Circolare numero 59 del 24-3-2003
SOMMARIO: Vengono fornite le istruzioni per la gestione dei Modelli 730 presentati dai pensionati e delle risultanze contabili dei Modelli 730 presentati dai pensionati ai CAF.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina l’assistenza fiscale 730/2003 per i pensionati INPS, confermando la ricezione e l’acquisizione dei modelli presso Sedi e Agenzie, la trasmissione telematica dei risultati contabili da parte dei CAF e le modalità di abbinamento con le prestazioni INPS. Regola inoltre tempi, procedure e limiti per i conguagli su pensione, i casi di non gestione automatizzata, le ipotesi di decesso, eliminazione della pensione e rapporti con gli eredi. Sono anche indicate le scadenze principali: 30 aprile per la ricezione dei modelli, 20 giugno per l’invio dei 730-4 da parte dei CAF, 20 ottobre per l’invio telematico all’Amministrazione finanziaria e per la consegna dei 730-1, oltre alle regole per integrative, acconti e interessi.
Assistenza fiscale 730/2003 per i pensionati INPS: acquisizione, trasmissione, conguagli e casi particolari
Assistenza fiscale 730/2003 per i pensionati INPS
La circolare disciplina in modo organico la gestione dell’assistenza fiscale 730/2003 per i pensionati amministrati dall’INPS. Definisce le modalità di ricezione, acquisizione, trasmissione e abbinamento dei modelli, nonché le regole per l’effettuazione dei conguagli e per la gestione delle situazioni particolari, con particolare attenzione ai casi di decesso, di posizioni non abbinate e di conguagli non gestibili automaticamente.
Ricezione e acquisizione dei modelli 730/2003
L’INPS conferma per il 2003 l’effettuazione dell’assistenza diretta nei confronti dei propri sostituiti. Le Sedi ricevono i modelli 730/2003 compilati fino al 30 aprile 2003 e provvedono alla loro acquisizione mediante la procedura reingegnerizzata disponibile in ambiente INTRANET nel menu "Assicurato e Pensionato", voce "Assistenza Fiscale".
La nuova procedura è raccomandata per la ricezione dei modelli perché consente:
- la corretta acquisizione delle dichiarazioni, comprese quelle congiunte e con tutore;
- la produzione di una statistica aggiornata dei modelli ricevuti;
- la conoscenza non solo del numero di modelli acquisiti, ma anche di quelli ricevuti e ancora non acquisiti;
- la consegna all’interessato della ricevuta e di un prospetto dei dati acquisiti.
La circolare richiama inoltre l’esigenza di evitare errori in fase di acquisizione, per non incorrere nelle sanzioni previste dalla circolare 10/E del 13 febbraio 2003 dell’Agenzia delle Entrate. La cancellazione delle dichiarazioni è ammessa soltanto su richiesta scritta del dichiarante e non può essere richiesta dagli eredi.
Elaborazioni centrali e invio dei modelli
Le funzioni di trasmissione dati e di elaborazione del prospetto di liquidazione sono gestite con elaborazioni centrali automatiche giornaliere. I modelli 730 e 730-3 sono recapitati direttamente agli interessati entro il 16 giugno 2003 tramite elaborazioni centrali e utilizzo del sistema POSTEL.
La scadenza per l’invio telematico delle dichiarazioni all’Amministrazione finanziaria è fissata al 20 ottobre 2003 mediante Entratel. Per consentire tale adempimento, le funzioni di gestione e trasmissione al sistema centrale disponibili presso Sedi e Agenzie restano utilizzabili fino al 30 settembre 2003.
Entro il 30 settembre 2003 il contribuente può anche comunicare al sostituto:
- di non voler effettuare alcun versamento della seconda o unica rata di acconto;
- oppure di voler versare un importo inferiore a quello risultante dal modello 730.
Entro il 20 ottobre 2003 devono essere consegnate anche le buste chiuse contenenti i modelli 730-1, da inoltrare tramite ufficio postale o banca convenzionata unitamente alla bolla di consegna, senza indicare i codici fiscali dei contribuenti. Le buste vanno raggruppate in pacchi chiusi fino a 100 pezzi, numerati progressivamente, riportando gli estremi del sostituto d’imposta; per l’INPS il domicilio fiscale coincide con l’indirizzo della Direzione Generale.
