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Sentenza

Sentenza n. 132/2026 - Potenza, Sezione 1

per l'annullamento a) della delibera di Giunta Regionale n. 434 del 23.07.2025, comunicata con nota dell’Ufficio Compatibilità Ambientale prot. n. 0175685 del 25.07.2025 e pubblicata sul BUR Basilicata n. 42 del 01.08.2025, recante Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ex art 27-bis D.lgs. n. 152/2006 per l’istanza avanzata in data 31.08.2020 dalla soc. Sinergia GP9 s.r.l. di realizzazione di un Impianto Fotovoltaico di 12,227 MW in loc. Guardiola del Comune di Vietri di Potenza, in uno agli atti di cui è comprensiva, che del pari s’impugnano: a.1) della Determina dell’Ufficio Energia prot. 0134716 del 09.06.2025, recante parere favorevole con prescrizioni alla costruzione ed esercizio dell’impianto fotovoltaico con effetti di autorizzazione unica ex art. 12 D.lgs. n. 387/2003; a.2) del Giudizio Favorevole di Compatibilità Ambientale di cui al rapporto istruttorio in all. E alla delibera 434/2025; a.3) del Verbale della terza seduta della Conferenza di Servizi del 26.06.2024, in uno ai pareri in essa acquisiti ed espressi, se ed in quanto lesivi; a.4) della Relazione del Dirigente dell’Ufficio Compatibilità Ambientale del 18.06.2025 in all. D alla delibera 434/2025; b) di tutti gli atti presupposti ed in particolare: - della nota dell’Ufficio Compatibilità Ambientale prot. n. 0133977/23BD del 06.06.2025 e della nota dell’Avvocatura Regionale prot. 0139550/23BE del 13.06.2025 di risposta, in merito ai rilievi sollevati dal Comune di Vietri sulla corretta definizione della Conferenza di Servizi decisoria; - ove occorra e per quanto di ragione, dei verbali di conferenza dei servizi del 09.05.2023 e 17.10.2023, in uno ai relativi pareri in essi acquisiti ed espressi, se ed in quanto lesivi; c) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale.

Giustizia amministrativa202500406

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale per la realizzazione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico di 12,227 MW, unitamente agli atti della conferenza di servizi, alla VIA e all'autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. 387/2003

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione procedente e controinteressata)

Prevale il privato

La controversia

Il Comune ha impugnato il PAUR e gli atti connessi deducendo, in primo luogo, l'illegittimità della conferenza di servizi per la mancata previa definizione di criteri di ponderazione delle posizioni delle amministrazioni partecipanti, per la conclusione dei lavori con un mero orientamento favorevole nonostante alcuni pareri mancanti e per l'illegittima acquisizione di pareri successivi. In secondo luogo, ha sostenuto che il procedimento avrebbe dovuto essere disciplinato dall'art. 12 d.lgs. 387/2003, anziché dall'art. 27-bis d.lgs. 152/2006, con diversa individuazione dell'ufficio procedente e immediata attivazione della VIA. Con il terzo motivo ha lamentato l'omessa adeguata considerazione delle posizioni dissenzienti del Comune e dell'Ufficio Geologico regionale. Con il quarto motivo ha contestato la mancata approvazione di misure di compensazione e miglioramento ambientale in favore dei Comuni interessati. La controinteressata ha eccepito anche l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione e interesse, abuso del diritto e venire contra factum proprium, in ragione della partecipazione del Comune soltanto alla prima seduta senza espressione di un parere definitivo; il TAR ha ritenuto di poter prescindere dall'esame dell'eccezione, respingendo il ricorso nel merito.

