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Circolare

Circolare numero 62 del 26-3-2003

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna per il 2003 i valori da assumere a base per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi e per alcune prestazioni collegate, distinguendo tra categorie di lavoratori e tipologie di trattamento. Definisce i salari medi e convenzionali per operai agricoli, soci di cooperative, lavoratrici domestiche e autonome, lavoratori all’estero, nonché gli importi e i requisiti per gestione separata, assegni di maternità dei Comuni e dello Stato e congedo parentale. Contiene inoltre l’allegato con le retribuzioni medie giornaliere provinciali 2002 per gli operai agricoli a tempo determinato.

Prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi: salari medi, convenzionali e importi per l’anno 2003

Prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altri importi per il 2003

La circolare definisce i valori da assumere a base per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi riferite all’anno 2003, distinguendo tra diverse categorie di lavoratori e tra prestazioni di natura diversa. Il documento aggiorna sia i salari medi e convenzionali, sia gli importi di riferimento per gestione separata, assegni di maternità e congedo parentale.

Ambito di applicazione delle istruzioni

Le indicazioni riguardano i trattamenti economici di malattia, maternità e tubercolosi da calcolare su periodi di paga compresi nel 2003. La circolare precisa che, per la tubercolosi, i criteri indicati valgono soltanto per i primi 180 giorni di assistenza e per i soggetti che hanno diritto all’indennità di malattia; per le altre categorie aventi diritto alla prestazione di tubercolosi continua ad applicarsi la misura fissa.

Soci di cooperative e progressivo superamento delle retribuzioni convenzionali

Per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, di cui all’art. 4 del DPR 30 aprile 1970, n. 602, la circolare richiama la riforma avviata dal D.Lgs. 6 novembre 2001, n. 423, finalizzata all’equiparazione della contribuzione previdenziale e assistenziale a quella dei lavoratori dipendenti da impresa. Dopo la prima fase di omogeneizzazione del 2002, dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2006 si applica una fase di progressivo innalzamento della retribuzione imponibile.

Per l’anno 2003:

  • l’imponibile giornaliero da assumere ai fini delle contribuzioni è quello previsto dall’art. 2 del decreto, come per l’assicurazione IVS;
  • l’incremento retributivo da applicare è pari al 25% della differenza tra tale imponibile e il limite minimo di retribuzione giornaliera;
  • la retribuzione giornaliera rilevante ai fini delle prestazioni ex art. 4 del DPR 602/1970 è pari a euro 29,66.

Le prestazioni di malattia, maternità e tubercolosi riferite a eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga del 2003 devono quindi essere liquidate, nella misura percentuale prevista, su tale importo. Le sedi sono invitate a informare le cooperative interessate e a procedere alle eventuali integrazioni delle prestazioni già liquidate con le misure precedenti.

Operai agricoli a tempo determinato

Per gli operai agricoli a tempo determinato, l’art. 4 del D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146 continua a operare anche nel 2003 secondo una distinzione in base alle retribuzioni contrattuali provinciali:

  • se la contrattazione collettiva provinciale stabilisce una retribuzione pari o inferiore alla misura prevista dal salario medio convenzionale valido nella provincia per il 1996, le prestazioni si calcolano su tali salari medi convenzionali del 1996;
  • se la retribuzione contrattuale è superiore al corrispondente salario convenzionale provinciale 1996, le prestazioni vanno calcolate sulle retribuzioni effettivamente corrisposte dal datore di lavoro.

La circolare richiama inoltre l’allegato con le retribuzioni medie giornaliere provinciali 2002, utilizzate come riferimento nella disciplina agricola.

Compartecipanti familiari e piccoli coloni

Per compartecipanti familiari e piccoli coloni continuano ad applicarsi i salari medi convenzionali determinati annualmente per ciascuna provincia ai sensi dell’art. 28 del DPR 488/1968. La circolare precisa che le retribuzioni medie giornaliere determinate con decreto direttoriale del 24 maggio 2002 per i lavoratori agricoli a tempo determinato sono utilizzabili, ai fini delle prestazioni di malattia, maternità e tubercolosi per i primi 180 giorni di assistenza, per eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nel 2002.

