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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 143 del 07/03/2024

Provvedimento del 7 marzo 2024

Garante Privacy143

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha esaminato il reclamo di un interessato che chiedeva a Google LLC la rimozione dai risultati di ricerca, associati al proprio nome, di diversi URL riferiti a una vicenda giudiziaria conclusa con condanna. Dopo aver escluso dalla valutazione gli URL duplicati e preso atto che alcuni risultati non erano più visualizzati in associazione al nome dell’interessato, l’Autorità ha ritenuto infondata la richiesta di deindicizzazione per i restanti URL, valorizzando la gravità dei fatti, la recente conclusione della vicenda e l’attualità delle notizie giornalistiche. Non sono state disposte misure correttive.

Google LLC: reclamo per deindicizzazione di URL associati al nome del reclamante relativi a una vicenda giudiziaria conclusa

Google LLC e richiesta di deindicizzazione di URL associati a vicenda giudiziaria

Il Garante ha deciso sul reclamo presentato contro Google LLC da un interessato che chiedeva la rimozione dai risultati di ricerca, associati al proprio nome, di una serie di URL relativi a una vicenda giudiziaria conclusa con condanna. Il procedimento trae origine dall’esercizio del diritto all’oblio nei confronti del motore di ricerca e riguarda contenuti giornalistici reperibili online.

Fatti e richieste dell’interessato

L’interessato ha dedotto un pregiudizio alla propria reputazione e alla propria attività professionale per la persistente reperibilità in rete di articoli riferiti a fatti risalenti nel tempo e non più attuali alla luce della definizione del procedimento penale. Ha evidenziato che alcune notizie riportavano una propria foto segnaletica e ha sostenuto che l’interesse pubblico alla conoscenza dei fatti non fosse più attuale, anche perché la vicenda si era conclusa e le informazioni disponibili non risultavano aggiornate.

Riscontro di Google e contraddittorio

Google ha preliminarmente osservato che gli URL indicati da 25 a 33 erano duplicati di altri già elencati nel reclamo e quindi andavano espunti. Ha poi dichiarato che gli URL indicati con i numeri 2, da 5 a 8, da 10 a 14, 17, 20 e 22 non risultavano visualizzati tra i risultati di ricerca associati al nome del reclamante, ritenendo pertanto non necessaria alcuna azione. Per i restanti URL, tra cui 1, 3, 4, 9, 15, 16, 18, 19, 21, 23 e 24, ha negato la deindicizzazione, valorizzando la gravità delle condotte, la recente conclusione della vicenda e la natura giornalistica dei contenuti.

L’interessato ha contestato in parte tali affermazioni, sostenendo che alcuni URL, in particolare i numeri 5, 11, 12, 13 e 14, erano ancora reperibili in associazione al suo nome e cognome. Ha inoltre richiamato i criteri delle Linee guida n. 5/2019 dell’EDPB, affermando che la valutazione non può essere fondata sul solo decorso del tempo.

Competenza e quadro normativo

Il Garante ha ricordato che, per effetto delle attività svolte in ambito europeo, a Google LLC si applica il principio di stabilimento di cui all’art. 3, par. 1, GDPR. Ha altresì rilevato che il trattamento è gestito direttamente da Google LLC anche per il territorio UE, con sede negli Stati Uniti, circostanza che radica la competenza dell’Autorità italiana a decidere i reclami proposti con riferimento al territorio nazionale ai sensi dell’art. 55, par. 1, GDPR.

Nel merito della domanda di deindicizzazione, l’Autorità ha richiamato il diritto all’oblio e la necessità di valutare, oltre al decorso del tempo, anche gli ulteriori criteri indicati nelle Linee guida del WP29 del 26 novembre 2014 e nelle Linee guida EDPB n. 5/2019 del 7 luglio 2020, alla luce degli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, GDPR.

