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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13485/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma del 23/05/2025. Dal testo emerge che i motivi riprendevano in modo sostanzialmente pedissequo le censure già dedotte in appello, senza confrontarsi specificamente con le ragioni per cui la Corte territoriale le aveva respinte. Le doglianze riguardavano la responsabilità, la qualificazione giuridica dei fatti, la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. e la mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte di appello aveva già risposto a tutte le censure, evidenziando, quanto alle attenuanti generiche, l'assenza di elementi valorizzabili e le modalità particolarmente violente del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché meramente reiterativo dei motivi di appello e privo del necessario confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre ribadito che la censura sulle attenuanti generiche può ritenersi disattesa con motivazione implicita quando sia adeguatamente motivato il diniego di una riduzione del trattamento sanzionatorio per analoghe ragioni. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, con indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della critica al provvedimento impugnato.

  • art. 591 c.p.p.

    La mancata specificità dei motivi di impugnazione comporta l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    È richiamata la censura relativa alla mancata concessione della particolare attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, già esaminata e respinta in appello.

  • art. 62-bis c.p.

    La richiesta di attenuanti generiche può dirsi implicitamente disattesa se la sentenza motiva adeguatamente il rigetto di una riduzione del trattamento sanzionatorio basata su analoghe considerazioni.

Massime di principio

  • È inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre integralmente le censure già formulate in appello, senza confrontarsi con le argomentazioni con cui il giudice di merito le ha respinte.
  • L'atto di impugnazione deve contenere una critica argomentata e puntuale al provvedimento impugnato, indicando specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni doglianza.
  • La richiesta di attenuanti generiche può ritenersi implicitamente rigettata quando la sentenza dia adeguata motivazione sul diniego di ogni riduzione del trattamento sanzionatorio sulla base delle stesse ragioni di merito.
  • La presenza di modalità particolarmente violente della condotta può legittimare il diniego delle attenuanti generiche e, più in generale, di un trattamento sanzionatorio più favorevole.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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