Per tali lavoratori:

  • eventuali prestazioni riferite al 2002 e liquidate provvisoriamente sulla base dei salari convenzionali 2001 devono essere riliquidate sulla base dei nuovi importi;
  • fino alla comunicazione dei salari applicabili per il 2003, restano utilizzabili in via temporanea, salvo conguaglio, i salari validi per il 2002.

Lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari

Con decreto ministeriale 13 gennaio 2003 sono state determinate le retribuzioni convenzionali da assumere a base per il calcolo dei contributi dovuti per il 2003 dai lavoratori italiani operanti all’estero, in Paesi extracomunitari, per le assicurazioni obbligatorie non comprese in accordi di sicurezza sociale. La circolare segnala che tali retribuzioni sono utilizzabili anche ai fini della liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi riferite all’anno 2003, rinviando però a una circolare separata per la pubblicazione degli importi.

Lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari

Per le lavoratrici comunitarie ed extracomunitarie addette ai servizi domestici e familiari, ai fini dell’indennità di maternità, devono essere applicate dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 le seguenti retribuzioni convenzionali orarie:

  • euro 5,59 per retribuzioni orarie effettive fino a euro 6,30;
  • euro 6,30 per retribuzioni orarie effettive superiori a euro 6,30 e fino a euro 7,69;
  • euro 7,69 per retribuzioni orarie effettive superiori a euro 7,69;
  • euro 4,07 per i rapporti con orario superiore a 24 ore settimanali.

Lavoratrici autonome: importi di riferimento

Per le lavoratrici autonome, la circolare individua gli importi da utilizzare per l’indennità dei due mesi precedenti il parto, dei tre mesi successivi, per il congedo parentale e per l’interruzione di gravidanza:

  • coltivatrici dirette, colone, mezzadre e imprenditrici agricole a titolo principale: euro 33,19, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera 2002 per gli operai agricoli a tempo indeterminato; il riferimento vale per nascite avvenute nel 2003, anche se il periodo indennizzabile è iniziato nel 2002;
  • artigiane: euro 34,02, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera 2003 per la qualifica di impiegato dell’artigianato;
  • commercianti: euro 29,81, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera 2003 per la qualifica di impiegato del commercio.

Gestione separata: maternità e paternità

Per gli iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi, il minimale di reddito per il 2003 è fissato in euro 12.590,00. In base a tale parametro:

  • il contributo annuo del 14%, comprensivo dell’aliquota dello 0,5% per tutela di maternità, ANF e malattia, è pari a euro 1.762,60;
  • il contributo mensile è pari a euro 146,88;
  • il diritto alla prestazione resta subordinato all’accredito di 3 contributi mensili nei 12 mesi che precedono i 2 mesi anteriori al parto.

Gestione separata: malattia in caso di degenza ospedaliera

Per l’indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera dei soggetti iscritti alla gestione separata, la circolare richiama i criteri della circolare n. 147/2001 e precisa che, per degenze iniziate nel 2003, il massimale contributivo è pari a euro 80.391,00. Dividendo tale importo per 365 si ottiene la base giornaliera di euro 220,25 su cui applicare le percentuali previste in relazione alla contribuzione accreditata nei 12 mesi precedenti il ricovero.

L’indennità giornaliera è pari a:

  • euro 17,62 con accrediti contributivi da 3 a 4 mesi;
  • euro 26,43 con accrediti contributivi da 5 a 8 mesi;
  • euro 35,24 con accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.

Per il 2003 il limite di reddito per beneficiare della prestazione è pari a euro 54.954,90, corrispondente al 70% del massimale 2002. La circolare ribadisce che per il numero dei contributi da accreditare si applica il criterio del versamento di euro 146,88 per ogni contributo mensile. Viene inoltre chiarito che, in caso di ricoveri avvenuti durante un periodo indennizzabile per maternità, spetta esclusivamente la prestazione di maternità, salva la differenza a titolo di malattia se il trattamento di maternità non copre integralmente la degenza ospedaliera. Gli stessi criteri si applicano anche ai casi in cui il lavoratore non sia più iscritto alla gestione separata al momento dell’evento, fermo restando il requisito contributivo minimo e il limite di reddito.

