Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza del 14/02/2018 n. 274 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Misure cautelari - Gravi e fondati motivi - Danno grave e irreparabile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’art. 52, comma 2, del d.lgs. 546/1992 disciplina la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata e la sospensione dell’esecuzione dell’atto, richiedendo rispettivamente gravi e fondati motivi oppure un danno grave e irreparabile. La valutazione deve considerare gravità, fondatezza e irreparabilità mediante un bilanciamento complessivo. Il danno grave eccede il pregiudizio ordinario dell’esecuzione e non deve essere efficacemente contenibile tramite rateazione; quello irreparabile deriva dalla perdita o distruzione delle qualità essenziali o delle funzioni economiche del bene, non reintegrabile in natura o per equivalente.

Misure cautelari tributarie: gravi e fondati motivi e danno grave e irreparabile

Misure cautelari tributarie: presupposti per la sospensione

Il documento esamina i presupposti applicativi dell’art. 52, comma 2, del d.lgs. 546/1992 in materia di sospensione cautelare nel processo tributario. La disposizione non richiama congiuntamente le categorie generali del fumus boni iuris e del periculum in mora, ma distingue due ipotesi: la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata e la sospensione dell’esecuzione dell’atto oggetto del giudizio.

Sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata

Per ottenere la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata è necessaria la sussistenza di “gravi e fondati motivi”. La valutazione della gravità si configura principalmente come una delibazione in diritto, che non può essere disgiunta dall’esame della fondatezza della motivazione posta a sostegno della richiesta cautelare.

Il giudice deve quindi verificare, in via sommaria, la consistenza delle ragioni giuridiche dedotte e la loro idoneità a giustificare la sospensione degli effetti esecutivi della pronuncia impugnata.

Sospensione dell’esecuzione dell’atto

La sospensione dell’esecuzione dell’atto presuppone invece la dimostrazione di un “danno grave e irreparabile”. In questo caso la gravità viene valutata mediante una prognosi in fatto, accompagnata da un esame concreto dell’irreparabilità del pregiudizio.

La valutazione deve tenere conto dell’attività concretamente esercitata dall’intimato-istante, così da verificare in concreto gli effetti che l’esecuzione dell’atto potrebbe produrre sulla sua situazione patrimoniale e funzionale.

Bilanciamento dei presupposti cautelari

Il collegio è chiamato a verificare la sussistenza dei gravi e fondati motivi o, comunque, del danno grave e irreparabile attraverso un bilanciamento complessivo degli elementi rilevanti.

Tale bilanciamento è descritto mediante la metafora dei “vasi comunicanti”: il maggiore rilievo di uno degli elementi può compensare il minore rilievo dell’altro. Ne deriva che la valutazione non deve essere necessariamente fondata su una pari intensità di tutti i presupposti, ma deve considerare l’equilibrio complessivo tra gravità, fondatezza e irreparabilità del pregiudizio prospettato.

Nozione di danno grave

È qualificabile come grave il danno che eccede il pregiudizio normalmente e necessariamente subito dal debitore a causa dell’esecuzione della sentenza.

La gravità ricorre quando l’esecuzione determina un inaccettabile squilibrio tra:

  • i vantaggi conseguiti dal soggetto esecutore;
  • i sacrifici imposti al soggetto esecutato.

Il danno deve quindi superare le conseguenze ordinarie dell’esecuzione e raggiungere una soglia tale da rendere sproporzionato il rapporto tra utilità dell’esecuzione e pregiudizio arrecato.

Inevitabilità del danno grave e rilevanza della rateazione

La gravità del danno deve essere anche inevitabile. Ciò significa che il pregiudizio non deve poter essere efficacemente ridotto mediante il ricorso alla rateazione del pagamento richiesto.

La possibilità di rateizzare l’importo dovuto costituisce pertanto un elemento rilevante nella valutazione cautelare: se la rateazione è idonea a contenere in modo efficace il pregiudizio, può venire meno il requisito dell’inevitabilità e, conseguentemente, quello della gravità del danno.

Nozione di danno irreparabile

È irreparabile il danno derivante dall’esecuzione che comporti la perdita o la distruzione delle qualità essenziali o delle funzioni economiche del bene coinvolto.

L’irreparabilità sussiste quando, in caso di accoglimento del ricorso, non sia possibile reintegrare il bene o la situazione lesa:

  • in natura, mediante il ripristino materiale del bene o delle sue caratteristiche essenziali;
  • per equivalente, attraverso un risarcimento o una compensazione economicamente idonea.

La verifica deve quindi concentrarsi sulla concreta possibilità di ripristino conseguibile dopo l’eventuale accoglimento del ricorso. Se il pregiudizio non può essere eliminato né mediante restituzione del bene nella sua integrità né mediante equivalente economico, il danno può qualificarsi come irreparabile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.