Circolare numero 63 del 27-3-2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare riepiloga e coordina le istruzioni in materia di pensione di vecchiaia e di anzianità per i lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell’art. 7, commi 6 e 7, della legge n. 223/1991. Distinguendo per periodi di collocamento in mobilità e per tipologia di lavoratori/settori, chiarisce requisiti anagrafici e contributivi, decorrenze del trattamento e disciplina applicabile anche in caso di cumulo con contribuzione in gestioni autonome. Vengono inoltre richiamate specifiche regole per lavoratori di miniere, cave e torbiere e per i lavoratori edili.
Pensionamento di vecchiaia e anzianità dei lavoratori collocati in mobilità lunga
Pensionamento di vecchiaia e anzianità dei lavoratori collocati in mobilità lunga
La circolare coordina le istruzioni applicabili ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell’art. 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Il documento ricostruisce la disciplina succedutasi nel tempo e chiarisce, per diverse platee di lavoratori e per differenti periodi di collocamento in mobilità, quali requisiti anagrafici e contributivi consentano l’accesso alla pensione di vecchiaia o di anzianità, nonché quale decorrenza debba essere applicata.
Quadro generale e criterio di riferimento
Per i lavoratori collocati in mobilità lunga, la determinazione del requisito di età per l’ammissione alla mobilità deve essere effettuata con riferimento alle disposizioni legislative in materia di pensione di vecchiaia vigenti al 31 dicembre 1992, in forza dell’art. 6, comma 10-bis, della legge 19 luglio 1993, n. 236. La circolare richiama inoltre l’interpretazione secondo cui tale riferimento opera sia ai fini della concessione dell’indennità di mobilità sia ai fini dell’erogazione della pensione per i soggetti aventi titolo alla mobilità lunga, ai sensi dell’art. 5 della legge 19 luglio 1994, n. 451.
Per la pensione di vecchiaia nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, il requisito di età è indicato nel compimento del 60° anno per gli uomini e del 55° anno per le donne, richiamando la precedente prassi amministrativa.
Lavoratori collocati in mobilità lunga entro il 1994
Per i lavoratori collocati in mobilità lunga entro il 1994, la pensione di anzianità può essere conseguita dal 1° giorno del mese successivo a quello di perfezionamento di 35 anni di assicurazione e contribuzione, indipendentemente dall’età anagrafica, purché:
- alla data del licenziamento l’età sia inferiore di non più di dieci anni rispetto a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia;
- siano fatti valere nell’AGO almeno 28 anni di contribuzione.
In alternativa, tali lavoratori possono conseguire la pensione di vecchiaia se:
- alla data del licenziamento hanno un’età inferiore di non più di cinque anni rispetto a quella prevista per la vecchiaia;
- al termine della mobilità risultano in possesso dell’anzianità contributiva minima richiesta per il pensionamento di vecchiaia.
La circolare precisa che tali requisiti restano invariati sia quando la pensione venga liquidata nell’AGO, sia quando i requisiti siano perfezionati nelle gestioni dei lavoratori autonomi con cumulo di contribuzione pregressa.
Lavoratori interessati
Sono richiamate le categorie di lavoratori già individuate da precedenti istruzioni, tra cui:
- lavoratori collocati in mobilità entro il 31 dicembre 1994 da imprese ubicate nelle aree del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, e in quelle con rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione in età da lavoro, nonché dalle società non operative GEPI e INSAR nelle medesime aree;
- lavoratori collocati in mobilità dal 13 febbraio 1993 al 31 dicembre 1994 da imprese dei settori chimica e industria della difesa;
- lavoratori collocati in mobilità dal 13 febbraio 1993 al 31 dicembre 1993 da imprese del settore siderurgico;
- lavoratori collocati in mobilità dall’11 marzo 1993 al 31 dicembre 1993 da imprese operanti nelle aree di declino industriale individuate dalla CEE ai sensi dell’obiettivo 2 del regolamento CEE n. 2052/88;
- lavoratori collocati in mobilità dall’11 marzo 1993 al 31 dicembre 1994 da imprese dell’industria minero-metallurgica non ferrosa;
- lavoratori collocati in mobilità dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994 da imprese operanti nelle aree di declino industriale individuate ai sensi del regolamento CEE n. 2081/93, obiettivo 2;
- lavoratori collocati in mobilità dal 20 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994 da imprese dei settori tessile, abbigliamento e calzature;
- lavoratori collocati in mobilità dal 20 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994 da imprese con oltre cinquecento dipendenti;
- lavoratori aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia fino alla maturazione del diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia, con applicazione delle disposizioni dell’art. 7, commi 5, 6 e 7, della legge n. 223/1991 per i licenziamenti intervenuti nel periodo 20 gennaio 1994 - 31 dicembre 1994.