Trasmissione dei risultati contabili da parte dei CAF
I CAF-dipendenti devono trasmettere entro il 20 giugno 2003 al sostituto d’imposta il risultato contabile del modello 730. Per i soggetti amministrati dall’INPS la trasmissione deve avvenire esclusivamente in modalità telematica via Internet.
La circolare esclude espressamente ogni diversa forma di comunicazione del modello 730-4. Le strutture centrali e periferiche dell’INPS non devono ricevere dichiarazioni tramite supporti cartacei o magnetici, fax o altri canali, e devono restituire immediatamente al CAF eventuali invii ricevuti con modalità difformi.
Le risultanze contabili telematiche, se conformi al tracciato stabilito dalle specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate del 25 gennaio 2003, vengono registrate negli archivi centrali e abbinate automaticamente alle prestazioni erogate dall’Istituto.
Per la trasmissione, la consultazione e il monitoraggio dello stato dei file e delle singole dichiarazioni, i CAF e i pensionati devono utilizzare il servizio dedicato sul sito www.inps.it, seguendo il percorso "Servizi On line" > "per i CAF". La lista delle posizioni trasmesse, con l’esito dell’abbinamento, costituisce ricevuta dell’invio.
Abbinamento delle risultanze contabili con le prestazioni INPS
Le risultanze contabili comunicate dai CAF sono abbinate con le prestazioni per le quali l’INPS è sostituto d’imposta nell’anno 2003. Sono ricomprese anche le dichiarazioni dei soggetti che nel 2002 erano sostituiti dall’INPDAI, soppresso e confluito nella gestione INPS ai sensi dell’articolo 42 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Resta validamente presentato il modello 730/2003 anche se, successivamente alla presentazione, si interrompe il rapporto di sostituzione per cessazione della prestazione o decesso del titolare. In tali casi la posizione non deve essere restituita al CAF; il sostituto d’imposta gestisce il conguaglio o l’interruzione dell’assistenza fiscale secondo la circolare 10/E dell’Agenzia delle Entrate.
Se dalla liquidazione deriva un credito per il contribuente, l’importo deve essere rimborsato anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, aspettativa senza retribuzione o situazioni analoghe. Il rimborso non deve invece essere effettuato in caso di decesso del contribuente.
Non è previsto l’abbinamento con le prestazioni pensionistiche per le quali l’INPS non è sostituto d’imposta, cioè VOBANC, IOBANC e SOBANC, né con le prestazioni esenti IRPEF AS, PS e INVCIV.
Risultanze non abbinate e restituzione al CAF
Le posizioni che non trovano abbinamento con prestazioni in essere nel 2003 vengono restituite telematicamente al CAF, senza essere segnalate alle strutture INPS.
I CAF possono prelevare dal sito dell’INPS la lista delle posizioni trasmesse con il relativo esito dell’abbinamento. Tale lista vale sia come ricevuta dei modelli trasmessi, sia come restituzione delle posizioni per le quali l’Istituto non è sostituto d’imposta.
Per agevolare i contatti con le Sedi, l’INPS attiva una funzione web che segnala, per ogni struttura, i numeri telefonici degli operatori preposti all’assistenza fiscale con livello di Responsabile di procedura, Utente Master e Utente Operativo. Tali recapiti sono inseriti dagli stessi operatori in fase di variazione del codice di accesso.
Le posizioni restituite ai CAF possono essere riattivate dalle Sedi tramite la funzione di Inserimento prestazione. Le variazioni anagrafiche negli archivi ARCA possono essere effettuate solo dopo la validazione del codice fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate tramite il tasto funzionale F4 Fisco.
Modalità di gestione dei conguagli su pensione
Per le posizioni pervenute entro il 20 giugno, i conguagli sono effettuati in occasione del pagamento della rata di agosto 2003, così da consentire eventuale rateizzazione fino a un massimo di quattro rate.
