Circolare numero 60 del 26-3-2003
SOMMARIO: Vengono illustrate le disposizioni legislative che hanno modificato i decreti legislativi nn° 46 e 112 /99 inerenti il nuovo sistema di riscossione a mezzo ruolo.In particolare le modifiche ai decreti suddetti sono contenute nei seguenti articoli : a) art. 3 della legge n° 178 dell’8 /8/2002 di conversione al D.L. n° 138 dell’8/7/2002 inerente gli aggi di riscossione,il fallimento,il discarico per inesigibilità e la rateazione fino a 60 rate; b) art. 4 della legge n° 265 del 22/11/2002, di conversione al D.L. n° 209 del 24/9/2002 inerente la titolarità dei rapporti di concessione, la comunicazione di inesigibilità,i termini di notifica delle cartelle, l’opposizione alla cartella di pagamento,l’annullamento dei ruoli consegnati ai concessionari ante dicembre 1994( ruoli Inps 1989-90 e ruoli ex Scau) e la vendita esattoriale dei beni pignorati. c) art. 38 ,comma 8, e art. 25 della legge n° 289 del 27/12/2002 (legge finanziaria 2003) inerenti il differimento dei termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo e l’importo minimo iscrivibile a ruolo. Chiarimenti in tema di definizione agevolata dei crediti iscritti a ruolo- Non si applica ai ruoli INPS
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le principali modifiche apportate dalle leggi n. 178/2002, n. 265/2002 e n. 289/2002 alla disciplina della riscossione mediante ruoli esattoriali. Vengono affrontati, tra l’altro, l’aggio di riscossione, la legittimazione del concessionario ad agire per il fallimento, il discarico per inesigibilità, i termini di notifica delle cartelle, la rateazione fino a 60 rate, la titolarità dei rapporti concessori, l’annullamento automatico di vecchie partite iscritte a ruolo e alcune disposizioni sulla definizione agevolata dei debiti iscritti a ruolo. La circolare segnala inoltre che seguiranno istruzioni attuative e amministrativo-contabili su vari punti.
Novità normative in materia di riscossione a mezzo ruolo
Novità legislative in materia di riscossione a mezzo ruolo
La circolare esamina in modo sistematico gli interventi normativi introdotti nel 2002 e nei primi mesi del 2003 sulla riscossione mediante ruoli esattoriali, con riferimento ai decreti legislativi n. 46/1999 e n. 112/1999. Le modifiche riguardano, in particolare, la remunerazione dei concessionari, le procedure di discarico per inesigibilità, i termini di notifica, la legittimazione processuale in caso di fallimento, la rateazione del carico, la disciplina dei rapporti concessori e alcune misure di definizione agevolata e di annullamento automatico di partite obsolete.
Aggio di riscossione
Con l’art. 3, comma 12, della legge n. 178/2002 è stato abrogato l’art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 112/1999, che prevedeva il pagamento di un’anticipazione dell’aggio in favore dei concessionari, pari a una percentuale del carico dei ruoli consegnati e comunque non inferiore all’1%. La circolare precisa che quanto già comunicato con la circolare n. 21 del 21/01/2002 deve intendersi superato. Resta fermo che nessun anticipo di aggio è stato erogato e che i concessionari trattengono l’aggio al momento del riversamento dei crediti riscossi alle Tesorerie della Banca d’Italia.
Ricorso per fallimento e ammissione al passivo
La legge n. 178/2002 ha sostituito l’art. 87 del D.P.R. n. 602/1973, ora richiamato come art. 16 del D.Lgs. n. 46/1999, riconoscendo al concessionario la possibilità di presentare, per conto dell’Agenzia delle Entrate, il ricorso di cui all’art. 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ossia il ricorso per la dichiarazione di fallimento e la domanda di ammissione al passivo. Se il debitore è dichiarato fallito o assoggettato a liquidazione coatta amministrativa, il concessionario chiede l’ammissione al passivo sulla base del ruolo. La circolare specifica che tale facoltà non si applica alla riscossione dei contributi previdenziali, pur precisando che, una volta dichiarato il fallimento del contribuente, il concessionario richiederà comunque l’ammissione al passivo anche dei contributi INPS in base ai ruoli consegnati.
