Circolare numero 66 del 27-3-2003
SOMMARIO: Effettuazione da parte dell’Istituto di accertamenti sanitari concernenti residenti in Italia aventi diritto a prestazioni a carico di Istituzioni austriache e lussemburghesi in caso di perdita dell’autosufficienza. Norme che regolano il rimborso degli accertamenti sanitari effettuati dall’INPS per conto di Enti o Istituzioni estere. Accordo di rinuncia ai rimborsi delle spese sostenute stipulato con la Francia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina la collaborazione dell’INPS con le istituzioni competenti di Austria e Lussemburgo per effettuare, in Italia, visite e perizie mediche su soggetti residenti nel Paese. Le sedi territorialmente competenti devono svolgere gli accertamenti anche se gli interessati non sono assicurati INPS, con successivo raccordo tramite la Sede di Bolzano per l’Austria e direttamente con l’istituzione lussemburghese per il Lussemburgo. Sono inoltre richiamate le regole sui rimborsi dovuti all’INPS per tali prestazioni e i riferimenti tariffari e fiscali applicabili ai medici incaricati.
Accertamenti sanitari per Austria e Lussemburgo da parte delle sedi INPS italiane
Accertamenti sanitari per Austria e Lussemburgo
La circolare definisce le modalità con cui le strutture periferiche dell’INPS devono collaborare con le istituzioni competenti di Austria e Lussemburgo per l’esecuzione, in Italia, di visite e perizie mediche su soggetti residenti nel territorio nazionale. L’intervento riguarda casi limitati, ma richiede una procedura organizzata per la trasmissione delle richieste, la compilazione della documentazione sanitaria e il successivo rimborso delle prestazioni rese.
Collaborazione con l’Austria
Per l’Austria, la collaborazione nasce dall’obbligo, conseguente alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea nella causa C-215/99, Jauch, di corrispondere l’assegno di assistenza anche agli aventi diritto residenti all’estero. La Confederazione delle Istituzioni di sicurezza sociale austriache ha chiesto quindi di svolgere in Italia gli accertamenti sanitari sui beneficiari residenti nel Paese.
Le linee procedurali stabilite prevedono che:
- le visite siano eseguite dalla sede INPS territorialmente competente in base alla residenza dell’interessato, anche se non assicurato presso l’Istituto;
- le richieste siano normalmente indirizzate alla Sede di Bolzano, competente per la quasi generalità dei casi;
- se la domanda non rientra nella competenza della Sede di Bolzano, questa la inoltri alla sede territorialmente competente, trasmettendo anche il questionario austriaco tradotto in italiano;
- la sede competente esegua la visita e trasmetta il fascicolo alla Sede di Bolzano, che mantiene i rapporti con l’organismo austriaco.
Le visite sono rimborsate dall’Organismo austriaco.
Collaborazione con il Lussemburgo
Per il Lussemburgo, la circolare richiama l’entrata in vigore, dal 1° gennaio 1999, dell’assicurazione contro il rischio di perdita dell’autosufficienza, che tutela tutti gli iscritti all’assicurazione malattia lussemburghese indipendentemente dalla residenza. Le autorità lussemburghesi hanno chiesto all’Italia di effettuare, per i residenti in Italia, le visite mediche necessarie a verificare l’autonomia funzionale degli interessati.
Anche in questo caso la soluzione organizzativa concordata con il Ministero della Salute prevede l’affidamento delle perizie alle strutture periferiche INPS, che curano anche il collegamento con l’istituzione lussemburghese competente. Gli accertamenti devono essere svolti dalla sede INPS competente per territorio in base alla residenza dell’interessato, anche se non assicurato presso l’Istituto. I sanitari devono compilare il referto medico e il questionario di valutazione dell’autonomia funzionale predisposto dal Lussemburgo, utilizzando la traduzione italiana allegata e tenendo conto delle raccomandazioni per le visite effettuate fuori dal Lussemburgo.
Rimborsi e criteri economici
La circolare precisa che, per le attività di accertamento sanitario o medico-legale svolte su assicurati ai sensi della normativa comunitaria o su cittadini residenti in Italia su richiesta di enti o istituzioni estere, l’INPS ha diritto al rimborso da parte degli organismi richiedenti. I rimborsi devono essere calcolati secondo i criteri generali già fissati dalla circolare n. 1032 Prs. - n. 269 Rg./226 del 13 dicembre 1973 e secondo i tariffari della circolare n. 79 del 28 marzo 1990, aggiornati dalla circolare n. 180 del 28 settembre 1999 in base al D.M. Sanità 22 luglio 1996 e ai successivi aggiornamenti derivanti da delibere regionali.