Assegni di maternità dei Comuni

Per nascite, affidamenti preadottivi e adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003, l’assegno di maternità concesso dai Comuni, ai sensi dell’art. 74 del D.Lgs. 151/2001, è stato aggiornato in relazione all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari al 2,4%.

Gli importi sono:

  • assegno di maternità in misura intera: euro 271,56 mensili, per complessivi euro 1.357,80;
  • ISE per nuclei familiari con tre componenti: euro 28.308,42.

Assegno di maternità dello Stato

Per le nascite del 2003 e per gli affidamenti preadottivi e le adozioni con ingresso in famiglia avvenuto nel 2003, l’assegno di maternità dello Stato, di cui all’art. 75 del D.Lgs. 151/2001, è pari a euro 1.671,76 in misura intera, sempre considerando l’incremento ISTAT del 2,4%.

Limiti di reddito per il congedo parentale

Ai fini dell’indennità del 30% prevista dall’art. 34, comma 3, del D.Lgs. 151/2001 per i periodi ulteriori di congedo parentale rispetto a quelli indicati nei commi 1 e 2 dell’art. 32, la circolare richiama il decreto del 20 novembre 2002 che ha fissato in via previsionale il valore dell’importo annuo del trattamento minimo pensionistico per il 2003 in euro 5.227,56.

Ne consegue che:

  • il limite di reddito individuale per avere diritto all’indennità del 30% è pari a euro 13.068,90;
  • tale importo deriva da due volte e mezzo il trattamento minimo annuo (euro 5.227,56 x 2,5).

La circolare precisa che il valore è provvisorio e si riserva di comunicare quello definitivo qualora dovesse risultare diverso.

Allegato con le retribuzioni provinciali

È allegata la tabella delle retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli a tempo determinato valide per l’anno 2002, suddivise per provincia. L’allegato costituisce il riferimento operativo richiamato dalla circolare per le ipotesi in cui le prestazioni previdenziali e assistenziali devono essere calcolate su base provinciale.

Punti principali

Salari medi e convenzionali per malattia, maternità e tubercolosi

La circolare indica gli importi giornalieri o convenzionali da utilizzare per le prestazioni di malattia, maternità e tubercolosi riferite a periodi di paga compresi nell’anno 2003. Precisa che, per la tubercolosi, tali criteri valgono solo per i primi 180 giorni di assistenza e per i soggetti aventi diritto all’indennità di malattia; per gli altri casi resta ferma la misura fissa.

Soci di cooperative ex DPR 602/1970

Per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi di cui all’art. 4 del DPR 602/1970, a seguito della riforma avviata dal D.Lgs. 423/2001, dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2006 si applica il progressivo innalzamento della retribuzione imponibile. Per il 2003 la retribuzione giornaliera rilevante ai fini delle prestazioni è fissata in euro 29,66, da applicare agli eventi insorti dal 1° febbraio 2003, salvo il caso di rapporto sorto nel gennaio 2003.

Operai agricoli a tempo determinato

Per gli operai agricoli a tempo determinato, se la contrattazione provinciale prevede una retribuzione pari o inferiore al salario medio convenzionale valido nella provincia per il 1996, le prestazioni continuano a essere calcolate su quei salari medi convenzionali del 1996. Se invece la retribuzione contrattuale è superiore alla convenzionale provinciale 1996, le prestazioni vanno calcolate sulle retribuzioni effettivamente corrisposte.

Compartecipanti familiari e piccoli coloni

Per compartecipanti familiari e piccoli coloni continuano ad applicarsi i salari medi convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia ai sensi dell’art. 28 del DPR 488/1968. La circolare richiama i valori 2002, utilizzabili in via temporanea e salvo conguaglio anche per le prestazioni riferite all’anno 2003 fino all’emanazione dei nuovi importi.

