Sentenza n. 413/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento prot. n. -OMISSIS- col quale la Prefettura di Salerno - Area IV - ha negato alla ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione successivo alla mancata instaurazione del rapporto di lavoro stagionale
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, entrata in Italia in forza di un nulla osta per lavoro stagionale richiesto da un’impresa, ha impugnato il provvedimento prefettizio che aveva negato il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, dopo che il promittente datore di lavoro non aveva formalizzato l’assunzione. Ha dedotto, anzitutto, la violazione del diritto al contraddittorio, dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990, dell’art. 1, comma 2-bis, della medesima legge, dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e degli artt. 24 e 97 Cost., lamentando l’omesso preavviso di rigetto. Ha inoltre sostenuto che il permesso per attesa occupazione potesse essere rilasciato anche a chi fosse entrato con nulla osta per lavoro stagionale e non soltanto a chi avesse già instaurato un rapporto di lavoro subordinato successivamente interrotto. Con il secondo motivo ha dedotto il contrasto della disciplina interna con l’art. 22, lett. a), della direttiva 2014/36/UE, con gli artt. 1, 8 e 14 CEDU e con l’art. 2 del d.lgs. n. 286/1998, chiedendo la disapplicazione dell’art. 24, comma 1, ultimo inciso, del T.U. immigrazione e prospettando questioni di legittimità costituzionale. Ha censurato anche gli artt. 42 e 44 del d.l. n. 73/2022, nonché l’istruttoria e la motivazione del provvedimento, deducendo eccesso di potere, disparità di trattamento, violazione dell’affidamento, ragionevolezza, proporzionalità, buona fede e collaborazione. Ha infine sostenuto che la mancata assunzione fosse imputabile esclusivamente al datore di lavoro e non potesse ricadere sulla lavoratrice. La Prefettura ha difeso il diniego rilevando sia la mancata instaurazione di qualsiasi rapporto di lavoro sia l’insufficiente capacità economico-finanziaria dell’impresa richiedente, risultata inattiva.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il permesso di soggiorno per attesa occupazione presupponga l’avvenuta instaurazione di un rapporto di lavoro regolare, successivamente interrotto per causa non imputabile al lavoratore; non può invece essere rilasciato ab origine quando, dopo l’ingresso in Italia, il contratto di lavoro non sia mai stato stipulato. Tale conclusione vale anche, e a maggior ragione, per l’ingresso con nulla osta per lavoro stagionale, che è collegato a un’esigenza temporanea e circoscritta del datore e non consente la permanenza dello straniero quando quell’esigenza venga meno prima dell’assunzione. La necessità della stipula del contratto di soggiorno e del contratto di lavoro serve a evitare l’elusione della disciplina sui flussi programmati, impedendo ingressi fondati su proposte meramente formali e la successiva ricerca autonoma di un diverso impiego al di fuori della procedura autorizzatoria. Il Collegio ha inoltre valorizzato l’ulteriore elemento, non contestato, dell’insufficiente capacità economico-finanziaria del datore di lavoro, ritenendo che la mancanza dei requisiti richiesti per l’ingresso possa giustificare il diniego o la revoca del titolo anche oltre le sole situazioni impeditive espressamente indicate dagli artt. 22 e 24 T.U. immigrazione. La censura relativa all’omesso preavviso di rigetto è stata respinta in applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990: il provvedimento aveva natura vincolata e, in presenza della mancata instaurazione del rapporto e dell’incapacità economica del datore, il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso. La ricorrente, inoltre, non aveva indicato elementi procedimentali idonei a modificare l’esito. È stata esclusa anche la lesione del legittimo affidamento, poiché il rilascio del titolo iniziale non aveva creato un’apparenza di stabilità della posizione e la legge consente controlli successivi e la revoca in caso di carenza dei requisiti. Il TAR ha ritenuto infondate le censure di contrasto con la Costituzione, la CEDU e il diritto dell’Unione, escludendo la disapplicazione richiesta e la necessità di sollevare questioni di costituzionalità. La circolare ministeriale del 20 agosto 2007 non è stata ritenuta idonea a derogare alla disciplina legislativa vigente. Le spese sono state compensate; è stata confermata l’ammissione definitiva della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione di euro 1.000, oltre spese generali e accessori, a carico dell’Erario.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. 286/1998
Entro il prefissato termine, le parti devono sottoscrivere il “contratto di soggiorno”.
La stipula del contratto di soggiorno e l’instaurazione del rapporto di lavoro costituiscono presupposti essenziali dell’ingresso per lavoro e del successivo mantenimento del titolo.
art. 24 d.lgs. 286/1998
Il nulla osta al lavoro stagionale autorizza lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi.
Il nulla osta per lavoro stagionale è collegato a un’esigenza lavorativa temporanea e circoscritta e non consente, in caso di mancata instaurazione del rapporto, il rilascio ab origine di un permesso per attesa occupazione.
art. 24, comma 6-bis, d.lgs. 286/1998
Dell’avvenuta sottoscrizione del contratto di soggiorno, ai sensi dell’articolo 22, comma 6, è data comunicazione all’INPS, che iscrive il lavoratore stagionale d’ufficio alla piattaforma del sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL).
La norma conferma la centralità della previa sottoscrizione del contratto di soggiorno nell’iter del lavoro stagionale.
art. 24, comma 7, d.lgs. 286/1998
Il nulla osta al lavoro stagionale autorizza lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi.
Il titolo stagionale ha durata e finalità limitate, coerenti con la temporaneità dell’esigenza occupazionale.
art. 3 d.lgs. 286/1998
La disciplina dei flussi programmati impedisce che il lavoratore entrato per uno specifico rapporto possa permanere e instaurare autonomamente un diverso rapporto al di fuori della procedura programmatoria.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
L’omesso preavviso di rigetto non determina l’annullamento quando il provvedimento è vincolato e l’interessato non indica elementi che avrebbero potuto modificarne il contenuto.
art. 82 d.P.R. 115/2002
Richiamato per la liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
art. 130 d.P.R. 115/2002
Applicato per la riduzione della liquidazione del compenso spettante al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone l’avvenuta instaurazione di un rapporto di lavoro regolare, successivamente interrotto per una causa non imputabile al lavoratore; non è invece rilasciabile ab origine quando il contratto di lavoro non sia mai stato stipulato dopo l’ingresso in Italia.
- La regola secondo cui il permesso per attesa occupazione richiede un rapporto di lavoro previamente instaurato si applica anche all’ingresso con nulla osta per lavoro stagionale, il quale è funzionalmente collegato a un’esigenza temporanea e specifica del datore di lavoro.
- La mancata instaurazione del rapporto di lavoro e l’insufficiente capacità economico-finanziaria del datore possono legittimare il diniego o la revoca del titolo di soggiorno, poiché i controlli sui requisiti dell’ingresso possono essere effettuati anche successivamente al rilascio del nulla osta.
- L’omesso preavviso di rigetto non comporta l’annullamento del provvedimento quando l’amministrazione esercita un potere vincolato e il ricorrente non indica elementi conoscitivi che avrebbero potuto condurre a un esito diverso.
- Il rilascio del nulla osta o del titolo iniziale non determina, di per sé, un legittimo affidamento sulla permanenza in Italia, quando la normativa prevede controlli successivi e la revoca o il diniego in caso di carenza dei presupposti.
- Una circolare amministrativa non può derogare alle disposizioni legislative che disciplinano in modo inderogabile i flussi di ingresso e i presupposti del soggiorno per lavoro.
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