Cassazione Penale, Sentenza n. 19965/2023 del 11/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso contro l'ordinanza della Corte d'appello di L'Aquila che aveva riconosciuto a Girini la riparazione per ingiusta detenzione (euro 23.831,52) per la custodia cautelare in carcere dal 28/05/2004 al 10/08/2004 e gli arresti domiciliari dall'11/08/2004 al 06/10/2004. In sede istruttoria e dibattimentale, alcune imputazioni erano state dichiarate estinte per prescrizione (sent. G.U.P. 05/06/2013) mentre altre avevano dato luogo a sentenza di assoluzione nel merito (Tribunale di Avezzano 04/03/2021). La Corte d'appello aveva ritenuto sussistente un'"ingiustizia formale" ai sensi dell'art. 314 c.p.p. e l'assenza di dolo o colpa grave ostativa all'indennizzo, motivando con un quadro accusatorio "ambiguo" e le dichiarazioni difensive del Girini. Il Ministero ha impugnato sostenendo che la Corte non aveva precisato per quali reati fosse stata disposta la misura, per quali fosse intervenuta prescrizione e per quali fosse intervenuta assoluzione piena, e rilevando che la pronuncia di prescrizione rispetto al reato che aveva giustificato la misura cautelare impedirebbe il diritto alla riparazione ai sensi dell'art. 314 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di L'Aquila per nuovo esame. I motivi dell'annullamento sono: omissione della precisa indicazione, nell'ordinanza impugnata, dei reati per i quali era stata disposta la misura cautelare e dei reati estinti per prescrizione o prosciolti nel merito; violazione del principio secondo cui il diritto all'equa riparazione ex art. 314 c.p.p. opera solo se il proscioglimento è intervenuto con formula piena nel merito (non per prescrizione); carenza motivazionale relativa all'accertamento dell'assenza di "colpa grave" del Girini. La Cassazione ha inoltre disposto che la Corte d'appello regoli le spese di questo giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Il diritto all'equa riparazione spetta solo a chi, sottoposto a misura cautelare, sia stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non avere commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato; la proscioglimento per prescrizione non rientra automaticamente in tali ipotesi. Inoltre occorre che non vi sia stato dolo o colpa grave del destinatario della misura.
art. 416 c.p. in relazione all'art. 640 c.p.
Riferimento ai reati per i quali si discute se la misura cautelare era stata applicata; la Corte sottolinea che, se la misura è stata adottata con riferimento a un'imputazione che poi è risultata estinta per prescrizione, tale epilogo non dà di per sé diritto alla riparazione.
artt. 216, 219, 223 legge fallimentare
Riferimento alle fattispecie di bancarotta fraudolenta contestate e alle pronunce di assoluzione o prescrizione rese su dette imputazioni; utile a distinguere quali reati hanno effettivamente giustificato la custodia cautelare.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato nella decisione per dire che il proscioglimento per prescrizione richiede pur sempre una valutazione, seppur limitata, che può escludere l'ingiustizia della detenzione; la sentenza di prescrizione non è automaticamente assimilabile all'assoluzione nel merito ai fini dell'indennizzo.
art. 157, comma 7, cod. pen.
La possibilità per l'imputato di rinunciare alla prescrizione per ottenere una sentenza di assoluzione nel merito, strumento che l'ordinamento offre per tutelare l'interesse alla riparazione quando il reato è prescritto.
Sentenza Corte Costituzionale n. 219/2008 (riferimento all'art. 3 Cost.)
La Corte costituzionale ha ritenuto manifestamente irragionevole la limitazione del diritto di riparazione ai soli casi di assoluzione nel merito, ma non ha esteso il diritto oltre i limiti previsti dall'art. 314 c.p.p.; in particolare non ha affermato che il proscioglimento per prescrizione dia automaticamente diritto all'indennizzo.
Massime di principio
- Nei procedimenti cumulativi con più imputazioni è necessario precisare per quali specifiche contestazioni è stata adottata la misura cautelare: se anche una sola delle imputazioni che ha giustificato la misura non è stata prosciolta nel merito (es. è stata estinta per prescrizione), il diritto all'indennizzo ex art. 314 c.p.p. può essere escluso.
- Il proscioglimento per prescrizione non equivale automaticamente ad assoluzione nel merito ai fini della riparazione per ingiusta detenzione; la giurisprudenza richiede una valutazione motivata delle ragioni che consentono o escludono l'ingiustizia della detenzione.
- La decisione del giudice della riparazione deve specificare chiaramente: a) le imputazioni che hanno legittimato la misura cautelare; b) quali sono state estinte per prescrizione e quali sono state assolte nel merito; c) le ragioni per escludere dolo o colpa grave imputabile all'istante.
- Se l'istante ritiene di ottenere la riparazione nonostante la prescrizione, può valutare la rinuncia alla prescrizione (art. 157 c.p.) per ottenere una sentenza di assoluzione nel merito che renda possibile il riconoscimento dell'indennizzo.
- La qualificazione della condotta del destinatario della misura come dante causa (dolo o colpa grave) è elemento ostativo decisivo: anche in presenza di assoluzione nel merito, la prova di un comportamento colposo o doloso che abbia determinato la misura impedisce l'indennizzo.
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