Mobilità lunga nel periodo 1° gennaio 1995 - 30 giugno 1997
L’art. 4, commi 26 e 27, della legge 28 novembre 1996, n. 608, ha disciplinato la mobilità lunga nel periodo 1° gennaio 1995 - 30 giugno 1997, prevedendo un contingente massimo di 10.000 unità per aziende che attuino programmi di ristrutturazione, riorganizzazione, conversione o risanamento aziendale, nonché piani di gestione delle eccedenze con rilevanti conseguenze occupazionali.
I lavoratori inseriti negli elenchi trasmessi dal Ministero del lavoro possono conseguire la pensione di anzianità secondo la disciplina in vigore al 1° settembre 1992, quindi:
- dal 1° giorno del mese successivo al perfezionamento di 35 anni di contribuzione;
- indipendentemente dall’età anagrafica;
- anche con cumulo di contribuzione pregressa nelle gestioni autonome.
Miniere, cave e torbiere
Per i lavoratori rientranti nella legge 3 gennaio 1960, n. 5, licenziati da aziende esercenti miniere, cave e torbiere, la circolare indica una disciplina particolare:
- il requisito minimo per l’accesso alla mobilità lunga per pensione di anzianità è di 23 anni, anziché 28;
- l’indennità di mobilità termina alla fine del mese in cui si consegue il requisito di 30 anni di contribuzione;
- è necessario che il lavoratore sia stato adibito per almeno 15 anni a lavori in sotterraneo.
Per tali lavoratori si ricorda inoltre che l’età pensionabile è fissata a 55 anni dalla legge n. 5/1960 e che i requisiti assicurativi e contributivi per la vecchiaia sono progressivamente elevati secondo la tabella B allegata al D.Lgs. n. 503/1992.
Lavoratori edili
La disciplina richiamata trova applicazione anche per i lavoratori edili aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Per essi la contribuzione figurativa accreditata per i periodi di trattamento speciale è utile sia ai fini del diritto sia ai fini della misura della pensione, compresa la pensione di anzianità.
Mobilità lunga nel periodo 1° luglio 1997 - 31 dicembre 1999
L’art. 3, comma 4, della legge n. 229/1997 ha esteso il beneficio della mobilità lunga per la pensione di anzianità in favore di 3.500 lavoratori collocati in mobilità entro il 31 dicembre 1998 da aziende con unità produttive in tutto il territorio nazionale e, entro il 31 dicembre 1999, da aziende interessate ai contratti d’area.
Per i lavoratori inclusi negli elenchi predisposti dalle imprese, il diritto alla pensione di anzianità sorge al raggiungimento dei requisiti previsti dalla disciplina vigente al 21 maggio 1997, cioè:
- 35 anni di assicurazione e contribuzione e compimento del 52° anno di età;
- oppure, a prescindere dall’età anagrafica, 36 anni di assicurazione e contribuzione.
Per chi acceda alla pensione a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi con cumulo di contribuzione pregressa, i requisiti indicati diventano:
- 35 anni di contribuzione e compimento del 56° anno di età;
- oppure, senza riferimento all’età, 40 anni di assicurazione e contribuzione.
Miniere, cave e torbiere
Per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere iscritti alla gestione speciale della legge n. 5/1960 continuano ad applicarsi le norme speciali già richiamate dalla circolare e dai precedenti criteri ministeriali.
