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Sentenza

Sentenza n. 4549/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202508215

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il diniego ministeriale di riconoscimento di un titolo spagnolo di formazione per l’insegnamento di sostegno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ministeri appellanti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il diniego con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva respinto l’istanza di riconoscimento, ai sensi dell’art. 16, comma 1, d.lgs. n. 206/2007, del titolo conseguito in Spagna denominato “Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo che l’assenza di un’attestazione dell’autorità spagnola circa l’abilitazione all’esercizio della professione non fosse, da sola, ostativa al riconoscimento e che l’amministrazione dovesse procedere a una concreta comparazione del percorso formativo, previo parere del Ministero dell’Università e della Ricerca, eventualmente disponendo misure compensative. I Ministeri hanno appellato deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 13 della direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, violazione e falsa applicazione del d.m. 30 settembre 2011, difetto di motivazione, travisamento e violazione dell’art. 115 c.p.c. Hanno sostenuto che il titolo prodotto non fosse una qualifica professionale ufficiale o un titolo di formazione prescritto dalla Spagna per l’accesso alla professione e il suo esercizio, ma un mero attestato di frequenza privo di valore abilitante e ufficiale; inoltre, il percorso sarebbe stato radicalmente difforme dalla formazione italiana, per durata, crediti universitari, tirocinio, modalità di erogazione, accreditamento e natura delle strutture coinvolte.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e, riformando la sentenza del TAR, ha respinto il ricorso originario. Il Collegio ha ritenuto legittimo il diniego ministeriale sotto due profili concorrenti. Anzitutto, il titolo non rientra nel regime generale di riconoscimento previsto dagli artt. 11 e 13 della direttiva 2005/36/CE, poiché non risulta essere un attestato di competenza o un titolo di formazione ufficialmente prescritto dalla Spagna per accedere alla professione di insegnante di sostegno ed esercitarla in tale Stato, ma un titolo non ufficiale e non abilitante. In applicazione dell’art. 13, comma 5, d.m. n. 249/2010, la sola frequenza di un corso di specializzazione sul sostegno non produce comunque in Italia un effetto abilitante. Il giudice ha richiamato la sentenza della Corte di giustizia del 20 novembre 2025, secondo cui gli artt. 45 e 49 TFUE non impongono allo Stato ospitante di prendere in considerazione, nell’esame della domanda di riconoscimento, un titolo di formazione non legalmente riconosciuto nello Stato d’origine e privo di carattere ufficiale. In secondo luogo, il Ministero aveva comunque effettuato una comparazione concreta e motivata tra il percorso estero e quello italiano, rilevando l’assenza dei crediti universitari, del tirocinio professionale nelle scuole, delle caratteristiche proprie della formazione universitaria italiana, dell’accreditamento istituzionale e delle necessarie garanzie qualitative. Il corso, svolto prevalentemente online tramite una piattaforma privata e con attività pratica presso una struttura privata non autorizzata alla formazione degli insegnanti, è stato ritenuto non comparabile con il percorso italiano, che richiede almeno 60 crediti formativi, 300 ore di tirocinio e articolazione per grado scolastico. Le spese del doppio grado sono state compensate in ragione della particolarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 1, d.lgs. n. 206/2007

    Costituisce la base normativa dell’istanza di riconoscimento in Italia del titolo professionale o formativo conseguito in altro Stato membro.

  • artt. 11 e 13 direttiva 2005/36/CE

    Il riconoscimento nel regime generale presuppone che il titolo estero sia un attestato di competenza o un titolo di formazione ufficialmente prescritto dallo Stato d’origine per accedere alla professione ed esercitarla; un mero attestato non ufficiale e non abilitante non è riconoscibile in tale regime.

  • direttiva 2013/55/UE

    La direttiva ha modificato la direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali, applicabile al quadro valutativo richiamato dal giudice.

  • art. 13, commi 1 e 5, d.m. n. 249/2010

    La specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue esclusivamente presso le università; i corsi devono prevedere almeno 60 crediti formativi, almeno 300 ore di tirocinio e articolazione distinta per grado scolastico.

    La formazione italiana per il sostegno presenta requisiti strutturali e qualitativi determinati; la sola frequenza del corso di specializzazione non attribuisce, in Italia, un effetto abilitante.

  • d.m. 30 settembre 2011

    È richiamato quale disciplina italiana dei percorsi formativi per la specializzazione sul sostegno, utilizzata per la comparazione con il percorso estero.

  • artt. 45 e 49 TFUE

    La libertà di circolazione e di stabilimento non impone allo Stato ospitante di riconoscere o prendere in considerazione un titolo di formazione che non sia legalmente riconosciuto nello Stato d’origine e sia privo di carattere ufficiale.

Massime di principio

  • Nel regime generale di riconoscimento delle qualifiche professionali, un titolo conseguito in un altro Stato membro può essere preso in considerazione come qualifica professionale solo se è ufficialmente riconosciuto dallo Stato d’origine ed è prescritto per l’accesso alla professione o per il suo esercizio; un mero attestato di frequenza a un corso privato, privo di valore ufficiale e abilitante, non integra tale presupposto.
  • La libertà di circolazione e di stabilimento non obbliga lo Stato membro ospitante ad attribuire rilevanza professionale a un titolo formativo che nello Stato d’origine non sia legalmente riconosciuto e non abiliti all’esercizio della professione.
  • La sola frequenza di un corso di specializzazione per il sostegno didattico non produce, nell’ordinamento italiano, un effetto abilitante quando la normativa nazionale distingue la specializzazione sul sostegno dall’abilitazione all’insegnamento.
  • Il riconoscimento di una qualificazione estera può essere negato quando l’amministrazione dimostri, con istruttoria concreta e motivazione ragionevole, che il percorso straniero è radicalmente difforme da quello nazionale per requisiti istituzionali, crediti formativi, tirocinio, modalità didattiche, accreditamento e garanzie qualitative.
  • Quando il titolo estero è privo di ufficialità nello Stato d’origine, il diniego può fondarsi già sull’assenza del presupposto necessario per l’applicazione del regime di riconoscimento; resta comunque legittima, ove effettuata, una comparazione concreta tra la formazione estera e quella richiesta dall’ordinamento nazionale.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioReclutamento e abilitazione universitariaMotivazione del provvedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePrimato del diritto UE e disapplicazione

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