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Ordinanza

Ordinanza del 16/02/2018 n. 3805 - Corte di Cassazione

Contenzioso tributario - Notifiche tramite PEC - Sottoscrizione digitale del ricorso - Relata di notifica - Applicabilità art. 156 codice procedura civile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione esclude l’inammissibilità del ricorso notificato via PEC, ritenendo sufficiente l’attestazione di conformità del ricorso e degli allegati agli originali informatici e applicando l’art. 156 c.p.c. alla mancanza della firma digitale nella relata, poiché la notifica ha raggiunto il proprio scopo. Nel merito, stabilisce che, per gli iscritti anteriormente al D.Lgs. n. 124/1993, la ritenuta del 12,50% riguarda esclusivamente il rendimento effettivo derivante dall’investimento sul mercato del capitale accantonato fino al 31 dicembre 2000; la sentenza impugnata è cassata con rinvio.

Notifica telematica del ricorso per cassazione e tassazione del rendimento dei fondi previdenziali integrativi

Notifica PEC del ricorso e tassazione del rendimento dei fondi previdenziali integrativi

La pronuncia esamina, in via preliminare, la validità della notificazione telematica del ricorso per cassazione e, nel merito, il regime tributario applicabile alle somme liquidate da un fondo di previdenza complementare aziendale. La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania e rinvia la causa per un nuovo esame.

Origine della controversia

La controversia deriva dal silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso presentata da D.A.M., ex dirigente Enel. In un precedente giudizio, definito con sentenza della Corte di cassazione n. 241/2014, era stato riconosciuto il diritto del contribuente alla rideterminazione della somma corrispondente al rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato finanziario del capitale accantonato, sulla quale applicare l’aliquota del 12,50%.

In sede di riassunzione, la C.T.R. della Campania, con sentenza n. 1450/44/16, depositata il 18 febbraio 2016, aveva ritenuto applicabile l’aliquota del 12,50% al rendimento risultante dalla certificazione rilasciata dall’Enel, disponendone il rimborso. La certificazione indicava l’applicazione dell’aliquota TFR del 32,46%.

Eccezione di inammissibilità per la notificazione PEC

Il controricorrente aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso per cassazione per la presunta mancanza della sottoscrizione digitale del ricorso e della relata di notifica.

La Corte richiama la disciplina della notificazione telematica, costituita, tra l’altro, da:

  • L. 21 gennaio 1994, n. 53, artt. 1, 3-bis, 6, 9 e 11;
  • D.L. n. 179/2012, art. 16-septies, convertito dalla L. n. 221/2012;
  • D.M. n. 44/2011, art. 18;
  • artt. 13 e 19-bis del Provvedimento del Responsabile S.I.A. del 16 aprile 2014;
  • D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68;
  • D.P.C.M. 2 novembre 2005;
  • D.Lgs. n. 82/2005, codice dell’amministrazione digitale.

La notificazione telematica deve essere eseguita nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In particolare, l’art. 19-bis del Provvedimento del Responsabile S.I.A. prevede che l’atto notificato sia in formato PDF, anche quando la notificazione tramite PEC riguarda un procedimento davanti alla Corte di cassazione.

Attestazione di conformità e prova della notifica

L’Avvocatura dello Stato aveva depositato l’attestazione di conformità del ricorso, delle relate di notifica e della documentazione allegata agli originali informatici degli atti, sottoscritti con firma digitale e notificati come allegati ai messaggi PEC.

La Corte ritiene così dimostrata la regolarità della notificazione. Ai sensi dell’art. 9, comma 1-bis, della L. n. 53/1994, il ricorrente aveva depositato la stampa:

  • della ricevuta di accettazione;
  • della ricevuta di consegna;
  • di tutti gli allegati trasmessi tramite PEC.

Su tali copie analogiche era stata attestata, ai sensi dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005, la conformità agli originali o duplicati informatici dai quali erano state tratte.

La Corte esclude quindi che mancasse la firma digitale del ricorso notificato via PEC, poiché l’attestazione di conformità collegava le copie depositate all’originale informatico sottoscritto digitalmente. Viene inoltre respinta la contestazione relativa alla possibile modificabilità del documento sottoscritto con firma digitale PAdES, osservando che la validità della sottoscrizione può essere verificata mediante un programma idoneo, quale Acrobat Reader opportunamente configurato, che consente di controllare l’integrità del documento originariamente firmato.

Mancanza della firma digitale nella relata di notifica

La Corte considera infondata anche l’eccezione relativa alla mancanza della firma digitale dell’avvocato nella relata di notifica.

