Sentenza n. 1276/2026 - Torino, Sezione 3
per ordinare l'ottemperanza da parte dell'Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Asti, Sezione Lavoro, n. 134/2023 pubblicata il 05/05/2023, notificata in forma esecutiva in data 11/05/2023, con il conseguente obbligo del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere al pagamento in favore di: Silengo Alberto dell'importo di €. 2.500,00, Rossanino Carola dell'importo di €. 2.000,00 e Rolla Cristiana Daniela dell'importo di €. 2.000,00.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Asti, Sezione Lavoro, n. 134/2023, passata in giudicato, recante condanna al pagamento degli importi dovuti a titolo di carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Asti, Sezione Lavoro, n. 134/2023, notificata in forma esecutiva e passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a corrispondere somme pari a euro 2.500,00 a uno dei ricorrenti e a euro 2.000,00 ciascuno agli altri due, a titolo di carta docente per gli anni scolastici di riferimento. Dedotta l'inottemperanza del Ministero, i ricorrenti hanno chiesto l'ordine di pagamento, la fissazione di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito, ma non ha adeguatamente contestato la pretesa. Il TAR ha inoltre verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per le amministrazioni statali prima dell'avvio dell'azione esecutiva coattiva.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Asti. Ha assegnato all'Amministrazione il termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza per pagare le somme riconosciute dal titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese aventi titolo nella sentenza. Ha precisato che il giudizio di ottemperanza non determina costitutivamente il credito e che l'importo indicato dai ricorrenti non vincola definitivamente l'Amministrazione: capitale residuo, interessi legali e interessi di mora devono essere ricalcolati secondo il titolo giudiziale e la legge. Ha escluso la penalità di mora richiesta, ritenendola manifestamente iniqua e sproporzionata. Per l'eventuale inutile decorso del termine, ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, incaricato di intervenire su istanza del creditore e di provvedere entro i successivi sessanta giorni agli atti necessari all'esecuzione, senza compenso. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stata inoltre disposta la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per i profili di possibile danno erariale.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la richiesta è stata esclusa perché ritenuta manifestamente iniqua e sproporzionata.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per le amministrazioni statali prima dell'avvio dell'azione di recupero coattivo di somme di denaro.
artt. 1282 e 1283 c.c.
Costituiscono i parametri per la verifica della misura e della decorrenza degli interessi dovuti sul credito oggetto di ottemperanza.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore del difensore che si dichiara antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Richiamati per la regolazione delle spese e per l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura civile compatibili.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario ha funzione esecutiva e non costitutiva: l'esistenza e l'estensione del credito derivano dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti già effettuati.
- Nel giudizio di ottemperanza, gli importi indicati dal creditore non vincolano definitivamente l'amministrazione; capitale residuo e interessi devono essere determinati secondo il titolo e i parametri legali relativi a misura e decorrenza.
- Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni statali, l'inadempimento consente la proposizione del giudizio di ottemperanza per il pagamento delle somme dovute.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare in caso di inutile decorso del termine assegnato.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, in relazione alle circostanze concrete, la misura richiesta risulti manifestamente iniqua e sproporzionata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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