Ordinanza del 16/02/2018 n. 3819 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione accoglie integralmente il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva annullato recuperi IVA e IRPEG relativi all’anno 2003. La Corte afferma che il cessionario di veicoli usati deve dimostrare la propria buona fede e la diligenza necessaria per verificare la legittimità del regime del margine; chiarisce inoltre che il pagamento dell’IVA non prova l’inerenza dei costi pubblicitari e che i finanziamenti dei soci si presumono onerosi, con conseguente obbligo di ritenuta sugli interessi. La sentenza viene cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese.
Cassazione di una sentenza tributaria relativa al regime IVA del margine, all’inerenza di costi pubblicitari e alla ritenuta sugli interessi dei finanziamenti soci.
Cassazione della sentenza tributaria sull’accertamento relativo all’anno 2003
La pronuncia riguarda il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, che aveva accolto l’appello della s.r.l. Immobiliare XXXX e annullato i recuperi fiscali contestati per l’anno d’imposta 2003. L’accertamento concerneva IVA e IRPEG e derivava da diverse riprese a tassazione: interessi passivi ritenuti non inerenti, interessi corrisposti ai soci senza applicazione della ritenuta d’acconto, costi per una fattura relativa a uno "studio per consulenza pubblicitaria" e acquisti di autovetture usate assoggettati, secondo l’Amministrazione, illegittimamente al regime IVA del margine.
Regime IVA del margine per le autovetture usate
La Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto legittima l’applicazione del regime del margine, considerando sufficiente l’annotazione del regime sulle fatture di acquisto. Aveva inoltre escluso che il contribuente fosse tenuto a verificare la provenienza dei veicoli, le vicende fiscali precedenti o l’intera catena delle cessioni.
L’Agenzia delle Entrate ha censurato tale impostazione con i primi tre motivi di ricorso, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 37 del d.l. n. 41 del 1995, convertito dalla l. n. 85 del 1995, nonché l’insufficienza della motivazione in ordine alla circostanza che due precedenti cedenti, Eurocar e Autonova, fossero società di autonoleggio.
La Corte respinge preliminarmente l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla contribuente. Le due affermazioni individuate dalla difesa come autonome rationes decidendi — l’assenza di prova che i cedenti avessero detratto l’IVA e la limitazione degli obblighi di indagine del cessionario — costituiscono, secondo la Corte, un’unica ratio, diretta a stabilire su chi gravino gli oneri probatori e di verifica ai fini dell’applicazione del regime del margine.
Richiamando la sentenza delle Sezioni Unite 12 settembre 2017, n. 21105, la Corte stabilisce che il contribuente-cessionario deve dimostrare la propria buona fede. Tale requisito comprende:
- l’assenza di consapevolezza che l’acquisto si inserisca in un’evasione dell’IVA;
- l’adozione di tutte le misure ragionevolmente esigibili da un operatore accorto per escludere tale eventualità.
Per un acquirente professionale di veicoli d’occasione è ragionevole pretendere l’esame della storia del veicolo, almeno con riferimento ai precedenti intestatari risultanti dalla carta di circolazione. Il cessionario può inoltre verificare agevolmente la qualità dei precedenti intestatari e dei cedenti anteriori, anche mediante l’acquisizione di dati rapidamente reperibili, per accertare se tali soggetti fossero legittimati a detrarre l’IVA.
La Corte attribuisce rilievo specifico alla circostanza, ritualmente dedotta e riproposta in appello, che due danti causa fossero società di autonoleggio. Tale fatto impone un nuovo esame della vicenda, poiché può incidere sulla legittimità dell’applicazione del regime del margine e rende erronee le statuizioni poste a fondamento della sentenza impugnata.
Costi per consulenza pubblicitaria e principio di inerenza
Con il quarto motivo l’Agenzia ha contestato la violazione e falsa applicazione dell’art. 75 del d.P.R. n. 917 del 1986, in relazione al costo sostenuto per la fattura emessa dalla s.n.c. Cre-Attivi, avente come causale "studio per consulenza pubblicitaria".
La Commissione Tributaria Regionale aveva annullato il recupero limitandosi a rilevare che sull’importo ricevuto era stata assolta l’IVA. La Corte considera tale motivazione estranea alla ragione della pretesa tributaria, che non riguardava la detraibilità dell’IVA, bensì la deducibilità del costo ai fini delle imposte dirette per difetto di inerenza.
Il regolare assolvimento dell’IVA sul compenso non dimostra quindi, di per sé, che il costo sia inerente all’attività d’impresa né consente di riconoscerne la deducibilità ai fini delle imposte dirette. La Corte rileva inoltre che la difesa della contribuente, fondata sull’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, era a sua volta non pertinente, perché riferita alla disciplina della detrazione IVA e non alla contestata inerenza del costo.
Finanziamenti dei soci e obbligo di ritenuta sugli interessi
La Corte accoglie anche il quinto motivo, con cui l’Agenzia ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 42 del d.P.R. n. 917 del 1986, 26, quinto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 2697 c.c.
La questione riguarda le somme concesse dai soci alla società e gli interessi passivi relativi. La Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto non provato che i finanziamenti fossero fruttiferi e, pertanto, aveva escluso l’obbligo di applicare la ritenuta.
La Corte richiama il principio secondo cui la mancata percezione degli interessi attivi deve essere dimostrata dal contribuente, in considerazione:
- del carattere normalmente oneroso del contratto di mutuo, previsto dall’art. 1815 c.c.;
- della presunzione stabilita dall’art. 45, secondo comma, del d.P.R. n. 917 del 1986.
Ne consegue che il finanziamento di denaro concesso dai soci a una società di capitali deve presumersi oneroso, salvo prova contraria. La società è quindi tenuta ad applicare la ritenuta d’acconto sugli interessi corrispettivi dovuti ai soci mutuanti ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 600 del 1973.
L’obbligo di ritenuta sussiste non soltanto quando gli interessi siano stati effettivamente corrisposti, ma anche quando la loro corresponsione sia presunta dalla legge. La Corte richiama, sul punto, le precedenti pronunce Cass. 30 luglio 2007, n. 16821, e Cass. 7 luglio 2009, n. 15868; per il principio relativo all’onerosità del mutuo e all’onere probatorio del contribuente richiama anche Cass. 7 ottobre 2015, n. 20035, e Cass. 21 aprile 2010, n. 9469.
Esito del giudizio
La Corte di cassazione ritiene fondati tutti i motivi esaminati e accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale viene cassata e la causa è rinviata alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia alla luce dei principi affermati, provvedendo anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
La decisione è stata assunta in Roma il 29 novembre 2017.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Ordinanza · 16 feb 2018Ordinanza del 16/02/2018 n. 3802 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 16 feb 2018Ordinanza del 16/02/2018 n. 3805 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 16 feb 2018Ordinanza del 16/02/2018 n. 4001 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 15 feb 2018Ordinanza del 15/02/2018 n. 3787 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 14 feb 2018Ordinanza del 14/02/2018 n. 274 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Ordinanza · 13 feb 2018Ordinanza del 13/02/2018 n. 19 - Comm. Trib. Prov. Como
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →