Ordinanza del 15/02/2018 n. 3787 - Corte di Cassazione
Contenzioso-Impugnazioni - Deposito della sentenza durante il periodo feriale - Termine per l'impugnazione - Decorrenza - Sopravvenienza di un nuovo periodo feriale Nuova sospensione - Termine iniziale - Computo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate, ritenendo tempestivo l’appello notificato nell’ottobre 2008. Nel calcolo del termine annuale previsto dall’art. 327 c.p.c. devono essere esclusi i giorni dal 1° agosto al 15 settembre; se il deposito della sentenza avviene in tale periodo, il termine decorre dal 16 settembre. Qualora il nuovo periodo feriale sopraggiunga prima dell’integrale decorso del termine iniziale, il periodo di sospensione deve essere computato nuovamente. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio e le spese sono state rimesse al giudice del rinvio.
Termine per impugnare una sentenza depositata durante il periodo feriale e computo della doppia sospensione feriale.
Termine per l’impugnazione e computo della sospensione feriale
La pronuncia riguarda il calcolo del termine per proporre impugnazione quando la sentenza viene depositata durante il periodo di sospensione feriale dei termini processuali. La Corte richiama il termine annuale di decadenza previsto dall’art. 327, comma 1, c.p.c. e chiarisce le modalità di computo dei giorni non decorrenti nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre.
Vicenda processuale
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza n. 5354-2015-02 della CTR della Sicilia, sezione di Messina, che aveva dichiarato inammissibile l’appello presentato contro la sentenza della CTP di Messina n. 304 dell’11 settembre 2007.
L’appello era stato spedito il 28 ottobre 2008 e ricevuto dalla contribuente, ATI M.G. - Edilmoter Srl, il 30 ottobre 2008. La contribuente non si è costituita nel giudizio di cassazione.
Principi sul computo del termine
La Corte ha ritenuto applicabile il termine annuale di cui all’art. 327, comma 1, c.p.c., unitamente alla sospensione feriale dei termini processuali. Nel calcolo non devono essere conteggiati i giorni compresi tra il 1° agosto e il 15 settembre dell’anno di pubblicazione della sentenza impugnata.
La Corte precisa inoltre che:
- se la sentenza è depositata al di fuori del periodo feriale, il termine decorre secondo le regole ordinarie, escludendo dal computo i giorni dal 1° agosto al 15 settembre;
- se la data di deposito cade durante il periodo feriale, il termine decorre dal 16 settembre, in applicazione del principio secondo cui il giorno iniziale non si computa nel termine;
- il periodo feriale deve essere considerato come periodo “neutro” e deve poter essere rispettato integralmente;
- se, dopo una prima sospensione feriale, il termine iniziale non è ancora interamente decorso quando sopraggiunge un nuovo periodo feriale, si verifica una nuova sospensione, con conseguente doppio computo del periodo feriale.
La Corte richiama, quale precedente conforme, Cass. Sez. 3, sentenza n. 24816 del 24 novembre 2005, Rv. 585728-01.
Applicazione al caso concreto
Nel caso esaminato, il termine per impugnare era pari a un anno, cui si aggiungevano complessivamente 46 giorni di sospensione feriale, riferiti ai due periodi feriali interessati dal decorso del termine.
Alla luce di tale computo, il termine ultimo per proporre appello scadeva il 31 ottobre 2008. L’impugnazione dell’Agenzia delle entrate è stata quindi ritenuta tempestiva, non solo con riferimento alla data di spedizione del plico, fissata al 28 ottobre 2008, ma anche con riferimento alla data di ricezione da parte dell’appellata, avvenuta il 30 ottobre 2008.
Decisione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell’Agenzia delle entrate e ha censurato la decisione della CTR, che aveva dichiarato inammissibile l’appello discostandosi dai principi applicabili al computo della sospensione feriale.
La sentenza d’appello è stata pertanto:
- cassata in relazione al motivo accolto;
- rinviata alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione di Messina, in diversa composizione;
- rimessa al giudice del rinvio anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
La decisione è stata assunta il 24 gennaio 2018 e depositata in cancelleria il 15 febbraio 2018.
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