Sentenza del 15/06/2018 n. 15861 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava gli avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 1998 e 1999, emessi sulla base di maggiori ricavi risultanti dagli accertamenti bancari della Guardia di Finanza, con conseguenti rettifiche ai fini IVA e IRAP per la società e IRPEF per i soci. La CTR aveva ritenuto tardive le contestazioni dell’Agenzia sulle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, poiché non sollevate nel giudizio di primo grado. L’Agenzia ha sostenuto che fosse invece ammissibile contestare in appello le valutazioni della CTU recepite dalla sentenza della CTP.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo erronea la decisione della CTR. L’onere di contestazione riguarda le circostanze di fatto, mentre le valutazioni tecniche e valutative del consulente tecnico d’ufficio non sono soggette al principio di non contestazione; pertanto, potevano essere contestate in appello. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Prevede il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; è stato invocato dall’Agenzia per contestare l’erronea applicazione del principio di non contestazione.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Prevede il ricorso per cassazione per nullità della sentenza o del procedimento; è stato richiamato per denunciare la preclusione ritenuta dalla CTR rispetto al riesame della CTU.
Artt. 113, 329, 342, 115 e 116 c.p.c.
Le norme sono state richiamate in relazione ai limiti dell’appello, all’effetto devolutivo, alla valutazione delle prove e al principio di disponibilità e valutazione giudiziale delle prove.
Principio di non contestazione
Secondo la Corte, il principio opera con riferimento alle circostanze di fatto, ma non si estende alle valutazioni tecniche o valutative svolte dal consulente tecnico d’ufficio. Tali valutazioni possono quindi essere contestate anche in appello.
Massime di principio
- La mancata contestazione tempestiva di un fatto specifico può comportare la sua non contestabilità successiva, ma non impedisce di criticare in appello la valutazione tecnica o giuridica attribuita a quel fatto.
- Le conclusioni di una consulenza tecnica d’ufficio non diventano automaticamente incontestabili solo perché una parte non le ha criticate nel primo grado: possono essere oggetto di censura nei limiti delle regole dell’appello.
- Quando il giudice di primo grado recepisce le valutazioni del CTU, la parte soccombente può contestare in appello sia il metodo sia le conclusioni tecniche, purché individui specificamente gli errori o gli elementi probatori trascurati.
- La cassazione con rinvio non decide definitivamente il merito della pretesa tributaria: impone al giudice di rinvio di riesaminare la controversia tenendo conto del principio secondo cui le valutazioni tecniche non sono coperte da non contestazione.
- In controversie fondate su accertamenti bancari, la contestazione delle risultanze contabili e delle elaborazioni tecniche deve essere distinta dalla contestazione dei singoli fatti documentali, come movimenti, fatture o assegni.
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