Cassazione Civile, Ordinanza n. 34682/2024 del 27/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due polizze fideiussorie rilasciate dalla società ricorrente in relazione alla partecipazione a un bando pubblico per incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Dopo la rinuncia ai contributi e la richiesta di svincolo delle garanzie, la regione non ha accettato la restituzione dei titoli. La società ha quindi agito per ottenere l'accertamento del diritto allo svincolo delle polizze, la restituzione delle stesse e il risarcimento dei danni. Il tribunale ha rigettato la domanda; la corte d'appello ha confermato il rigetto, correggendo tuttavia la motivazione del primo giudice: ha ritenuto che le polizze garantissero sin dall'origine la realizzazione dell'opera pubblica e che la successiva rinuncia ai contributi non facesse venir meno l'obbligo garantito né, conseguentemente, la permanenza della garanzia. In cassazione la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1230, 1324, 1362, 1363, 1366, 1369, 1325, n. 2, 1936 e 1939 c.c., sostenendo, da un lato, che non esistesse un obbligo di realizzare l'impianto indipendente dall'erogazione del contributo e, dall'altro, che la fideiussione non potesse essere modificata o mantenuta in vita per effetto di pattuizioni tra creditore e debitore principale senza il consenso dei garanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché le censure erano formulate in termini di mera contrapposizione alla ricostruzione operata dal giudice di merito e non colpivano specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata. In particolare, la ricorrente non ha indicato puntualmente quali regole ermeneutiche sarebbero state violate né in che modo la corte territoriale se ne sarebbe discostata; inoltre, la censura sulla pretesa novazione/modifica dell'obbligazione garantita non si confrontava con l'effettiva ratio, fondata sulla qualificazione originaria della causa concreta delle fideiussioni. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha disposto anche la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione o falsa applicazione di norme di diritto
La deduzione del vizio di violazione di legge non può risolversi nella mera contrapposizione della propria lettura del contratto a quella accolta dal giudice di merito.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso deve contenere censure specifiche e dirette contro la ratio decidendi, non contestazioni generiche o alternative rispetto alla motivazione impugnata.
art. 96, comma 3, c.p.c.
Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma a titolo di responsabilità aggravata.
art. 1230 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inesistenza di una novazione dell'obbligazione garantita.
art. 1324 c.c.
Richiamato dalla ricorrente nell'ambito delle censure sulla qualificazione dei negozi giuridici connessi alla vicenda.
art. 1362 c.c.
Per dedurre la violazione dei canoni ermeneutici occorre indicare specificamente la regola interpretativa asseritamente disattesa e il modo in cui il giudice se ne sarebbe discostato.
art. 1363 c.c.
Come per gli altri canoni ermeneutici, la loro violazione non può essere denunciata mediante una semplice diversa lettura del testo contrattuale.
art. 1366 c.c.
Richiamato come canone di interpretazione contrattuale, ma la censura deve confrontarsi con la motivazione del giudice di merito.
art. 1369 c.c.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme ermeneutiche asseritamente violate.
art. 1325, n. 2, c.c.
Richiamato per contestare l'oggetto del contratto di fideiussione e la sua eventuale modifica.
art. 1936 c.c.
La fideiussione può essere prestata anche senza conoscenza del debitore principale, ma la Corte ritiene che la censura non colga la ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 1939 c.c.
Richiamato per sostenere che la garanzia non possa essere estesa o alterata senza il consenso del fideiussore.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la denuncia di violazione dei canoni ermeneutici dei contratti richiede non solo il richiamo delle norme asseritamente violate, ma anche la puntuale indicazione del modo in cui il giudice di merito se ne sarebbe discostato; non è sufficiente contrapporre una diversa interpretazione del negozio.
- L'accertamento della volontà delle parti e della causa concreta di un negozio giuridico è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e può essere censurato in cassazione solo nei limiti di una specifica violazione dei criteri legali di interpretazione.
- Una censura per violazione di legge è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e attacca un passaggio motivazionale non decisivo o una ricostruzione diversa da quella effettivamente posta a base della decisione.
- La fideiussione deve essere esaminata in relazione all'oggetto e alla causa concreta della garanzia originariamente prestata; la critica che assuma una modifica sopravvenuta della garanzia senza confrontarsi con tale accertamento di merito non coglie la decisione impugnata.
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