Lavoratori italiani all’estero in Paesi extracomunitari

Il Decreto 13 gennaio 2003 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha determinato le retribuzioni convenzionali per il 2003 dei lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari per le assicurazioni obbligatorie non coperte da accordi di sicurezza sociale. Tali retribuzioni sono richiamate anche ai fini della liquidazione delle prestazioni di malattia, maternità e tubercolosi, ma verranno pubblicate in una circolare separata.

Lavoratrici domestiche e familiari

Per le lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari, ai fini dell’indennità di maternità, devono essere utilizzate dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 le retribuzioni convenzionali orarie indicate dalla circolare: euro 5,59 fino a euro 6,30 di retribuzione oraria effettiva; euro 6,30 oltre euro 6,30 fino a euro 7,69; euro 7,69 oltre euro 7,69; euro 4,07 per rapporti con orario superiore a 24 ore settimanali.

Lavoratrici autonome

Per coltivatrici dirette, colone, mezzadre e imprenditrici agricole a titolo principale l’importo di riferimento è euro 33,19, con riferimento alle nascite avvenute nel 2003 anche se il periodo indennizzabile è iniziato nel 2002. Per le artigiane l’importo è euro 34,02 e per le commercianti euro 29,81, entrambi con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile inizia nel 2003. Tali importi servono per l’indennità dei due mesi precedenti il parto, dei tre mesi successivi, del congedo parentale e dell’interruzione di gravidanza.

Gestione separata: maternità, paternità e malattia

Per gli iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi, il minimale di reddito 2003 è pari a euro 12.590,00. Su tale base il contributo annuo del 14%, comprensivo dell’aliquota dello 0,5% per maternità, ANF e malattia, è pari a euro 1.762,60, con contributo mensile di euro 146,88. Il diritto alla prestazione resta subordinato all’accredito di 3 contributi mensili nei 12 mesi che precedono i 2 mesi prima del parto.

Gestione separata: degenza ospedaliera

Per la malattia in caso di degenza ospedaliera, per il 2003 l’indennità si calcola su euro 220,25, ottenuti dividendo il massimale contributivo di euro 80.391,00 per 365. Le somme giornaliere sono: euro 17,62 con accrediti da 3 a 4 mesi, euro 26,43 da 5 a 8 mesi, euro 35,24 da 9 a 12 mesi. Il limite di reddito per aver diritto alla prestazione è euro 54.954,90. Si richiama inoltre che, in caso di ricovero durante un periodo indennizzabile per maternità, è dovuta solo la prestazione di maternità, salvo eventuale differenza per malattia se la maternità non copre integralmente la degenza.

Assegni di maternità dei Comuni

Per nascite, affidamenti preadottivi e adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003, l’assegno di maternità comunale è pari a euro 271,56 mensili per un totale di euro 1.357,80. L’indicatore della situazione economica (ISE) per nuclei di tre componenti è fissato in euro 28.308,42, in relazione all’incremento ISTAT del 2,4%.

Assegno di maternità dello Stato

Per le nascite del 2003, nonché per affidamenti preadottivi e adozioni con ingresso in famiglia nel 2003, l’assegno di maternità dello Stato è pari a euro 1.671,76 in misura intera, tenuto conto dell’incremento ISTAT del 2,4%.

Congedo parentale: limite di reddito

Ai fini dell’indennità del 30% per i periodi ulteriori di congedo parentale previsti dall’art. 34, comma 3, del D.Lgs. 151/2001, il valore provvisorio dell’importo annuo del trattamento minimo pensionistico per il 2003 è fissato in euro 5.227,56. Il diritto sussiste se il reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo tale importo, cioè euro 13.068,90. La circolare precisa che il valore è provvisorio e potrà essere aggiornato.

Allegato con retribuzioni provinciali per operai agricoli a tempo determinato

È allegata la tabella con le retribuzioni medie giornaliere per ciascuna provincia valide per l’anno 2002, da utilizzare come riferimento per la disciplina delle prestazioni agricole richiamate dalla circolare. L’allegato riporta i valori provinciali puntuali, da Agrigento a Verbano-Cusio-Ossola.

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