Sentenza del 23/07/2020 n. 15722 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso per cassazione limitatamente al terzo e al quarto motivo, ritenendoli fondati per carenza motivazionale dell'avviso impugnato. Ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha accolto il ricorso originario del contribuente (ossia ha annullato l'atto di riclassamento per difetto di motivazione). Le spese del giudizio sono compensate tra le parti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
impugnazione dell'avviso di accertamento per revisione parziale del classamento e della rendita catastale (L. n. 311/2004, art.1, c.335) relativo a un'unita' immobiliare nella microzona "Roma 3, Trastevere". I ricorrenti deducevano carenza e contraddittorieta' della motivazione, nullita' degli atti presupposti, difetto di istruttoria e mancata comunicazione di documenti rilevanti, errata ripartizione dell'onere della prova, inesistenza di delega comunale all'Agenzia, confusione tra evoluzione generale del mercato e presupposto dello scostamento significativo, omessa indicazione degli immobili-paramentro usati per la comparazione e non omogeneita' degli immobili comparati, nonche' mancata riunione di procedimenti identici. I motivi erano proposti in Cassazione, lamentando la violazione di norme di diritto processuale e catastale e il mancato esame di fatti decisivi.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 335
citato integralmente nei motivi e nella decisione
consente la revisione parziale del classamento per microzone qualora esista uno scostamento significativo tra valore medio di mercato e valore medio catastale; la Corte richiede che l'amministrazione motivi rigorosamente i presupposti fattuali della riclassificazione diffusa e l'incidenza concreta su ciascuna unita' immobiliare
Legge 23 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 336
richiamato in combinato disposto con il comma 335
norma collegata alla materia catastale; distinta dalle fattispecie di classamento non aggiornato o variazioni non denunciate, e non esime pero' l'amministrazione dall'onere motivazionale
Legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 7
richiamato come principio sul diritto di difesa e motivazione
impegna l'amministrazione a motivare gli atti fiscali in modo tale da permettere al contribuente di esercitare il diritto di difesa; questo onere si estende in maniera aggravata nel caso di riclassamenti d'ufficio
Legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 1, 3 e 18
richiamati in relazione al procedimento amministrativo e al diritto di accesso/difesa
sottolineano l'obbligo di trasparenza e di motivazione degli atti amministrativi, rilevante anche per gli avvisi di riclassamento che incidono sui diritti dei contribuenti
Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1998, n. 138, articolo 8
citato come elenco dei parametri estimativi e classificatori
indica i parametri (qualita' urbana, qualita' ambientale della zona, caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unita') che devono essere valutati e richiamati in modo specifico nella motivazione dell'avviso di riclassamento
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articoli 29 e 46
articoli richiamati nel ricorso come norme processuali
riguardano aspetti procedurali della giurisdizione tributaria e delle eccezioni processuali; i ricorrenti li invocano per carenze procedurali e per la mancata riunione di procedimenti analoghi, ma la Corte ha deciso sulla base della specifica carenza motivazionale dell'atto catastale
Codice di procedura civile, articolo 112
citato nel ricorso per omesso esame di fatti decisivi
obbliga il giudice a pronunciarsi su tutti i punti controversi e a motivare le decisioni; la Corte ha ritenuto che la motivazione del CTR fosse insufficiente rispetto ai fatti decisivi contestati
Codice di procedura civile, articolo 360, nn. 3) e 5)
richiamato come parametro di impugnazione per vizio di motivazione e travisamento dei fatti
consente la cassazione delle decisioni per motivazione insufficiente/contraddittoria o per erronea applicazione del diritto; la Corte ha accolto i motivi basati su queste censure
Codice di procedura civile, articolo 384
citato nella decisione per decidere nel merito
consente alla Corte di cassazione di decidere nel merito quando non sono necessari accertamenti aggiuntivi di fatto; la Corte ha emesso decisione di merito favorevole al contribuente
Ordinamento giurisprudenziale e Corte Costituzionale, sentenza n. 249/2017
richiamata per i criteri interpretativi
la Consulta ha riconosciuto la legittimita' della revisione per microzone ma ha enfatizzato l'onere stringente di motivazione circa gli elementi concreti che giustificano la riclassificazione diffusa
Massime di principio
- La revisione parziale del classamento per microzone (L. 311/2004, c.335) comporta un onere motivazionale rigoroso: l'amministrazione deve indicare i presupposti fattuali della revisione e spiegare in che modo gli interventi sulla microzona hanno inciso concretamente sulla singola unita' immobiliare.
- Non e' sufficiente indicare solo lo scostamento medio tra valore di mercato e valore catastale o la mera appartenenza dell'immobile alla microzona: l'avviso deve specificare gli elementi estimativi e comparativi (compresi gli immobili-parametro concretamente utilizzati) e le caratteristiche edilizie e posizionali valutate ai sensi del DPR n.138/1998, art.8.
- La motivazione dell'atto di riclassamento non puo' essere integrata ex post in giudizio dall'amministrazione con argomentazioni non contenute nell'avviso: la Corte richiede che le ragioni siano note 'ex ante' al contribuente.
- Le commissioni tributarie hanno giurisdizione sull'impugnazione degli avvisi di riclassamento individuali; la questione generale della microzonizzazione (atti amministrativi generali) e' rimessa al giudice amministrativo, salvo che l'impugnazione riguardi direttamente l'operazione individuale di attribuzione di rendita.
- Per il contribuente che contesta un riclassamento collettivo e' strategico richiedere nei motivi (e dimostrare) la mancata indicazione dei comparatori, la non omogeneita' degli immobili presi a riferimento e la genericita' della descrizione degli interventi di riqualificazione; tali profili hanno buona probabilita' di successo se la motivazione e' stereotipata.
- Per l'amministrazione, per evitare annullamento, e' opportuno che l'avviso di riclassamento elenchi e documenti gli interventi di riqualificazione della microzona, gli immobili presi a parametro con i relativi dati comparativi e le ragioni tecniche che spiegano l'incidenza sulla singola unita', richiamando esplicitamente i parametri del DPR n.138/1998, art.8.
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