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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26370/2021 del 29/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente, inserita nelle liste selettive relative agli incrementi patrimoniali per l'anno 2003, aveva ricevuto un questionario dell'Amministrazione finanziaria in cui le venivano chiesti chiarimenti sulle spese sostenute. In risposta aveva prodotto documentazione volta a dimostrare che una parte delle risorse impiegate proveniva da liberalità dei familiari, consistenti in assegni emessi dal padre con la formula "a me medesimo", autocertificazioni del padre e del coniuge sulle donazioni effettuate in suo favore e una certificazione relativa al TFR maturato, oltre a un atto di compravendita immobiliare. Nonostante ciò, l'Ufficio aveva rideterminato sinteticamente il reddito e notificato avviso di accertamento IRPEF per il 2003. Dopo l'accoglimento in primo grado e la riforma integrale in appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, articolato sotto tre profili: omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c.; falsa applicazione dei d.m. 10 settembre 1992 e 19 novembre 1992, sostenendo che tali fonti avrebbero introdotto presunzioni legali relative superabili con prova contraria; carenza di motivazione della sentenza di appello. In sostanza, la ricorrente sosteneva di avere fornito prova contraria sufficiente a vincere la ricostruzione reddituale sintetica.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo in parte inammissibile e in parte infondato, osservando anzitutto che la doglianza ex art. 360 n. 5 c.p.c. non investiva un vero fatto storico omesso, ma la valutazione della documentazione probatoria e la pretesa illegittimità dell'accertamento, profilo non sindacabile come omesso esame di fatto. Ha poi ritenuto infondata la censura nel merito perché, in tema di accertamento sintetico, la disponibilità di beni-indice integra una presunzione legale relativa di capacità contributiva, superabile solo con prova contraria specifica e concreta sulla provenienza non reddituale delle somme. La CTR, secondo la Cassazione, aveva effettivamente esaminato gli elementi prodotti dalla contribuente, attribuendo correttamente scarso o nullo valore probatorio alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, che non possono essere utilizzate come prova in favore del dichiarante nel processo civile, e ritenendo irrilevante la certificazione TFR perché riferita a un'annualità diversa da quella accertata. La doglianza sulla motivazione è stata respinta perché la sentenza impugnata non presentava vizi di motivazione apparente o mancante, ma un percorso argomentativo comprensibile. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della contribuente alle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134

    consente il ricorso per cassazione solo per omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non permette di censurare la mera valutazione delle prove o delle argomentazioni difensive

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38

    nell'accertamento sintetico legittima la ricostruzione del reddito sulla base di elementi-indice di capacità contributiva e consente al contribuente di fornire prova contraria della provenienza non reddituale delle somme

  • d.m. 10 settembre 1992

    richiamato quale fonte regolativa della disciplina dell'accertamento sintetico, ma la censura relativa alla sua applicazione è stata ritenuta non fondata

  • d.m. 19 novembre 1992

    richiamato quale fonte regolativa dell'accertamento sintetico, senza che ne sia stata accolta una lettura tale da escludere la presunzione legale relativa

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per escludere che il contribuente possa soddisfare l'onere probatorio mediante proprie dichiarazioni favorevoli

  • D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

    la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ha efficacia propria nell'ambito amministrativo, ma non costituisce prova automatica nel processo civile

  • art. 2710 c.c.

    richiamato come eccezione legale alla regola per cui la parte non può costituire prova a proprio favore con proprie dichiarazioni

  • art. 2734 c.c.

    richiamato come ulteriore eccezione legale alla regola generale sull'irrilevanza probatoria delle dichiarazioni favorevoli al dichiarante

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è configurabile solo se il giudice di merito abbia omesso l'esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è invece sufficiente contestare la valutazione delle prove o la mancata adesione alle difese di parte.
  • L'accertamento sintetico del reddito fondato su beni-indice opera come presunzione legale relativa di capacità contributiva: una volta accertata la disponibilità del bene o la spesa indice, l'Ufficio non deve fornire ulteriori prove, mentre incombe sul contribuente dimostrare con elementi concreti la provenienza non reddituale delle somme impiegate.
  • La prova contraria nel redditometro non può limitarsi alla dimostrazione astratta della disponibilità di somme o della mera circolazione di denaro, ma deve evidenziare circostanze sintomatiche dell'effettivo impiego di quelle risorse per far fronte alle spese contestate.
  • Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, pur rilevanti nel procedimento amministrativo, non possono di regola costituire prova a favore del dichiarante nel processo civile o tributario, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.
  • In sede di legittimità, la motivazione della sentenza è censurabile solo nei limiti del "minimo costituzionale": sono rilevanti esclusivamente la mancanza assoluta di motivazione, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o la motivazione perplessa e incomprensibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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