Discarico per inesigibilità: nuove cause di perdita del diritto
L’art. 3, comma 2, della legge n. 178/2002 ha ampliato le ipotesi di perdita del diritto al discarico per inesigibilità previste dall’art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 112/1999. La circolare elenca le fattispecie rilevanti:
- mancata notificazione, imputabile al concessionario, della cartella di pagamento entro il quinto mese successivo alla consegna del ruolo, ovvero entro il terzo mese successivo all’ultima rata indicata nel ruolo nei casi di riscossione spontanea a mezzo ruolo;
- mancata comunicazione annuale all’ente creditore, anche in via telematica, dello stato delle procedure relative alle singole quote comprese nei ruoli consegnati nello stesso mese, con prima comunicazione entro il diciottesimo mese successivo alla consegna;
- mancata presentazione, entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, della comunicazione di inesigibilità;
- mancato svolgimento dell’azione esecutiva su tutti i beni del contribuente la cui esistenza risultava dal sistema informativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze al momento del pignoramento, salvo che i beni pignorati avessero valore almeno doppio rispetto al credito iscritto a ruolo, nonché sui nuovi beni segnalati dall’Istituto;
- mancato svolgimento delle attività conseguenti alle segnalazioni effettuate dall’Istituto;
- mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo quando imputabile al concessionario, inclusi i vizi e le irregolarità nella notifica della cartella e nella procedura esecutiva, salvo prova che tali vizi non abbiano influito sull’esito della procedura.
Discario automatico, documentazione e controlli
Il comma 3 dell’art. 3 della legge n. 178/2002 prevede che, decorsi tre anni dalla comunicazione di inesigibilità, totale o parziale, della quota, il concessionario è automaticamente discaricato e i crediti erariali corrispondenti sono eliminati dalle scritture patrimoniali. Fino a tale discarico, l’ufficio conserva il potere di comunicare nuovi beni da sottoporre ad esecuzione e di segnalare azioni cautelari ed esecutive da intraprendere.
Il comma 5 stabilisce che la documentazione cartacea relativa alle procedure esecutive è conservata dal concessionario fino al discarico delle relative quote. Il comma 6 attribuisce all’ufficio il potere di richiedere la trasmissione della documentazione o di effettuare la verifica presso il concessionario; se entro trenta giorni dalla richiesta la documentazione non viene consegnata o messa a disposizione, il concessionario perde il diritto al discarico della quota.
Diniego di discarico e definizione agevolata
La circolare segnala che il diniego di discarico comporta conseguenze patrimoniali più favorevoli al concessionario rispetto alla disciplina precedente. In base all’art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 112/1999, come modificato, entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di diniego il concessionario deve versare una somma pari a un quarto dell’importo iscritto a ruolo, oltre agli interessi legali decorrenti dal termine ultimo di notifica della cartella e alla totalità delle spese relative alle procedure esecutive, se rimborsate dall’ente creditore.
La legge n. 265/2002 introduce poi una definizione agevolata alternativa: il concessionario può pagare, entro 90 giorni dalla notifica del diniego, una somma pari alla metà di quella prevista dal comma 3. Poiché il comma 3 richiede il versamento di un quarto dell’importo iscritto a ruolo, la circolare conclude che la definizione agevolata comporta il pagamento di un ottavo del carico iscritto a ruolo. Le modalità amministrative e contabili saranno oggetto di successive istruzioni.
Rateazione del carico fino a 60 rate
L’art. 3, comma 3-bis, della legge n. 178/2002 consente al contribuente di chiedere la rateazione del carico iscritto a ruolo fino a un massimo di sessanta mesi. La concessione avviene con provvedimento motivato dell’ente impositore, in deroga alla legge n. 389/1989. La circolare rinvia a future disposizioni attuative.
Titolarità dei rapporti concessori
La legge n. 265/2002 modifica la disciplina della titolarità dei rapporti concessori, disponendo che fino all’anno 2004, e anche in deroga all’art. 12, comma 3, primo periodo, il servizio di riscossione resti affidato, nei singoli ambiti, ai soggetti che al 1° luglio 1999 lo gestivano come concessionari o commissari governativi. Nei casi di recesso, decadenza o revoca successivi a tale data, il servizio resta affidato ai commissari governativi nominati ai sensi dell’art. 12, commi 1 e 2.
La circolare ricorda inoltre che il 31 gennaio 2005 cessa l’affidamento delle concessioni agli attuali concessionari in carica, in quanto termina il contratto decennale iniziato il 1° febbraio 1995; il Ministero dell’Economia e delle Finanze dovrà quindi affidare il servizio a concessionari in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 del D.Lgs. n. 112/1999.