Trattamento dei medici incaricati
Ai medici che effettuano gli accertamenti medico-legali o le indagini specialistiche collegate si applicano, per analogia, anche i contenuti della circolare n. 232 del 22 novembre 1996 per quanto riguarda profili fiscali e rimborsi.
Riferimenti ulteriori
La circolare richiama infine il messaggio allegato n. 184 del 17 agosto 2000, relativo all’accordo tra le autorità italiane e francesi del 28 giugno 2000 sulla rinuncia al rimborso delle spese per accertamenti sanitari.
Punti principali
Austria: collaborazione per l’assegno di assistenza
A seguito della sentenza della Corte di Giustizia UE nella causa C-215/99, Jauch, l’Austria deve corrispondere l’assegno di assistenza anche agli aventi diritto residenti all’estero. Per questo la Confederazione delle Istituzioni di sicurezza sociale austriache ha chiesto all’Italia di collaborare per gli accertamenti sanitari dei beneficiari residenti in Italia. Le perizie mediche sono affidate alle strutture periferiche INPS; le richieste sono di regola indirizzate alla Sede di Bolzano, che cura il raccordo con l’organismo austriaco.
Austria: procedura operativa
Le visite, che saranno rimborsate dall’organismo austriaco, devono essere effettuate dalla sede INPS territorialmente competente in base alla residenza dell’interessato, anche se non assicurato presso l’Istituto. Se la domanda non è di competenza della struttura destinataria iniziale, la Sede di Bolzano la inoltra alla sede di residenza, trasmettendo di volta in volta anche il questionario austriaco tradotto in italiano allegato alla circolare. La sede competente esegue la visita e trasmette il fascicolo alla Sede di Bolzano per i successivi rapporti con l’ente austriaco.
Lussemburgo: assicurazione per perdita dell’autosufficienza
Dal 1° gennaio 1999 è entrata in vigore in Lussemburgo l’assicurazione contro il rischio di perdita dell’autosufficienza, che copre tutti gli iscritti all’assicurazione malattia lussemburghese a prescindere dalla residenza. Le autorità lussemburghesi hanno chiesto la collaborazione dell’Italia per effettuare ai residenti in Italia le visite mediche necessarie ad accertare l’autonomia funzionale dei soggetti interessati.
Lussemburgo: organizzazione degli accertamenti
Analogamente a quanto previsto per l’Austria, le perizie mediche sono affidate alle strutture periferiche dell’INPS, d’intesa con il Ministero della Salute, tenuto conto del numero limitato dei casi. Gli accertamenti devono essere svolti dalla sede INPS competente per territorio in base alla residenza dell’interessato, anche se questi non risulta assicurato presso l’Istituto. Le sedi curano anche il collegamento con l’istituzione lussemburghese competente.
Lussemburgo: documentazione sanitaria
I sanitari incaricati devono compilare il referto medico e il questionario di valutazione dell’autonomia funzionale predisposto dal Lussemburgo. La circolare richiama la traduzione italiana del questionario e le raccomandazioni da seguire per le visite effettuate al di fuori del Lussemburgo, entrambe allegate al testo.
Rimborsi e trattamento economico
Per le attività di accertamento sanitario o medico-legale svolte su assicurati ai sensi della normativa comunitaria o su cittadini residenti in Italia su richiesta e per conto di enti o istituzioni estere, l’INPS ha diritto al rimborso da parte degli organismi esteri. I rimborsi devono essere determinati secondo i criteri generali della circolare n. 1032 Prs. - n. 269 Rg./226 del 13 dicembre 1973 e secondo i tariffari di cui alla circolare n. 79 del 28 marzo 1990, aggiornati dalla circolare n. 180 del 28 settembre 1999 in base al D.M. Sanità 22 luglio 1996 e agli eventuali aggiornamenti derivanti da delibere regionali.
Aspetti fiscali dei medici incaricati
Ai medici che eseguono gli accertamenti medico-legali o svolgono le relative indagini specialistiche si applicano, per analogia, anche gli ulteriori contenuti della circolare n. 232 del 22 novembre 1996 in materia di aspetti fiscali e rimborsi.
Richiamo ad accordi con altri Stati
La circolare richiama infine il messaggio allegato n. 184 del 17 agosto 2000, relativo all’accordo tra Italia e Francia del 28 giugno 2000 sulla rinuncia al rimborso delle spese per accertamenti sanitari.
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