La decisione

Il TAR ha respinto tutti i motivi. Quanto alla conferenza di servizi, ha affermato che l'art. 14-ter, comma 7, l. 241/1990 prevede un giudizio qualitativo di prevalenza sulle posizioni effettivamente espresse, rimesso alla discrezionalità valutativa dell'amministrazione procedente, e non impone criteri quantitativi o parametri astratti predeterminati, ferma la necessità di una motivazione adeguata. Ha ritenuto legittima la conclusione della terza seduta come orientamento favorevole, poiché dal verbale emergeva l'intenzione di definire positivamente il procedimento e la quasi totalità delle amministrazioni aveva espresso assenso o non aveva formalizzato un dissenso motivato. Le richieste istruttorie e le prescrizioni successive non hanno viziato il procedimento, poiché le perplessità possono essere superate nel dinamico svolgimento della conferenza e la Soprintendenza non aveva espresso un dissenso ostativo. Il dissenso dell'Ufficio Geologico non aveva valore di veto, essendo recessivo nel giudizio di prevalenza e risultando comunque recepito mediante prescrizioni nel provvedimento finale. Quanto al Comune, il TAR ha rilevato che esso non aveva espresso un formale dissenso definitivo, non aveva partecipato alle sedute successive né contestato tempestivamente il verbale conclusivo; il suo silenzio ha quindi consentito di considerare acquisito l'assenso senza condizioni ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, l. 241/1990. La richiesta di riapertura della conferenza, presentata soltanto nel marzo 2025, è stata ritenuta tardiva. Il secondo motivo è stato respinto perché il procedimento ex art. 27-bis d.lgs. 152/2006 può comprendere il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi necessari, incluso quello ex art. 12 d.lgs. 387/2003; non è stata dimostrata alcuna concreta rilevanza viziante della diversa individuazione del procedimento o dell'ufficio procedente. Il terzo motivo è stato respinto per le medesime ragioni: non vi era un dissenso formale del Comune e quello dell'Ufficio Geologico non era ostativo, essendo stato considerato attraverso prescrizioni. Anche il quarto motivo è stato respinto, poiché la società si era impegnata a realizzare attività e iniziative con ricadute positive sul territorio comunale, in adesione alla richiesta dell'Ufficio Energia. Il Comune è stato condannato al pagamento di 3.000 euro oltre accessori in favore della controinteressata.

Norme richiamate

  • art. 14-ter, comma 7, l. 241/1990

    Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

    La conferenza di servizi decide sulla base delle posizioni prevalenti secondo un criterio qualitativo e discrezionale; l'assenza di partecipazione o di una posizione formalmente espressa, nonché il dissenso non motivato, comportano l'acquisizione dell'assenso senza condizioni. Le singole amministrazioni non dispongono di un potere di veto.

  • art. 14-bis l. 241/1990

    La scansione dei termini della conferenza di servizi impedisce la riapertura tardiva del procedimento da parte dell'amministrazione che non abbia tempestivamente espresso una posizione.

  • art. 27-bis d.lgs. 152/2006

    La determinazione motivata conclusiva della conferenza costituisce il PAUR e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto.

  • art. 12 d.lgs. 387/2003

    L'autorizzazione unica per l'impianto fotovoltaico può essere ricompresa nel PAUR adottato ai sensi dell'art. 27-bis d.lgs. 152/2006; la pendenza del procedimento secondo tale modulo non determina, di per sé, un vizio invalidante.

  • art. 13 l.r. Basilicata n. 8/2012

    Nel caso concreto il motivo relativo alle misure di compensazione è stato respinto in ragione dell'impegno della società a realizzare attività e iniziative con ricadute positive sul territorio comunale.

Massime di principio

  • Nel modulo della conferenza di servizi, il criterio delle posizioni prevalenti previsto dall'art. 14-ter, comma 7, l. 241/1990 è qualitativo e non quantitativo: l'amministrazione procedente deve valutare la consistenza sostanziale degli interessi e delle posizioni espresse, senza essere vincolata da criteri astratti o da una ponderazione numerica predeterminata, fermo l'obbligo di motivare adeguatamente la determinazione conclusiva.
  • Le amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi non dispongono di un potere di veto individuale; anche un dissenso formalmente espresso può essere superato nel giudizio di prevalenza, soprattutto quando le relative esigenze siano recepite mediante prescrizioni nel provvedimento finale.
  • Le richieste istruttorie, le integrazioni progettuali e il superamento delle perplessità iniziali possono intervenire nel dinamico svolgimento della conferenza di servizi e non determinano illegittimità quando risultino coerenti con l'oggetto del procedimento e siano recepiti nell'atto conclusivo mediante prescrizioni o valutazioni favorevoli.
  • L'amministrazione convocata che non partecipi alle sedute della conferenza o non esprima tempestivamente una posizione formale, motivata e pertinente, può vedersi imputato l'assenso senza condizioni ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, l. 241/1990; una richiesta di riapertura formulata dopo la scadenza della scansione procedimentale è tardiva.
  • Il PAUR ex art. 27-bis d.lgs. 152/2006 può comprendere la VIA e gli ulteriori titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, compresa l'autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. 387/2003; la diversa individuazione dell'ufficio procedente non è invalidante in assenza di una concreta lesione sostanziale o di una specifica previsione normativa violata.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàImpianti da fonti rinnovabiliConferenza di servizi
RamiAmbienteEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoSilenzio della pubblica amministrazioneDifetto di istruttoria

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