Comunicazione di inesigibilità e termini di notifica della cartella
L’art. 59 del D.Lgs. n. 112/1999, come modificato, rinvia il termine per la comunicazione di inesigibilità: per i ruoli consegnati ai concessionari sino al 30 settembre 2001, la comunicazione deve essere presentata entro il 1° ottobre 2004. Di conseguenza, risultano prorogati a tale data anche i termini per l’invio telematico degli esiti di riscossione relativi alle quote non riscosse di quei ruoli.
Quanto alla notifica della cartella, la legge n. 265/2002 stabilisce che, in deroga all’art. 19, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 112/1999, costituisce causa di perdita del diritto al discarico la mancata notificazione, imputabile al concessionario, entro il 31 dicembre 2002, delle cartelle riferite a ruoli consegnati sino al 31 luglio 2002. La circolare chiarisce che il termine perentorio di cinque mesi per la notifica vale quindi per le cartelle emesse sui ruoli consegnati dal 1° agosto 2002 in poi; per i ruoli consegnati tra il 1° gennaio 2000 e il 30 luglio 2002, il termine ultimo è il 31 dicembre 2002.
Opposizione del contribuente all’iscrizione a ruolo
La legge n. 265/2002 sopprime l’obbligo di notificare al concessionario il ricorso proposto dal contribuente nel giudizio di opposizione avanti il giudice del lavoro, previsto dall’art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 46/1999. La circolare distingue però tra due ipotesi: se l’opposizione riguarda il debito contributivo iscritto in cartella, il ricorso va notificato solo all’ente impositore, poiché il concessionario è estraneo alla lite; se invece l’opposizione concerne la regolarità o validità degli atti esecutivi, il ricorso va notificato al concessionario. Qualora la controversia promossa contro il concessionario non riguardi esclusivamente la regolarità o validità degli atti esecutivi, il concessionario deve chiamare in causa l’ente impositore, altrimenti risponde delle conseguenze della lite ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. n. 112/1999.
Annullamento automatico delle partite iscritte a ruolo fino al 1994
Ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 46/1999, come integrato dalla legge n. 265/2002, entro il 31 dicembre 2002 l’ente creditore deve procedere automaticamente all’annullamento dei ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 1994 e non riscossi, a condizione che alla data del dicembre 2001:
- le somme iscritte a ruolo non siano state oggetto di un provvedimento di sospensione;
- non siano scaduti i termini previsti dall’art. 77 del D.P.R. n. 43/1988 per la presentazione delle domande di rimborso o di discarico.
La circolare fornisce indicazioni specifiche sui ruoli INPS 1989-90, per i quali i concessionari devono inviare i nastri contenenti i residui non pagati e, dopo l’aggiornamento degli archivi e la comunicazione di concordanza delle sedi, queste ultime potranno autorizzare il discarico dei residui, con conseguente annullamento dei ruoli originari. Per i ruoli ex SCAU del 1994, gestiti cartaceamente, si dovranno prendere accordi con i concessionari per procedere all’annullamento solo dopo la relativa sistemazione.
La circolare riporta inoltre le istruzioni già diramate dall’Amministrazione: completamento dell’invio dei nastri magnetici per i ruoli 1989-90, ricognizione delle partite sospese per i ruoli ex SCAU, discarico solo dopo l’invio dell’estratto conto generalizzato, sospensione degli atti esecutivi e possibilità di accettare i pagamenti spontanei fino al discarico. In attesa di tali operazioni, le sedi non possono rilasciare il discarico per queste posizioni.
Vendita esattoriale dei beni pignorati
La legge introduce una disciplina propedeutica alla vendita esattoriale mediante pubblico incanto dei beni pignorati. Con decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione dovranno essere stabilite norme relative alla vendita di beni immobili e mobili registrati mediante offerta pubblica di acquisto, secondo le procedure del codice di procedura civile. Per accrescere la pubblicità delle vendite, gli avvisi dovranno essere diffusi anche sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo e importo minimo iscrivibile
L’art. 38, comma 8, della legge n. 289/2002 modifica il D.Lgs. n. 46/1999 stabilendo che le regole sui termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali si applicano ai contributi e premi non versati e agli accertamenti notificati successivamente al 1° gennaio 2003.