Valutazione sul diritto all’oblio

Il Garante ha rilevato che i contenuti oggetto di richiesta riguardavano una vicenda conclusa con condanna dell’interessato, avvenuta in epoca molto recente rispetto alla decisione. Ha dato rilievo al fatto che la quasi totalità degli articoli riportasse notizie aggiornate sulla vicenda giudiziaria, compresa l’avvenuta condanna, elemento che consente di attualizzare anche i pezzi meno recenti.

L’Autorità ha inoltre valorizzato:

  • la particolare gravità dei fatti contestati e le modalità della loro commissione;
  • il breve lasso di tempo trascorso sia dai fatti sia dalla conclusione del procedimento;
  • l’attualità delle informazioni presenti negli articoli;
  • l’irrilevanza, nel caso concreto, dell’argomento relativo alle immagini che ritrarrebbero l’interessato, poiché tali immagini non sono state ritenute assimilabili, per caratteristiche, alle foto segnaletiche richiamate in altri precedenti dell’Autorità.

Alla luce di tali elementi, il Garante ha escluso, allo stato, i presupposti per la deindicizzazione degli URL oggetto di reclamo.

Esito del procedimento

L’Autorità ha preso atto:

  • della duplicazione degli URL da 25 a 33, espunti dalla valutazione;
  • della dichiarata non visualizzazione, nei risultati di ricerca associati al nome del reclamante, degli URL indicati da Google come non più reperibili;
  • della contestazione dell’interessato solo per alcuni URL, comunque esaminati dall’Autorità per prudenza e per evitare effetti di eventuali variazioni dei risultati durante il procedimento.

Con provvedimento ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), GDPR, il Garante ha quindi dichiarato infondato il reclamo nei confronti dei restanti URL, inclusi quelli sui quali le parti avevano fornito indicazioni contrastanti circa la persistente reperibilità.

Opposizione

Il provvedimento indica la possibilità di opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011, entro trenta giorni dalla comunicazione, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Punti principali

Oggetto del reclamo

L’interessato ha chiesto al Garante di ordinare a Google LLC la rimozione dai risultati di ricerca, associati al proprio nominativo, di alcuni URL riferiti a una vicenda giudiziaria conclusa con sentenza di condanna. Ha lamentato un pregiudizio alla reputazione e alla vita professionale per la persistente reperibilità online di contenuti non aggiornati e contenenti anche una propria foto segnaletica.

Posizioni delle parti

Google ha distinto tra URL duplicati e URL effettivamente rilevanti. Ha dichiarato che diversi collegamenti non risultavano più visualizzati nei risultati di ricerca associati al nome del reclamante e, per gli altri, ha negato la sussistenza dei presupposti per la deindicizzazione, richiamando la gravità dei fatti, la recente vicenda e la natura giornalistica dei contenuti. L’interessato ha contestato la non reperibilità di alcuni URL e ha insistito sull’applicazione dei criteri delle linee guida europee sul diritto all’oblio.

Valutazione del Garante

L’Autorità ha considerato applicabile il Regolamento ai trattamenti effettuati da Google LLC e ha ritenuto la propria competenza ai sensi dell’art. 55, par. 1, GDPR. Ai fini del diritto all’oblio ha richiamato gli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, GDPR, nonché le Linee guida WP29 del 26 novembre 2014 e le Linee guida EDPB n. 5/2019 del 7 luglio 2020. Ha ritenuto che la gravità dei fatti, la loro recentissima conclusione e l’attualità delle notizie pubblicate escludessero, allo stato, i presupposti per la deindicizzazione.

Esito

Il Garante ha preso atto della duplicazione di alcuni URL e della non reperibilità di altri nei risultati di ricerca associati al nome del reclamante. Per i restanti URL, inclusi quelli contestati sulla perdurante reperibilità, ha dichiarato infondato il reclamo.

Come è indicizzato

Materiediritto all'obliomotori di ricercadeindicizzazionedati giudiziaridiritti dell'interessato

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