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Circolare

Circolare numero 61 del 26-3-2003

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce come applicare le disposizioni del D.Lgs. n. 151/2001 ai periodi di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità svolti al di fuori del rapporto di lavoro. Vengono precisati i criteri per l’accredito figurativo, la durata riconoscibile, il requisito dei cinque anni di contribuzione effettiva, i casi di esclusione per sovrapposizione con altra contribuzione e la possibilità di richiesta anche da parte dei superstiti.

Chiarimenti su accredito figurativo e riscatto dei periodi di maternità fuori dal rapporto di lavoro

Chiarimenti su accredito figurativo e riscatto dei periodi di maternità fuori dal rapporto di lavoro

La circolare fornisce chiarimenti applicativi in merito alle disposizioni del D.Lgs. n. 151/2001 sul riconoscimento figurativo e sul riscatto dei periodi di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità al di fuori del rapporto di lavoro. I chiarimenti riguardano, in particolare, i requisiti soggettivi, il requisito contributivo minimo, la durata dei periodi riconoscibili e il divieto di sovrapposizione con altra contribuzione già accreditata.

Accredito figurativo dei periodi di astensione obbligatoria

Ai sensi dell’art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 151/2001, i periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro sono considerati utili ai fini pensionistici per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria per l’IVS. Il riconoscimento è subordinato alla possibilità di far valere, al momento della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. La contribuzione figurativa è accreditata secondo le disposizioni dell’art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, con effetto dal periodo in cui si colloca l’evento.

La circolare precisa che la condizione di iscrizione si intende perfezionata anche se l’iscrizione non è più in atto alla data della domanda. La disciplina è estesa anche agli iscritti ai Fondi Elettrici, Telefonici, Dazi, Trasporti, Volo e Ferrovieri. Inoltre, l’accredito può riguardare anche categorie che, in costanza di rapporto di lavoro, erano già coperte da assicurazione per l’assenza per maternità, come nel caso dei dipendenti ENEL iscritti al Fondo elettrici.

Sovrapposizione con altra contribuzione e modifica del titolo

L’accredito figurativo può essere riconosciuto solo se il periodo da valorizzare non risulta già coperto, nelle varie gestioni pensionistiche interessate, da altra contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa o da riscatto. Quando la domanda riguarda periodi per i quali risulta già accreditata contribuzione per disoccupazione, l’Istituto deve procedere alla modifica del titolo dell’accredito, da figurativo per disoccupazione a figurativo per maternità, in considerazione della diversa efficacia pensionistica delle due contribuzioni figurative.

Durata del periodo da accreditare

La durata del periodo riconoscibile per eventi esterni al rapporto di lavoro deve coincidere con quella prevista per le maternità intervenute nel corso di un rapporto lavorativo. Per gli eventi antecedenti alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, la durata va determinata facendo riferimento alla categoria di attività del richiedente, individuata sulla base del primo contributo obbligatorio successivo al periodo da accreditare: industria, agricoltura o altri settori.

Se non vi è contribuzione successiva all’evento, oppure se successivamente vi è solo contribuzione relativa ad attività per le quali non è previsto l’accredito della maternità, il diritto e la durata dell’accredito devono essere determinati sulla base della situazione contributiva precedente l’evento, una volta accertato il requisito contributivo richiesto dalla norma. Quando il periodo da riconoscere comprende la data di entrata in vigore della legge n. 1204/1971, si applicano i criteri dell’art. 35, comma 2, della stessa legge, cioè la norma vigente al momento iniziale del periodo da riconoscere.

Requisito del quinquennio di contribuzione effettiva

Per verificare il requisito dei cinque anni di contribuzione effettiva richiesto dall’art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 151/2001, concorrono tutte le contribuzioni derivanti da attività lavorativa subordinata, comprese quelle che singolarmente non darebbero titolo all’accredito, come la contribuzione da lavoro domestico. Non è invece possibile perfezionare il requisito sommando contribuzione da lavoro subordinato con contributi versati nelle gestioni ART/COM e CD/CM per attività autonoma.

La circolare precisa tuttavia che, in presenza di contribuzione mista, l’accredito può essere effettuato se il richiedente può comunque far valere almeno cinque anni di contribuzione maturata in costanza di attività lavorativa dipendente, in periodi precedenti o successivi all’evento da riconoscere. Per gli iscritti negli elenchi agricoli, il quinquennio di contribuzione effettiva si verifica secondo i criteri dell’art. 7, commi 9 e 12, della legge 11 novembre 1983, n. 638: almeno cinque anni di iscrizione negli elenchi agricoli e almeno 1350 giornate coperte da contribuzione obbligatoria.