L’art. 25 della medesima legge demanda a successivi decreti ministeriali la disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare di qualsiasi natura. Tali decreti dovranno fissare gli importi considerati di modesto ammontare, le somme onnicomprensive di interessi o sanzioni e le eventuali esclusioni di azioni cautelari, ingiuntive ed esecutive. In prima applicazione, l’importo minimo non potrà essere inferiore a 12 euro. La circolare osserva che ciò modifica la precedente soglia di lire 20.000 prevista dall’art. 4, comma 12-bis, del D.Lgs. n. 46/1999.
Definizione agevolata dei debiti iscritti a ruolo
Il D.L. n. 282/2002, convertito nella legge n. 27/2003, introduce la definizione agevolata dei debiti già iscritti a ruolo e non recuperati coattivamente, a condizione che si tratti di ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari entro il 31 dicembre 2000. La circolare richiama la circolare n. 12/E del 21 febbraio dell’Agenzia delle Entrate, che include tra i ruoli oggetto di sanatoria anche quelli emessi a seguito di liquidazione automatica delle imposte ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e quelli emessi a seguito di controllo formale ex art. 36-ter.
Viene però chiarito che la norma non si applica ai ruoli emessi dall’istituto nell’anno 2001 ai sensi dell’art. 36-bis. Inoltre, viene richiamato il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate secondo cui la nozione di "uffici statali" va riferita ai soli uffici dell’Amministrazione finanziaria in senso stretto, ossia ai Ministeri, con esclusione degli enti pubblici statali, compresi quelli previdenziali.
Considerazioni conclusive
La circolare conclude osservando che le modifiche ai decreti legislativi n. 46/1999 e n. 112/1999 sono dirette da un lato a rendere più snelle e agevoli le procedure esecutive dei concessionari, dall’altro a renderli più responsabili nello svolgimento dell’attività di recupero dei crediti. Per la verifica dell’attività svolta, saranno emanate apposite disposizioni amministrative e predisposte procedure idonee a consentire alle sedi l’esame e la definizione delle quote comunicate come inesigibili tramite gli esiti di riscossione.
Punti principali
Aggio di riscossione
È abrogata la norma che prevedeva un’anticipazione della remunerazione del servizio di riscossione a favore dei concessionari. Viene quindi superata la precedente circolare n. 21 del 21/01/2002; resta fermo che i concessionari trattengono l’aggio direttamente in sede di riversamento alle Tesorerie della Banca d’Italia secondo le percentuali stabilite dai relativi decreti.
Ricorso per fallimento e ammissione al passivo
Il concessionario può presentare, per conto dell’Agenzia delle Entrate, il ricorso per la dichiarazione di fallimento e la domanda di ammissione al passivo. Se il debitore viene dichiarato fallito o sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il concessionario chiede l’ammissione al passivo sulla base del ruolo. La circolare precisa che la facoltà non si applica alla riscossione dei contributi previdenziali, salvo che, una volta dichiarato il fallimento del contribuente, il concessionario richieda comunque l’ammissione al passivo anche per i contributi INPS sulla base dei ruoli consegnati.
Discarico per inesigibilità
Vengono ampliate le cause di perdita del diritto al discarico per inesigibilità: mancata notificazione della cartella nei termini, mancata comunicazione annuale sullo stato delle procedure, mancata presentazione entro il terzo anno della comunicazione di inesigibilità, omesso svolgimento dell’azione esecutiva su tutti i beni risultanti dal sistema informativo MEF e sui nuovi beni segnalati, mancato seguito alle segnalazioni dell’Istituto e mancata riscossione per cause imputabili al concessionario, incluse irregolarità nella notifica e nell’esecuzione salvo prova contraria dell’assenza di incidenza sull’esito della procedura.
Termini, conservazione documentale e controlli
Decorsi tre anni dalla comunicazione di inesigibilità, totale o parziale, il concessionario è automaticamente discaricato e i crediti erariali corrispondenti sono eliminati dalle scritture patrimoniali. Fino a tale discarico l’ufficio può comunicare nuovi beni da aggredire e segnalare ulteriori azioni cautelari/esecutive. La documentazione cartacea delle procedure esecutive resta in capo al concessionario fino al discarico; inoltre, se entro 30 giorni dalla richiesta il concessionario non consegna o non mette a disposizione la documentazione, perde il diritto al discarico della quota.
Diniego di discarico e definizione agevolata
In caso di diniego di discarico, il concessionario deve versare entro 10 giorni un quarto dell’importo iscritto a ruolo, oltre agli interessi legali dal termine ultimo di notifica della cartella e alle spese delle procedure esecutive eventualmente rimborsate dall’ente creditore. La legge n. 265/2002 introduce anche la possibilità di definizione agevolata: entro 90 giorni dalla notifica del diniego può essere pagata una somma pari alla metà di quella dovuta ai sensi del comma 3, con effetto pratico di un esborso pari a 1/8 del carico iscritto a ruolo.
Rateazione fino a 60 rate
La legge n. 178/2002 consente al contribuente di ottenere la rateazione del carico iscritto a ruolo fino a un massimo di 60 mesi, con provvedimento motivato dell’ente impositore e in deroga alla legge n. 389/1989. La circolare rinvia a successive disposizioni attuative.
Titolarità dei rapporti concessori
Fino al 2004 il servizio di riscossione resta affidato, nei singoli ambiti, ai soggetti che alla data del 1° luglio 1999 lo gestivano come concessionari o commissari governativi; in caso di recesso, decadenza o revoca successivi, resta affidato ai commissari governativi nominati ai sensi dell’art. 12, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 112/1999. Viene richiamato anche il fatto che il 31 gennaio 2005 cessa l’affidamento delle concessioni agli attuali concessionari per la scadenza del contratto decennale iniziato il 1° febbraio 1995.
Comunicazione di inesigibilità e notifiche della cartella
Per i ruoli consegnati ai concessionari fino al 30 settembre 2001, la comunicazione di inesigibilità deve essere presentata entro il 1° ottobre 2004. Per la notifica della cartella, la mancata notificazione imputabile al concessionario costituisce causa di perdita del discarico entro il 31 dicembre 2002 per i ruoli consegnati fino al 31 luglio 2002; il termine perentorio di cinque mesi si applica invece alle cartelle emesse sui ruoli consegnati dal 1° agosto 2002 in poi.
Opposizione del contribuente all’iscrizione a ruolo
Viene soppresso l’obbligo di notificare al concessionario il ricorso proposto dal contribuente nel giudizio di opposizione avanti il giudice del lavoro. La circolare distingue tra opposizioni sul debito contributivo, da notificare solo all’ente impositore, e opposizioni riguardanti la regolarità o validità degli atti esecutivi, da notificare al concessionario; se la lite non riguarda solo gli atti esecutivi, il concessionario deve chiamare in causa l’ente impositore, altrimenti risponde delle conseguenze della lite.
Annullamento automatico delle partite fino al 1994
Entro il 31 dicembre 2002 l’ente creditore deve annullare automaticamente i ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 1994 e non riscossi, a condizione che alla data di dicembre 2001 le somme non siano state oggetto di sospensione e non siano scaduti i termini per le domande di rimborso o discarico. La circolare fornisce indicazioni operative su ruoli INPS 1989-90 e ruoli ex SCAU 1994, prevedendo aggiornamenti degli archivi, ricognizione delle partite sospese, sospensione degli atti esecutivi e possibilità di accettare pagamenti spontanei fino al discarico.
Vendita esattoriale dei beni pignorati
Si prevede l’emanazione, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, di decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze per introdurre disposizioni propedeutiche alla vendita esattoriale mediante pubblico incanto di beni immobili e mobili registrati tramite offerta pubblica di acquisto, secondo il codice di procedura civile. Gli avvisi dovranno essere diffusi anche sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo
La legge finanziaria 2003 stabilisce che le disposizioni sui termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali si applicano ai contributi e premi non versati e agli accertamenti notificati successivamente al 1° gennaio 2003.
Importo minimo iscrivibile a ruolo
La normativa demanda a decreti ministeriali la disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare di qualsiasi natura. In prima applicazione, l’importo minimo non può essere inferiore a 12 euro; viene quindi modificata la precedente soglia di lire 20.000 prevista dal D.Lgs. n. 46/1999. Le disposizioni potranno riguardare anche periodi d’imposta precedenti e si applicheranno anche agli enti pubblici non economici.
Definizione agevolata dei debiti iscritti a ruolo
Il D.L. n. 282/2002, convertito nella legge n. 27/2003, introduce la definizione agevolata dei debiti già iscritti a ruolo e non recuperati coattivamente, purché si tratti di ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari entro il 31 dicembre 2000. La circolare chiarisce che la norma non si applica ai ruoli emessi dall’INPS nel 2001 ai sensi dell’art. 36-bis, e richiama il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate secondo cui per "uffici statali" si intendono soltanto gli uffici dell’Amministrazione finanziaria in senso stretto, con esclusione degli enti pubblici previdenziali.
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