Circolare numero 65 del 27-3-2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le modalità di riduzione dell'assegno sociale per i titolari ricoverati in istituti o comunità con retta a carico, totale o parziale, di enti pubblici, in attuazione dell'art. 3, comma 7, della legge n. 335/1995. Conferma la riduzione del 50% nei casi di retta totalmente a carico di enti pubblici e disciplina i casi di concorso dell'interessato o dei familiari, con assegno intero o ridotto del 25% a seconda dell'entità della quota pagata. Viene inoltre richiesto di produrre documentazione dell'istituto o della comunità e annunciato l'aggiornamento delle procedure interne delle sedi INPS.
Decreto 13 gennaio 2003 sull'assegno sociale per ricoverati in istituti o comunità con retta a carico di enti pubblici
Assegno sociale per ricoverati in istituti o comunità con retta a carico di enti pubblici
La circolare INPS n. 65 del 27 marzo 2003 fornisce le istruzioni applicative del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 gennaio 2003 in materia di assegno sociale spettante ai titolari ricoverati in istituti o comunità con retta a carico di enti pubblici. Il provvedimento si inserisce nel quadro dell'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha introdotto l'assegno sociale dal 1° gennaio 1996 e demandato a un decreto ministeriale la disciplina delle modalità di corresponsione e delle riduzioni in caso di ricovero.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama il comma 6 dell'art. 3 della legge n. 335/1995, che ha sostituito la pensione sociale e le relative maggiorazioni con l'assegno sociale, e il comma 7 del medesimo articolo, che prevede un decreto ministeriale per definire:
- le modalità e i termini di presentazione delle domande;
- gli obblighi di comunicazione dell'interessato sulle condizioni familiari e reddituali;
- la misura della riduzione dell'assegno, fino a un massimo del 50%, nei casi di ricovero in istituti o comunità con retta a carico di enti pubblici.
Il decreto ministeriale previsto dalla norma è stato emanato il 13 gennaio 2003 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 2003.
Misura dell'assegno sociale nei casi di ricovero
L'art. 1 del decreto disciplina la percentuale di riduzione dell'assegno sociale in relazione alla retta di ricovero:
- retta totalmente a carico di enti pubblici: l'assegno sociale è corrisposto nella misura ridotta del 50%;
- retta parzialmente a carico dell'interessato o dei familiari:
- se la quota a loro carico è pari o superiore al 50% dell'assegno sociale, l'assegno spetta in misura intera;
- se la quota a loro carico è inferiore al 50% dell'assegno sociale, l'assegno spetta con riduzione del 25%.
La circolare evidenzia che la disciplina opera in funzione dell'effettivo concorso alla spesa di ricovero e consente quindi una determinazione differenziata della prestazione.
Documentazione da acquisire
Per applicare correttamente la misura dell'assegno, l'interessato deve presentare una documentazione idonea rilasciata dall'istituto o dalla comunità presso cui è ricoverato. Tale documentazione deve attestare:
- l'esistenza del contributo a carico di enti pubblici;
- l'entità dell'eventuale contributo a carico dell'interessato o dei familiari;
- il periodo di ricovero;
- l'importo mensile corrisposto.
La documentazione è necessaria sia per confermare la riduzione del 50% nei casi di retta interamente pubblica, sia per determinare se spetti la misura intera o la riduzione del 25% quando vi sia partecipazione economica privata.
Indicazioni operative per le sedi
La circolare ricorda che, in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale, gli assegni sociali dei ricoverati con retta a carico di enti pubblici erano già stati liquidati nella misura ridotta del 50%. Tale criterio resta fermo per i casi di retta totalmente pubblica.
Per i casi in cui la retta sia condivisa dall'interessato o dai familiari, le sedi devono acquisire la documentazione attestante il pagamento mensile e l'entità della quota sostenuta. In base a tale verifica:
- se la quota privata è inferiore al 50% dell'assegno sociale, la prestazione va ridotta del 25%;
- se la quota privata è pari o superiore al 50% dell'assegno sociale, la prestazione spetta per intero.
In tali ipotesi le sedi devono procedere alla ricostituzione dell'assegno sociale.
Aggiornamento delle procedure
L'INPS informa che le procedure informatiche necessarie all'attuazione delle nuove disposizioni sono in fase avanzata di predisposizione e saranno rilasciate con successivo messaggio. Inoltre, a ogni sede sarà trasmesso l'elenco delle prestazioni per le quali, dal 1996 in poi, risultano memorizzati periodi di ricovero, al fine di consentire gli adeguamenti necessari.
Punti principali
Presupposto normativo e finalità del decreto
La circolare richiama l'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha sostituito la pensione sociale con l'assegno sociale dal 1° gennaio 1996 e ha demandato a un decreto ministeriale la definizione delle modalità di presentazione delle domande, degli obblighi informativi e della riduzione dell'assegno nei casi di ricovero con retta a carico di enti pubblici.
Contenuto del decreto del 13 gennaio 2003
Il decreto ministeriale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 2003, stabilisce che il titolare di assegno sociale ricoverato in istituti o comunità con retta totalmente a carico di enti pubblici percepisce l'assegno in misura ridotta del 50%. Se la retta è solo parzialmente a carico dell'interessato o dei familiari, l'assegno è corrisposto per intero quando la quota a loro carico è pari o superiore al 50% dell'assegno sociale, oppure con riduzione del 25% quando tale quota è inferiore al 50%.
Documentazione richiesta
Per ottenere l'assegno sociale nella misura prevista, l'interessato deve presentare idonea documentazione rilasciata dall'istituto o dalla comunità presso cui è ricoverato, attestante sia l'esistenza sia l'entità del contributo a carico di enti pubblici e dell'eventuale quota a carico dell'interessato o dei familiari, con indicazione del periodo e dell'importo mensile corrisposto.
Indicazioni operative per le sedi INPS
La circolare precisa che, nelle more del decreto, gli assegni sociali erano già stati erogati con riduzione del 50% nei casi di ricovero a carico di enti pubblici; tale misura resta valida per i casi di retta totalmente pubblica. Per i casi di concorso dell'interessato o dei familiari, le sedi devono acquisire la documentazione e procedere alla ricostituzione dell'assegno sociale, applicando il 25% di riduzione o il pagamento integrale secondo la quota sostenuta privatamente.
Aggiornamento delle procedure informatiche
L'INPS comunica che le procedure applicative sono in fase avanzata di predisposizione e saranno rese disponibili con successivo messaggio. Inoltre, a ciascuna sede sarà fornito l'elenco delle prestazioni per le quali, dal 1996 in poi, risultano memorizzati periodi di ricovero.
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