Decorrenza per i lavoratori collocati in mobilità con accordi collettivi
La circolare distingue la decorrenza della pensione in funzione del trimestre in cui maturano i requisiti per i lavoratori collocati in mobilità per effetto di accordi collettivi di individuazione delle eccedenze:
- entro il primo trimestre: pensione dal 1° luglio dello stesso anno, se il lavoratore compie 57 anni entro giugno;
- entro il secondo trimestre: pensione dal 1° ottobre dello stesso anno, se il lavoratore compie 57 anni entro settembre;
- entro il terzo trimestre: pensione dal 1° gennaio dell’anno successivo;
- entro il quarto trimestre: pensione dal 1° aprile dell’anno successivo.
Mobilità lunga sino al 31 dicembre 2002
L’art. 1-septies della legge 25 giugno 1998, n. 176, come modificato dalle leggi n. 448/1998 e n. 144/1999, ha esteso la mobilità lunga per la pensione di anzianità a 7.000 lavoratori, di cui 200 del settore dell’edilizia, licenziati entro il 31 dicembre 2002.
I lavoratori dipendenti di aziende ubicate nei territori interessati alle proroghe richiamate dalla normativa, inclusi negli elenchi predisposti dalle imprese e collocati in mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991, possono accedere alla pensione di anzianità al raggiungimento dei requisiti di accesso e decorrenza previsti dalla legge n. 335/1995, come modificata dalla legge n. 449/1997.
Lavoratori con accordi stipulati entro il 31 marzo 1998
Se la mobilità è avvenuta per effetto di accordi collettivi di individuazione delle eccedenze intervenuti entro il 31 marzo 1998, i lavoratori che perfezionano i requisiti durante il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità possono conseguire la pensione di anzianità secondo la tabella B allegata alla legge n. 335/1995. La pensione decorre dal 1° giorno del mese successivo al perfezionamento dei requisiti, in quanto restano confermati i termini delle previgenti disposizioni.
Lavoratori con accordi stipulati dopo il 31 marzo 1998
Per gli accordi collettivi intervenuti successivamente al 31 marzo 1998, si applicano invece le regole ordinarie della generalità dei lavoratori dipendenti previste dall’art. 59, comma 6, con tabella C allegata alla legge n. 449/1997, salvo il caso degli operai o lavoratori precoci, per i quali continua ad applicarsi la tabella B della legge n. 335/1995.
La decorrenza è indicata come segue:
- requisiti perfezionati nel primo trimestre: pensione dal 1° luglio dello stesso anno, se i 57 anni sono compiuti entro giugno;
- requisiti perfezionati nel secondo trimestre: pensione dal 1° ottobre dello stesso anno, se i 57 anni sono compiuti entro settembre;
- requisiti perfezionati nel terzo trimestre: pensione dal 1° gennaio dell’anno successivo;
- requisiti perfezionati nel quarto trimestre: pensione dal 1° aprile dell’anno successivo.
Lavoratori edili
Per i lavoratori edili ai quali si applicano le disposizioni dell’art. 7, comma 7, della legge n. 223/1991, e per i quali le aziende hanno presentato specifica domanda al Ministero del lavoro entro il 30 giugno 1999, il pensionamento è possibile al raggiungimento dei requisiti di accesso e decorrenza della pensione di anzianità previsti dalla legge n. 335/1995, come modificata dalla legge n. 449/1997. Anche in questo caso, i periodi di accredito figurativo connessi al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia sono utili ai fini del diritto alla pensione di anzianità.
Sintesi conclusiva della disciplina richiamata
La circolare non introduce un regime nuovo, ma consolida e coordina le istruzioni applicabili ai diversi periodi di mobilità lunga, precisando per ciascuna fase storica:
- i requisiti di età e contribuzione;
- la possibilità di accesso alla pensione di vecchiaia o di anzianità;
- le decorrenze del trattamento;
- le specificità per settori particolari, in particolare miniere, cave e torbiere ed edilizia;
- la rilevanza del cumulo con contribuzione in gestioni autonome.
