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Ordinanza

Ordinanza del 16/02/2018 n. 4001 - Corte di Cassazione

IRPEF - Accertamento - Omessa esibizione di documentazione richiesta mediante questionario - Inutilizzabilità in sede contenziosa - Condizioni - Richiesta specifica e puntuale - Conseguenze della mancata ottemperanza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha stabilito che la documentazione richiesta dall’Amministrazione finanziaria mediante questionario e non prodotta in sede amministrativa è inutilizzabile nel successivo contenzioso solo quando l’invito sia specifico e puntuale e contenga un chiaro avvertimento sulle conseguenze della mancata ottemperanza. Nel caso esaminato, il questionario richiedeva espressamente la documentazione relativa all’acquisto e al finanziamento di un’autovettura e avvertiva il contribuente del divieto di successiva utilizzazione. La Corte ha quindi accolto il secondo motivo dell’Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR Lombardia e rinviato la causa ad altra composizione, rigettando il primo motivo.

IRPEF: inutilizzabilità in contenzioso dei documenti non esibiti in risposta a un questionario, subordinata a richiesta specifica e puntuale e a un espresso avvertimento sulle conseguenze dell’inadempimento.

Inutilizzabilità della documentazione non esibita in risposta al questionario

La pronuncia riguarda un accertamento IRPEF relativo all’anno 2007 e chiarisce le condizioni alle quali la documentazione richiesta dall’Amministrazione finanziaria in sede amministrativa non può essere successivamente prodotta o utilizzata nel giudizio tributario. Il principio si fonda sull’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973.

La mancata esibizione non determina automaticamente l’inutilizzabilità dei documenti in sede contenziosa. Tale conseguenza opera soltanto quando l’Amministrazione dimostri che il contribuente ha ricevuto:

  • una richiesta specifica e puntuale di esibizione dei documenti;
  • un espresso e chiaro avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza;
  • l’indicazione che i documenti non esibiti non potranno essere successivamente prodotti o utilizzati in giudizio.

Accertamento e svolgimento del processo

L’Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che aveva accolto solo parzialmente l’appello dell’Ufficio avverso la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Brescia. Quest’ultima aveva accolto il ricorso del contribuente P.G. contro un avviso di accertamento IRPEF relativo al 2007.

Il ricorso dell’Agenzia era articolato in due motivi:

  • il primo denunciava la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546/1992, art. 36, e dell’art. 116 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse affermato senza adeguata motivazione l’assenza di un rifiuto di esibizione della documentazione;
  • il secondo denunciava la violazione dell’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, sostenendo che il divieto di utilizzare i documenti non prodotti in risposta al questionario riguardasse tutta la documentazione richiesta e che fosse sufficiente la mera colpa del contribuente.

La contribuente intimata non si è costituita nel giudizio di legittimità. La Corte ha deciso con motivazione semplificata, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.

Contenuto della richiesta dell’Amministrazione finanziaria

Nel corso di un controllo fiscale finalizzato all’accertamento IRPEF mediante il cosiddetto vecchio redditometro, l’Agenzia delle Entrate aveva notificato al contribuente un questionario ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973.

Tra i documenti richiesti vi erano quelli relativi a un’autovettura identificata nel questionario mediante la targa. L’Ufficio aveva domandato espressamente:

  • copia del libretto di circolazione;
  • copia del contratto di acquisto;
  • copia dell’eventuale contratto di finanziamento;
  • indicazione degli importi delle rate mensili.

Il questionario conteneva inoltre l’avvertimento che, in caso di mancato adempimento, la documentazione non avrebbe potuto essere esibita e utilizzata successivamente.

Qualificazione della mancata risposta

La Corte ha rilevato che, diversamente da quanto affermato dalla CTR, il questionario identificava in modo preciso la documentazione relativa all’autovettura. Di conseguenza, la mancata risposta al questionario non poteva essere considerata una semplice omissione priva di effetti, ma doveva essere qualificata come rifiuto di esibire anche tale documentazione.

L’omissione assume quindi rilevanza ai fini dell’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, in quanto riferita a documenti puntualmente individuati dall’Ufficio e accompagnata dagli specifici avvertimenti previsti dalla legge e dalla giurisprudenza.

Presupposti per il divieto di produzione in giudizio

La Corte ha richiamato i precedenti della Sezione tributaria, tra cui Cass. n. 27069 del 27 dicembre 2016 e Cass. n. 11765 del 26 maggio 2014, secondo cui l’omessa esibizione in sede amministrativa comporta l’inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa soltanto se ricorrono determinati presupposti.

In particolare, spetta all’Amministrazione finanziaria provare che l’invito:

  • fosse specifico e puntuale;
  • riguardasse documenti concretamente individuati;
  • fosse accompagnato dall’avvertimento sulle conseguenze della mancata ottemperanza.

Nel caso concreto tali condizioni risultavano dal testo del questionario, che era stato prodotto con l’atto di appello e trascritto nel ricorso per cassazione. Pertanto, il contratto di finanziamento dell’autovettura, prodotto dalla contribuente solo in sede contenziosa, avrebbe dovuto essere dichiarato inutilizzabile dalla CTR.

Omessa risposta e accertamento induttivo

La massima associata alla pronuncia precisa inoltre che l’omessa risposta al questionario legittima l’Ufficio a procedere all’accertamento induttivo.

In tale contesto grava sul contribuente l’onere di provare i presupposti dei componenti negativi di reddito, inclusi:

  • l’effettiva sussistenza dei costi;
  • la loro inerenza;
  • la diretta imputazione ad attività produttive di ricavi;
  • la loro congruità.

La mancata collaborazione del contribuente nella fase amministrativa può quindi incidere sia sull’utilizzabilità successiva della documentazione sia sulla valutazione dell’accertamento e dei costi dedotti.

Decisione della Corte di cassazione

La Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso. Ha escluso che l’erronea affermazione della CTR circa l’assenza di un rifiuto di esibizione integrasse, di per sé, una violazione dell’art. 116 c.p.c., che disciplina la libera valutazione delle prove. Tale violazione sussiste solo quando il giudice disapplichi il principio della libera valutazione in assenza di una deroga normativa, oppure valuti secondo prudente apprezzamento una prova soggetta a un diverso regime.

La Corte ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo applicabile il divieto di utilizzazione del contratto di finanziamento non esibito in risposta al questionario.

La sentenza impugnata è stata pertanto:

  • cassata;
  • rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione;
  • rimessa al giudice del rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

La decisione è stata assunta a Roma il 10 gennaio 2018 e depositata in cancelleria il 19 febbraio 2018.

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