Cassazione Civile, Ordinanza n. 24463/2022 del 08/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005, fondato su accertamenti bancari e riferito a imposte dirette, IRAP e IVA. La CTR aveva confermato la ripresa a tassazione ritenendo applicabile la presunzione di cui all'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 sui versamenti e prelevamenti sui conti correnti riconducibili al contribuente, e aveva ritenuto non assolto l'onere probatorio in capo al contribuente. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che i beneficiari dei prelevamenti erano stati indicati e che quindi l'onere della prova sarebbe dovuto gravare sull'Ufficio; 2) violazione del principio del contraddittorio per non essere stata evocata in giudizio la coniuge cointestataria dei conti correnti; 3) illegittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1 e 2, d.P.R. n. 600 del 1973 per asserita violazione degli artt. 3, 24 e 53 Cost.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile, perché mirava in sostanza a una rivalutazione del merito sotto veste di violazione di legge, e in parte infondato, poiché la presunzione di imputazione a ricavi delle movimentazioni bancarie grava sul contribuente, che deve fornire prova contraria specifica. Ha dichiarato il secondo motivo inammissibile e comunque infondato, perché l'eventuale pregiudizio del terzo cointestatario doveva essere fatto valere dal terzo stesso e, in ogni caso, la coniuge non era litisconsorte necessaria in un giudizio relativo ai redditi dell'attività commerciale del ricorrente. Ha dichiarato il terzo motivo manifestamente infondato, richiamando la giurisprudenza costituzionale e di legittimità che ammette la presunzione per l'imprenditore commerciale; ha inoltre precisato che il ricorrente, venditore ambulante, rientra nella categoria dell'imprenditore commerciale e non del lavoratore autonomo. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ricorrendone i presupposti, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Per l'imprenditore commerciale, i versamenti e i prelevamenti sui conti correnti oggetto di verifica possono essere imputati a ricavi non dichiarati in presenza della presunzione legale relativa, superabile solo con prova contraria specifica a carico del contribuente.
art. 55 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La presunzione bancaria trova giustificazione nella produzione del reddito d'impresa da parte dell'imprenditore commerciale.
art. 2195 c.c.
La nozione di imprenditore commerciale rileva per giustificare l'assoggettamento alla presunzione sulle movimentazioni bancarie.
art. 3 Cost.
La questione di costituzionalità è stata ritenuta manifestamente infondata con riferimento all'imprenditore commerciale.
art. 24 Cost.
La questione di costituzionalità è stata ritenuta manifestamente infondata.
art. 53 Cost.
La questione di costituzionalità è stata ritenuta manifestamente infondata in relazione alla presunzione di ricavi per l'imprenditore commerciale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il comma 1 quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002 relativo all'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di accertamento bancario nei confronti dell'imprenditore commerciale, versamenti e prelevamenti su conti correnti riconducibili al contribuente possono essere imputati a ricavi non dichiarati, salvo che il contribuente fornisca prova contraria specifica e puntuale.
- La censura che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove è inammissibile in cassazione.
- Non sussiste litisconsorzio necessario con il soggetto terzo cointestatario del conto quando il giudizio abbia ad oggetto esclusivamente i redditi imputati al contribuente nell'ambito della sua attività commerciale.
- La presunzione di cui all'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 è costituzionalmente legittima nei confronti dell'imprenditore commerciale, mentre il diverso trattamento per il lavoratore autonomo non si estende automaticamente a quest'ultimo soggetto.
- Ai fini dell'accertamento bancario assume rilievo la qualificazione sostanziale del soggetto come imprenditore commerciale, anche se esercita un'attività ambulante.
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