Richiamando Cass. n. 6518/2017, afferma che tale mancanza non determina l’inesistenza dell’atto quando l’identità dell’autore della notificazione possa essere desunta da altri elementi, tra cui la riconducibilità del difensore indicato nella relata al soggetto munito della procura speciale per proporre il ricorso.

La notificazione aveva comunque consentito al destinatario di conoscere l’atto e aveva pertanto raggiunto il proprio scopo legale.

Applicazione dell’art. 156 c.p.c.

La Corte richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 7665 del 18 aprile 2016, secondo cui anche alle notificazioni effettuate tramite PEC si applica l’art. 156 c.p.c.

La nullità non può essere pronunciata quando l’atto abbia raggiunto lo scopo cui è destinato. Il principio opera anche per le notificazioni: la nullità non può essere dichiarata se, nonostante l’irritualità, l’atto sia pervenuto a conoscenza del destinatario.

Le Sezioni Unite hanno inoltre precisato che non è ammissibile un’eccezione fondata sulla mera indicazione di un vizio procedimentale, se la parte non prospetta anche le ragioni per cui l’errata applicazione della regola processuale avrebbe leso il diritto di difesa o avrebbe potuto arrecare un pregiudizio alla decisione finale.

Motivi di ricorso dell’Agenzia delle Entrate

Nel merito, l’Agenzia delle Entrate aveva formulato cinque motivi:

  • violazione degli artt. 383, 392 e 393 c.p.c., di varie disposizioni del TUIR, del D.L. n. 669/1996, del D.Lgs. n. 124/1993 e della L. n. 335/1995, per avere la C.T.R. calcolato il rendimento come semplice differenza tra il capitale versato e quello liquidato, senza considerare le modalità contrattuali di impiego del capitale previste dal regolamento del fondo;
  • error in procedendo, violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992 e degli artt. 112 e 132 c.p.c., per insufficiente motivazione della sentenza, limitatasi a richiamare i conteggi dell’Enel e del contribuente;
  • ulteriore violazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 124/1993, del D.L. n. 669/1996 e degli artt. 16, 17 e 42 del TUIR;
  • violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 62, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992;
  • omesso esame di fatti decisivi relativi alla natura giuridica del rendimento, ai meccanismi di funzionamento del fondo Fondenel/PIA e all’impiego sui mercati del capitale affluito nel fondo.

Regime tributario applicabile alle prestazioni previdenziali

La Corte richiama il principio stabilito dalle Sezioni Unite con sentenza n. 13642/2011 per i fondi previdenziali integrativi.

Per il soggetto iscritto, prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124/1993, a un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, il trattamento tributario delle prestazioni erogate in forma capitale è il seguente:

  • per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la tassazione separata prevista dagli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 del D.P.R. n. 917/1986 si applica alla sorte capitale, corrispondente agli accantonamenti imputabili ai contributi del datore di lavoro e del lavoratore e all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro;
  • sulle somme derivanti dalla liquidazione del rendimento maturato fino al 31 dicembre 2000 si applica la ritenuta del 12,50% prevista dall’art. 6 della L. n. 482/1985;
  • per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 si applica integralmente il regime della tassazione separata previsto dagli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 del D.P.R. n. 917/1986, nel testo vigente ratione temporis.

Nozione di rendimento netto

La Corte evidenzia che l’applicazione dei principi delle Sezioni Unite aveva generato contrasti interpretativi sul significato di “rendimento netto”.

Richiamando Cass. n. 10285/2017 e Cass. n. 12267 del 17 maggio 2017, precisa che costituiscono rendimento assoggettabile alla ritenuta del 12,50% esclusivamente le somme derivanti dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato, anche se non necessariamente finanziario.

Non costituiscono invece rendimento rilevante ai fini dell’aliquota agevolata le somme calcolate mediante:

  • riserve matematiche;
  • sistemi tecnico-attuariali di capitalizzazione;
  • meccanismi interni destinati a garantire la copertura delle prestazioni previdenziali concordate.

Il rendimento, pertanto, non può essere individuato automaticamente nella semplice differenza tra il capitale complessivamente corrisposto e i contributi versati. Occorre verificare se la somma derivi da un effettivo impiego del capitale sul mercato oppure da criteri meramente contabili, matematici o attuariali.

Decisione e rinvio

La Corte ritiene fondato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate nei termini indicati e cassa la sentenza impugnata.

La causa viene rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame applicando i principi relativi alla distinzione tra sorte capitale e rendimento effettivo. La C.T.R. dovrà inoltre provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

La decisione è stata assunta a Roma il 28 settembre 2017 e depositata in Cancelleria il 16 febbraio 2018.

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