Ordinanza n. 3502/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, Direzione generale per gli ordinamenti Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. UFFICIALE.U.0114276 .27-aprile 2026, comunicato in pari data, con cui è stata rigettata la domanda del ricorrente (n. 37860) volta ad ottenere il riconoscimento del titolo di formazione professionale conseguito in Romania ai fini dell’esercizio della professione di docente di sostegno nella scuola secondaria di primo grado (codice ADMM), di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento del titolo di formazione professionale conseguito in Romania ai fini dell'esercizio della professione di docente di sostegno nella scuola secondaria di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale che ha rigettato la domanda di riconoscimento del titolo professionale conseguito in Romania per l'esercizio dell'insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di primo grado, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. In sede cautelare ha dedotto, in sostanza, l'inadeguata valutazione della documentazione relativa all'iter formativo estero, compreso il piano analitico del corso di studi, nonché dell'esperienza professionale maturata nel settore. Ha inoltre contestato le argomentazioni relative all'assenza di natura abilitante del titolo e la valutazione delle divergenze tra i programmi formativi, prospettando la possibilità di colmare eventuali differenze mediante misure compensative e richiamando i principi europei sul riconoscimento dei titoli professionali e sulla libera circolazione dei lavoratori. La ricorrente ha rappresentato anche l'esistenza di un contratto di insegnamento di sostegno a tempo determinato, con scadenza il 30 giugno 2026.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha confermato il precedente decreto cautelare di accoglimento. A un primo e sommario esame, il Collegio ha ritenuto che l'amministrazione non avesse adeguatamente valutato la documentazione completa relativa alla formazione svolta all'estero, incluso il piano analitico del corso, né l'esperienza professionale della ricorrente. Ha rilevato inoltre che le argomentazioni sull'assenza di natura abilitante del titolo erano già state risolte dall'Adunanza plenaria e che la motivazione sulle divergenze tra i programmi formativi avrebbe dovuto essere rigorosa, in considerazione dei principi europei sul riconoscimento dei titoli professionali e sulla circolazione dei lavoratori. Il TAR ha ritenuto superabili le eventuali differenze formative mediante adeguate misure compensative e ha valorizzato, ai fini del periculum, il contratto di insegnamento di sostegno a tempo determinato della ricorrente. Ha quindi sospeso il provvedimento impugnato fino alla cessazione del contratto e fissato l'udienza pubblica di merito per il 7 aprile 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione dei divergenti orientamenti giurisprudenziali.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è stata applicata quale base per la concessione della tutela cautelare, ritenendo sussistenti i relativi presupposti e disponendo la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato fino alla cessazione del contratto di insegnamento.
Adunanza plenaria n. 18-22/2022
Il TAR richiama la pronuncia per ritenere già risolte le argomentazioni ostative fondate sull'assenza di natura abilitante del titolo professionale estero.
Massime di principio
- In sede di esame cautelare di un diniego di riconoscimento di un titolo professionale conseguito in altro Stato membro, l'amministrazione deve valutare in modo completo la documentazione relativa all'intero iter formativo, incluso il piano analitico degli studi, insieme all'esperienza professionale maturata nel settore di riferimento.
- La motivazione sulle divergenze tra i programmi formativi nazionale ed estero deve essere rigorosa e concreta quando il diniego può incidere sul sistema europeo di riconoscimento dei titoli professionali e sugli obiettivi di libera circolazione dei lavoratori.
- Le differenze formative tra il percorso estero e quello richiesto dall'ordinamento nazionale possono essere colmate mediante adeguate misure compensative; la loro mera esistenza non giustifica automaticamente il diniego di riconoscimento.
- Ai fini della tutela cautelare, la titolarità di un contratto di insegnamento di sostegno a tempo determinato costituisce elemento rilevante nella valutazione del pregiudizio derivante dall'efficacia del diniego di riconoscimento.
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