I conguagli da assistenza fiscale a credito e a debito vengono gestiti come un unico gruppo. La rateizzazione è applicabile solo se il conguaglio complessivo, senza considerare la seconda rata d’acconto, risulta a debito del contribuente.
In caso di rateizzazione:
- sulle mensilità successive ad agosto si applicano interessi dello 0,5% mensile;
- se l’importo della pensione è insufficiente, i conguagli non recuperati vengono trattenuti sui ratei successivi con interesse dello 0,4% mensile.
Se risultano solo conguagli a credito, o il saldo complessivo è a credito, i conguagli sono elaborati sulla rata di agosto 2003 anche se la pensione è già corrisposta come semestrale o annuale. Se invece il saldo è a debito, il recupero avviene sulla rata di agosto fino a capienza.
Il recupero a debito è disposto sul cumulo di tutte le pensioni del soggetto che ha presentato la dichiarazione, considerando gli importi mensili delle pensioni ed escludendo eventuali conguagli a credito non collegati con l’assistenza fiscale.
I conguagli a debito da assistenza fiscale hanno priorità inferiore rispetto ad altre trattenute già operanti sulla pensione, come sostituzione Stato, rivalsa enti locali, recupero crediti, recupero addizionali regionali e comunali 2002, recupero IRPEF e addizionali da rettifica CUD, e altre analoghe.
Situazioni in cui non si procede con la gestione automatizzata
La circolare elenca numerose ipotesi in cui i conguagli non possono essere gestiti automaticamente. In sintesi, ciò accade quando:
- il soggetto è titolare solo di pensioni VOBANC, IOBANC, SOBANC, PS, AS e/o INVCIV, per le quali l’INPS non è sostituto d’imposta;
- le pensioni risultano eliminate per decesso o per altri motivi diversi dal trasferimento ad altra Sede;
- il codice fiscale del dichiarante non risulta presente nelle anagrafiche o i dati anagrafici non sono congrui con un codice fiscale non validato;
- il dichiarante è un contitolare scaduto prima della rata di conguaglio;
- il dichiarante è un contitolare con pagamento scisso della quota di pensione;
- il dichiarante beneficia di assegno alimentare o divorzile;
- il pagamento della pensione è localizzato presso un ufficio pagatore di Sede.
Nei casi in cui il conguaglio non possa essere gestito, le Sedi devono, ove possibile, consentirne l’esecuzione sulle rate successive. Se ciò non è possibile, devono informare gli interessati affinché provvedano al pagamento diretto.
In caso di assenza di emolumenti, la circolare richiama la disciplina della 10/E: l’interessato può chiedere per iscritto la trattenuta della somma a debito, maggiorata dello 0,40% mensile, se il sostituto deve erogare emolumenti entro l’anno d’imposta.
Quando i conguagli sono effettuati manualmente, le Sedi devono rispettare le medesime scadenze previste per i conguagli procedurali.
Attività delle Sedi nei casi particolari
Le Sedi devono:
- comunicare agli eredi gli importi non conguagliati nei casi di decesso del titolare, usando la funzione di INTERRUZIONE DELL’ASSISTENZA FISCALE;
- sistemare i dati anagrafici in ARCA, con validazione del codice fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate, quando il conguaglio non è stato gestito per errori anagrafici;
- predisporre il pagamento di eventuali crediti, comprese le somme derivanti da modello integrativo già pervenuto, a decorrere da agosto, per pensioni eliminate per cause diverse dal decesso, per contitolari cessati o con quota scissa, e per beneficiari di assegni alimentari o divorzili.
In tali casi le operazioni devono essere segnalate con la funzione di GESTIONE CONTABILE SALDI E ACCONTI, mentre gli importi a debito, compreso l’eventuale secondo o unico acconto IRPEF da pagare a novembre, devono essere notificati tramite INTERRUZIONE DELL’ASSISTENZA FISCALE.
Il pagamento va disposto solo se il totale dei conguagli, escluso il secondo acconto se non ancora scaduto, risulta a credito del pensionato.