Riscatto dei periodi di astensione facoltativa

Per i periodi corrispondenti all’astensione facoltativa per maternità, la circolare ribadisce che il riscatto è ammesso entro il limite massimo di cinque annualità, pari a 60 mesi, e solo per periodi non già coperti da altra contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa o da riscatto nelle gestioni pensionistiche interessate. Anche in questo caso vale il requisito dei cinque anni di contribuzione effettiva previsto dall’art. 35, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, da verificare con gli stessi criteri indicati per l’accredito figurativo dei periodi di astensione obbligatoria.

Facoltà di domanda da parte dei superstiti

La circolare conclude precisando che sia l’accredito figurativo dei periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria sia il riscatto dei periodi corrispondenti all’astensione facoltativa per maternità possono essere richiesti anche dai superstiti. In tale ipotesi, è necessario che il dante causa fosse in possesso dei requisiti di legge richiesti per il riconoscimento.

Punti principali

Accredito figurativo per astensione obbligatoria fuori dal rapporto di lavoro

I periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria, se verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono utili ai fini pensionistici per gli iscritti al FPLD e alle forme sostitutive ed esclusive dell’AGO IVS, a condizione che l’interessato possa far valere almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. La circolare precisa che la qualità di iscritto deve considerarsi perfezionata anche se l’iscrizione non è più in atto alla data della domanda. L’accredito segue le regole dell’art. 8 della legge n. 155/1981 con effetto dal periodo in cui si colloca l’evento.

Ambito soggettivo e gestione delle sovrapposizioni contributive

La disciplina si applica anche agli iscritti ai Fondi Elettrici, Telefonici, Dazi, Trasporti, Volo e Ferrovieri. L’accredito è possibile anche per categorie che in costanza di rapporto erano già coperte da assicurazione per assenza di maternità, come i dipendenti ENEL iscritti al Fondo elettrici. Non è ammesso l’accredito se il periodo da riconoscere è già coperto da altra contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa o da riscatto. Se sul medesimo periodo risulta già accreditata contribuzione per disoccupazione, si procede alla modifica del titolo dell’accredito in maternità.

Durata dell’accredito figurativo

La durata del periodo figurativo da riconoscere deve coincidere con quella prevista per la maternità intervenuta nel corso di un rapporto di lavoro. Per eventi antecedenti alla legge n. 1204/1971, la durata si determina facendo riferimento alla categoria di attività del richiedente, individuata in base al primo contributo obbligatorio successivo al periodo da accreditare. Se non vi è contribuzione successiva all’evento, o se successivamente vi è contribuzione relativa ad attività non ammesse all’accredito della maternità, la durata si calcola sulla base della situazione contributiva precedente l’evento. Se il periodo comprende la data di entrata in vigore della legge n. 1204/1971, si applicano i criteri dell’art. 35, comma 2, della stessa legge, con riferimento alla norma vigente all’inizio del periodo.

Requisito dei cinque anni di contribuzione effettiva

Per verificare il requisito contributivo minimo richiesto ai fini dell’accredito figurativo concorrono tutte le tipologie di contribuzione derivanti da lavoro subordinato, anche quelle che da sole non darebbero titolo all’accredito, come la contribuzione da lavoro domestico. Non è invece consentito integrare il requisito sommando contribuzione da lavoro dipendente e contributi nelle gestioni ART/COM e CD/CM per attività autonoma. In presenza di contribuzione mista, l’accredito è possibile se risultano comunque almeno cinque anni di contribuzione maturata in costanza di attività lavorativa dipendente, prima o dopo l’evento da riconoscere. Per gli iscritti negli elenchi agricoli, il quinquennio si verifica ai sensi dell’art. 7, commi 9 e 12, della legge n. 638/1983: almeno cinque anni di iscrizione e almeno 1350 giornate coperte da contribuzione obbligatoria.

Riscatto dei periodi di astensione facoltativa per maternità

Il riscatto dei periodi corrispondenti all’astensione facoltativa è ammesso entro il limite massimo di cinque annualità, pari a 60 mesi, e solo per periodi non coperti da altra contribuzione nelle diverse gestioni pensionistiche. Anche per il riscatto vale il requisito dei cinque anni di contribuzione effettiva di cui all’art. 35, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, da verificare con gli stessi criteri indicati per l’accredito figurativo dell’astensione obbligatoria.

Domande dei superstiti

La circolare precisa che sia l’accredito figurativo dei periodi di astensione obbligatoria sia il riscatto dei periodi di astensione facoltativa per maternità possono essere richiesti anche dai superstiti, purché il dante causa fosse in possesso dei requisiti di legge.

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