1999 n. 112
La questione costituzionale riguardante l'aggio in favore dell'agente della riscossione è stata ritenuta meramente assertiva e inammissibile in mancanza di adeguata specificazione e rilevanza nel caso concreto.
artt. 2727 e 2729 c.c.
Rimarcata la legittimità della presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa; incombe sul contribuente l'onere di provare che gli utili non sono stati distribuiti (es. accantonati o reinvestiti).
art. 47 d.P.R. 22/12/1986 n. 917
Applicato per la corretta imputazione reddituale e per evitare la doppia imposizione in sede di determinazione del maggior reddito di partecipazione del socio.
art. 62 d.lgs. 31/12/1992 n. 546
Norme procedurali richiamate: molte delle censure processuali sono state ritenute inammissibili perché miravano a una rivalutazione di merito piuttosto che a un vero vizio di diritto.
Massime di principio
- La "formale conoscenza" di indagini o procedimenti (anche penali) da parte del contribuente può derivare non solo da notifiche ma anche da atti processuali che lo coinvolgono (es. perquisizioni) e ciò esclude l'efficacia della dichiarazione riservata/scudo fiscale se avvenuta prima della stessa.
- Nelle società a ristretta base partecipativa è legittima la presunzione che gli utili extracontabili siano attribuiti ai soci; il contribuente può evitarla solo fornendo prova convincente che gli utili non sono stati distribuiti (accantonamento o reinvestimento) o che sia estraneo alla gestione.
- I vizi formali dell'atto impo-esattivo rilevano solo se il ricorrente dimostra un interesse concreto e un pregiudizio effettivo derivante dal vizio; mere censure astratte o eccedenti la ratio decidendi possono essere dichiarate inammissibili.
- La delega di firma sugli atti amministrativi è considerata atto organizzativo interno e non invalida l'atto se è riconoscibile la qualifica dell'organo delegante; non è sempre necessaria l'indicazione nominativa del delegato.
- In Cassazione non è possibile ottenere la riconsiderazione ex novo degli apprezzamenti di fatto fatti dal giudice di merito; le censure devono evidenziare vizi di diritto, sussunzione o mancanza di motivazione rilevanti.
- Le questioni di incostituzionalità prospettate in modo generico o astratto, senza dimostrare la rilevanza concreta nel caso, sono inammissibili.
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