Gli importi trattenuti fuori procedura automatizzata devono essere comunicati entro il giorno 5 del mese successivo alla Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio, Ufficio Normativa fiscale, che provvede entro il 15 del mese al versamento in Tesoreria.
Se entro la fine dell’anno non è possibile trattenere l’intero importo dovuto, la Sede deve comunicare al sostituito, con lettera da far pervenire entro dicembre, gli importi ancora dovuti, utilizzando le stesse voci del modello 730-3. Gli importi devono essere versati autonomamente al fisco entro gennaio, maggiorati degli interessi dello 0,40% mensile, computando anche il mese di gennaio.
Eliminazione della pensione e chiusura delle posizioni
Quando una pensione sulla quale è stata operata l’assistenza fiscale viene eliminata, la Sede deve verificare se i conguagli fossero già contenuti in una rata successiva alla perdita del diritto. La procedura di eliminazione, già rilasciata con le circolari n. 234 del 30 dicembre 1999 e n. 53 del 25 febbraio 2001, segnala la presenza di conguagli per assistenza fiscale per i soggetti titolari o contitolari della pensione.
Mensilmente una procedura centrale chiude tutte le posizioni relative a soggetti deceduti, secondo i dati presenti nell’Archivio pensioni, e predispone le comunicazioni da inviare agli eredi.
Se il conguaglio è stato operato su una cedola spettante al pensionato deceduto ma non riscossa, il conguaglio a debito si considera comunque effettuato e la pensione è messa in pagamento per l’importo netto al momento del pagamento dei ratei maturati e non riscossi agli eredi. Se invece si tratta di un credito e non vi è richiesta di ratei maturati e non riscossi, il credito d’imposta già messo in pagamento e non riscosso deve essere restituito al Fisco dall’INPS; tale circostanza va comunicata tempestivamente alla Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio, Area Normativa Fiscale.
Consultazione dei dati e comunicazione ai pensionati
I conguagli da assistenza fiscale operati sulla rata di agosto e, nei casi previsti, sulle rate successive, sono memorizzati in GP8MD50 con i codici indicati nell’allegato 4. Nei casi di recupero a debito su più pensioni a pagamento unificato, su ogni pensione viene registrata la quota di recupero effettuata.
I pensionati ricevono dall’ente pagatore la comunicazione della composizione del pagamento, come già previsto per l’assistenza fiscale 2002 e per la generalità dei conguagli. Se il recupero derivante dall’assistenza fiscale supera l’importo netto della rata delle pensioni spettanti, il pensionato riceve tramite POSTEL la comunicazione prevista dall’allegato 5.
La circolare segnala che sono in corso di completamento ulteriori procedure per automatizzare parte delle attività descritte e che sarà data comunicazione alle Sedi del relativo rilascio. Le Sedi devono inoltre informare i CAF sulle modalità di effettuazione dei conguagli e prestare la massima attenzione nella gestione delle operazioni connesse all’assistenza fiscale.
Punti principali
Ricezione e acquisizione dei modelli 730/2003
Le Sedi INPS ricevono i modelli 730/2003 presentati dai pensionati fino al 30 aprile 2003 e li acquisiscono tramite la procedura reingegnerizzata disponibile in INTRANET nel percorso "Assicurato e Pensionato" > "Assistenza Fiscale". La funzione consente la corretta acquisizione anche di dichiarazioni congiunte e con tutore, oltre a produrre una statistica aggiornata dei modelli ricevuti. La cancellazione delle dichiarazioni è ammessa solo su richiesta scritta del dichiarante e non può essere richiesta dagli eredi.
Trasmissione dei risultati contabili da parte dei CAF
I CAF-dipendenti devono trasmettere entro il 20 giugno 2003 il risultato contabile al sostituto d’imposta; per i soggetti amministrati dall’INPS la trasmissione deve avvenire esclusivamente per via telematica tramite Internet. L’INPS non accetta modelli 730-4 con altre modalità (cartaceo, supporti magnetici, fax o simili) e deve restituire quelli ricevuti con canali diversi. I dati telematici conformi alle specifiche tecniche vengono registrati negli archivi centrali, con abbinamento automatico alle prestazioni erogate.
