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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33109/2026 del 08/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parti civili)

La controversia

Due imputati erano stati ritenuti responsabili, in concorso e in continuazione, dell’omicidio aggravato dalla premeditazione e dai motivi abietti di un lavoratore della barberia presso cui operavano, nonché della soppressione aggravata e del vilipendio di cadavere. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, dopo aver acquistato un coltello e una mannaia, si erano recati nell’abitazione della vittima, l’avevano uccisa, ne avevano collocato il corpo in una valigia, trasportandolo verso la costa, e ne avevano mutilato e disperso le parti per ostacolarne il rinvenimento e il riconoscimento. Il movente era stato individuato nella volontà di impedire alla vittima di cambiare datore di lavoro e di denunciare le condizioni lavorative. I ricorsi deducevano, quanto alla posizione del primo imputato, travisamento della prova e omessa valorizzazione della confessione del coimputato, insussistenza della premeditazione, insussistenza dei motivi abietti e assorbimento del vilipendio nella soppressione di cadavere. Quanto alla posizione del secondo imputato, venivano censurati i motivi abietti, la premeditazione, il diniego delle attenuanti generiche e la configurabilità autonoma del vilipendio di cadavere. Le difese prospettavano, tra l’altro, una partecipazione marginale di uno degli imputati, l’eventualità che l’azione fosse conseguenza di un diverbio improvviso o di una reazione difensiva e la finalità meramente impeditiva del riconoscimento della mutilazione del cadavere.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi, ritenendo inammissibili o infondati le censure dirette a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio. Ha confermato che la partecipazione di entrambi gli imputati alle fasi preparatoria, esecutiva e successiva del delitto, la loro presenza costante, l’assenza di dissenso o recesso e il comportamento successivo dimostravano il concorso doloso nell’omicidio. Ha ritenuto logicamente motivato il riconoscimento della premeditazione, desumibile dalla preventiva ricerca e acquisizione di un coltello e di una mannaia e dalle modalità dell’agguato, anche a fronte di un arco temporale breve e dell’eventuale condizionamento dell’azione a una reazione della vittima. Ha confermato l’aggravante dei motivi abietti, ravvisata nella sproporzione tra l’omicidio e la volontà di limitare la libertà di autodeterminazione della vittima e impedirle di cambiare lavoro o esercitare i propri diritti. Ha ritenuto corretta la mancata concessione delle attenuanti generiche, valorizzando la particolare crudeltà dell’azione e la scarsa attendibilità e resipiscenza della confessione. Quanto al vilipendio, ha escluso l’assorbimento nella soppressione di cadavere: la mutilazione non era necessaria per abbandonare il corpo e costituiva una condotta ulteriore, consapevolmente offensiva della pietà dei defunti e funzionale a ostacolare il riconoscimento. Gli imputati sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese delle parti civili, liquidate in complessivi 5.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Disciplina il ricorso per cassazione per violazione di legge; le censure degli imputati sono state ritenute infondate o dirette a sollecitare una rivalutazione del merito.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Consente di denunciare mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; la Corte ha escluso vizi motivazionali nella ricostruzione probatoria dei giudici di merito.

  • art. 577, comma 1, n. 3, c.p.

    Prevede l’aggravante della premeditazione nell’omicidio; la Corte ha ritenuto configurabile l’aggravante sulla base della preparazione dell’azione, dei mezzi impiegati e delle modalità della condotta.

  • art. 577, comma 1, n. 4, c.p.

    Prevede l’aggravante dei motivi abietti o futili; la Corte ha confermato la valutazione della sproporzione tra il movente e l’omicidio e dell’assoluta ingiustificatezza dello stimolo criminale.

  • art. 61, n. 1, c.p.

    È richiamato in relazione all’aggravante dei motivi abietti o futili.

  • art. 62-bis c.p.

    Disciplina le attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto adeguatamente motivato il diniego in ragione della gravità e crudeltà del fatto e della limitata valenza della confessione e del comportamento processuale.

  • art. 410 c.p.

    Punisce il vilipendio di cadavere; la mutilazione volontaria, non necessaria alla soppressione e idonea a offendere la pietà dei defunti, integra un reato autonomo.

  • art. 411 c.p.

    Disciplina la distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere; le condotte di mutilazione sono assorbite nel reato complesso soltanto quando risultino oggettivamente necessarie alla soppressione o distruzione del cadavere.

  • art. 81 c.p.

    È richiamato per la continuazione tra i reati contestati.

  • art. 192 c.p.p.

Massime di principio

  • La premeditazione può essere desunta dalla preventiva predisposizione e scelta dei mezzi, dalle modalità dell’azione e dalla persistente risoluzione criminosa anche quando il tempo tra l’insorgenza del proposito e l’esecuzione sia breve; spetta al giudice verificare concretamente se tale intervallo abbia consentito una riflessione e l’attivazione di motivi inibitori.
  • La premeditazione è compatibile con il dolo alternativo e può sussistere anche quando l’agente subordini l’attuazione del proposito criminoso alla mancata verificazione di un evento previsto come possibile causa di recesso.
  • L’aggravante della premeditazione si applica anche al concorrente che non abbia originariamente concepito il piano criminoso, quando egli acquisisca, prima dell’esaurimento del proprio contributo volontario, effettiva conoscenza della premeditazione altrui e prosegua nella partecipazione.
  • La partecipazione concorsuale dolosa può essere desunta dalla presenza dell’imputato nelle fasi preparatoria, esecutiva e successiva, dal supporto prestato all’azione, dalla piena consapevolezza dei diversi segmenti della condotta e dall’assenza di dissenso, recesso o desistenza; una confessione parziale o inattendibile del coimputato non impone di escludere tale responsabilità quando sia stata già valutata dai giudici di merito insieme agli altri elementi.
  • L’accertamento dei motivi abietti o futili richiede una verifica bifasica: occorre valutare sia la sproporzione oggettiva tra il reato e il motivo, sia la possibilità di qualificare tale sproporzione come espressione di un impulso criminale assolutamente ingiustificato, nel quale il motivo costituisca un mero pretesto.
  • Il vilipendio di cadavere e la soppressione o distruzione di cadavere possono concorrere. La mutilazione o il deturpamento sono assorbiti nel reato complesso soltanto quando risultino oggettivamente necessari alla soppressione o distruzione; se la soppressione è realizzabile senza tali condotte, la mutilazione ulteriore integra anche il vilipendio.
  • Il dolo del vilipendio di cadavere è generico e ricorre quando l’agente sia consapevole che la condotta è idonea a offendere il sentimento di pietà verso i defunti e non è strettamente necessaria all’attività concretamente svolta, anche quando la mutilazione sia stata realizzata per ostacolare il riconoscimento del cadavere.
  • La mancata concessione delle attenuanti generiche è adeguatamente motivata quando il giudice valorizzi ragioni preponderanti, quali la particolare gravità e crudeltà del fatto e l’assenza di una reale resipiscenza; tale valutazione non è sindacabile in cassazione se non presenta contraddittorietà o manifesta illogicità.

Come è indicizzato

MaterieOmicidioImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
SottomaterieOmicidio volontario
IstitutiConcorso di persone

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