Il documento è quindi utile come quadro di riferimento organico per l’individuazione del regime pensionistico applicabile ai lavoratori collocati in mobilità lunga in funzione della data di licenziamento, dell’accordo collettivo di riferimento e della categoria professionale di appartenenza.
Punti principali
Premessa e criterio generale di riferimento
Per i lavoratori in mobilità lunga, il requisito anagrafico per l’ammissione alla mobilità e per il pensionamento va determinato con riferimento alle norme sulla pensione di vecchiaia vigenti al 31 dicembre 1992, ai sensi dell’art. 6, comma 10-bis, della legge n. 236/1993, come interpretato dall’art. 5 della legge n. 451/1994. Per la pensione di vecchiaia nell’AGO restano indicati i limiti di 60 anni per gli uomini e 55 per le donne.
Lavoratori collocati in mobilità lunga entro il 1994
Per i soggetti collocati in mobilità lunga entro il 1994, la pensione di anzianità può essere conseguita dal mese successivo al perfezionamento di 35 anni di assicurazione e contribuzione, indipendentemente dall’età, se alla data del licenziamento l’età è inferiore di non oltre 10 anni rispetto a quella prevista per la vecchiaia e se nell’AGO risultano almeno 28 anni di contribuzione. La pensione di vecchiaia è possibile se, alla data del licenziamento, l’età è inferiore di non oltre 5 anni rispetto a quella di vecchiaia e se, al termine della mobilità, è maturata l’anzianità minima richiesta. La circolare elenca le categorie territoriali e settoriali interessate (aree del T.U. n. 218/1978, chimica, difesa, siderurgia, aree di declino industriale CEE, minero-metallurgico non ferroso, tessile-abbigliamento-calzature, imprese oltre 500 dipendenti, edilizia con trattamento speciale di disoccupazione).
Mobilità lunga nel periodo 1° gennaio 1995 - 30 giugno 1997
La legge n. 608/1996 ha previsto la mobilità lunga per un massimo di 10.000 unità nel periodo indicato, per aziende con programmi di ristrutturazione, riorganizzazione, conversione o risanamento e piani di gestione delle eccedenze con rilevanti effetti occupazionali. I lavoratori inclusi negli elenchi ministeriali possono andare in pensione di anzianità secondo la disciplina vigente al 1° settembre 1992, quindi con 35 anni di contribuzione dal mese successivo al perfezionamento, anche con cumulo di contribuzione nelle gestioni autonome. Sono poi previste regole particolari per miniere, cave e torbiere e per i lavoratori edili con trattamento speciale di disoccupazione.
Mobilità lunga nel periodo 1° luglio 1997 - 31 dicembre 1999
La legge n. 229/1997 ha esteso il beneficio a 3.500 lavoratori collocati in mobilità entro il 31 dicembre 1998, e fino al 31 dicembre 1999 per aziende interessate ai contratti d’area. I lavoratori inclusi negli elenchi possono accedere alla pensione di anzianità secondo i requisiti vigenti al 21 maggio 1997: 35 anni di contribuzione e 52 anni di età, oppure 36 anni di contribuzione a prescindere dall’età. Per il cumulo con gestioni autonome valgono soglie diverse (35 anni e 56 anni, oppure 40 anni senza età). La circolare distingue anche il regime per miniere, cave e torbiere e per i lavoratori edili, che conservano il rilievo dei periodi figurativi ai fini del diritto e della misura.
Mobilità lunga fino al 31 dicembre 2002
La legge n. 176/1998, come modificata dalle leggi n. 448/1998 e n. 144/1999, ha esteso il beneficio a 7.000 lavoratori, di cui 200 dell’edilizia, licenziati entro il 31 dicembre 2002. Per questi soggetti l’accesso alla pensione di anzianità avviene secondo la legge n. 335/1995, come modificata dalla legge n. 449/1997. Sono richiamate differenze di decorrenza a seconda che l’accordo collettivo sulle eccedenze sia intervenuto entro o dopo il 31 marzo 1998, con ulteriori specificità per i lavoratori di miniere, cave e torbiere e per gli edili ammessi sulla base della domanda aziendale presentata entro il 30 giugno 1999.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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