Abbinamento con le prestazioni e gestione delle posizioni non abbinate
Le risultanze contabili vengono abbinate alle prestazioni per le quali l’INPS è sostituto d’imposta nel 2003, incluse quelle provenienti da soggetti già INPDAI confluiti nell’INPS. Non si procede ad abbinamento per prestazioni sulle quali l’INPS non è sostituto d’imposta o per prestazioni esenti IRPEF. Le posizioni non abbinate vengono restituite telematicamente al CAF; la restituzione ha anche funzione di ricevuta dell’invio. Le Sedi possono riattivare le posizioni restituite mediante la funzione di Inserimento prestazione e correggere i dati anagrafici solo dopo convalida del codice fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Conguagli su pensione: tempi, modalità e interessi
I conguagli relativi alle posizioni pervenute entro il 20 giugno sono effettuati sulla rata di agosto 2003, con possibilità di rateizzazione fino a quattro rate se il conguaglio complessivo, al netto della seconda rata d’acconto, è a debito. Sulle rate successive ad agosto si applicano interessi dello 0,5% mensile; se la rata pensionistica è insufficiente, i conguagli residui sono trattenuti sui mesi successivi con interesse dello 0,4% mensile. I conguagli a credito vengono elaborati anche se la pensione è già pagata come semestrale o annuale. I conguagli a debito hanno priorità inferiore rispetto ad altre trattenute già presenti sulla pensione.
Casi in cui la procedura automatizzata non gestisce i conguagli
La circolare elenca diverse situazioni in cui non è possibile gestire automaticamente i conguagli, tra cui: titolarità esclusiva di pensioni per le quali l’INPS non è sostituto d’imposta o di prestazioni esenti; pensioni eliminate per decesso o altri motivi; assenza o incongruenza del codice fiscale; contitolarità cessata prima della rata di conguaglio; pagamento scisso della quota di pensione; assegni alimentari o divorzili; pagamento localizzato presso un ufficio pagatore di Sede. In tali casi le Sedi devono, ove possibile, favorire la gestione sulle rate successive oppure informare gli interessati per il pagamento diretto.
Decesso del pensionato ed effetti sui conguagli
In caso di decesso del pensionato non deve essere effettuato alcun conguaglio; la Sede deve operare l’INTERRUZIONE DELL’ASSISTENZA FISCALE affinché il credito non rimborsato risulti sul CUD. Il credito non rimborsato può essere utilizzato dagli eredi nella loro dichiarazione oppure chiesto a rimborso all’Amministrazione finanziaria. Le Sedi non possono accettare richieste degli eredi di restituzione del modello 730/2003 presentato dal de cuius. Se la dichiarazione era congiunta e il dichiarante è deceduto, il coniuge superstite deve separare la propria posizione tributaria e versare tempestivamente l’eventuale debito, senza sanzioni per tardivo versamento.
Scadenze fiscali e adempimenti finali
La scadenza per l’invio telematico dei modelli 730/2003 all’Amministrazione finanziaria è fissata al 20 ottobre 2003 tramite Entratel; le funzioni di gestione e trasmissione delle Sedi e Agenzie sono disponibili fino al 30 settembre 2003. Entro il 30 settembre il contribuente può comunicare al sostituto di non effettuare il versamento della seconda o unica rata di acconto, o di versarne un importo inferiore. Entro il 20 ottobre devono essere consegnate anche le buste chiuse contenenti i modelli 730-1, da recapitare a un ufficio postale o a una banca convenzionata in pacchi fino a 100 pezzi, numerati progressivamente e senza indicazione dei codici fiscali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 26 mar 2003Circolare numero 62 del 26-3-2003
- Circolare · 26 mar 2003Circolare numero 61 del 26-3-2003
- Circolare · 26 mar 2003Circolare numero 60 del 26-3-2003
- Circolare · 21 mar 2003Circolare numero 54 del 21-3-2003
- Circolare · 21 mar 2003Circolare numero 55 del 21-3-2003
- Circolare · 21 mar 2003Circolare numero 56 del 21-3-2003
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →