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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-169/21

Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 25 gennaio 2022. — Sergio Spadafora contro Commissione europea. — Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Funzione pubblica – Avviso di posto vacante – Impiego come capo unità presso l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) – Nuova procedura di selezione dopo l’annullamento della prima nomina – Rigetto di candidatura. — Causa C-169/21 P

Giurisprudenza europea62021CO0169

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto l’impugnazione di Sergio Spadafora contro la sentenza del Tribunale che aveva già rigettato il suo ricorso relativo alla nomina di CC a capo unità presso OLAF. Ha ritenuto che i motivi sollevati si risolvessero in contestazioni di fatto, senza dimostrare uno snaturamento delle prove, oppure fossero formulati in modo insufficiente per consentire il controllo di legittimità. Ne è seguita la conferma del rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese.

Impugnazione respinta contro il rigetto di un ricorso in materia di funzione pubblica UE relativo alla nomina del capo unità OLAF, per assenza di errori di diritto, irricevibilità e infondatezza manifesta.

La questione giuridica

Se il Tribunale avesse snaturato gli elementi di prova o motivato in modo insufficiente nel ritenere legittima la nuova procedura di selezione OLAF e la nomina di CC; se vi fosse violazione dell’imparzialità, della Carta e delle norme sulla protezione dei dati personali nella raccolta, uso e trasmissione dei dati dei candidati; se l’impugnazione rispettasse i requisiti di precisione e ammissibilità.

Principio di diritto

In sede di impugnazione la Corte non riesamina i fatti né le prove, salvo snaturamento manifesto; pertanto respinge i motivi che mirano in realtà a una nuova valutazione del merito o che non individuano con precisione gli errori di diritto. Nel caso di specie, la Corte ha confermato che il Tribunale poteva ritenere non provato né il difetto di consultazione né la parzialità nella nuova procedura di nomina OLAF, e ha dichiarato irricevibili o manifestamente infondati i motivi relativi alla protezione dei dati e alla presunta violazione della Carta.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 256 TFUE
  • Articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 112, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura
  • Articolo 137 del regolamento di procedura
  • Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Regolamento (CE) n. 45/2001
  • Articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 45/2001
  • Decisione C(2016) 3288 (decisione PEI)
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera d), della decisione PEI
  • Articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della decisione PEI

Impugnazione contro la nomina del capo unità OLAF

L’ordinanza riguarda un’impugnazione proposta da un funzionario della Commissione, Sergio Spadafora, contro la sentenza del Tribunale nella causa T-130/19. Il contenzioso nasce dal rigetto, da parte del Tribunale, del ricorso diretto all’annullamento della decisione OLAF del 18 maggio 2018 che aveva nominato CC capo di un’unità, nonché al risarcimento dei danni asseritamente subiti dal ricorrente.

Contesto fattuale e procedimento

Il ricorrente sosteneva che la nuova procedura di selezione, avviata dopo l’annullamento della prima nomina da parte del Tribunale con sentenza del 5 dicembre 2017, fosse viziata da diversi profili di illegittimità: uso improprio dei dati personali, carenza di imparzialità e interferenze non autorizzate nella procedura. Il Tribunale aveva invece respinto integralmente il ricorso, ritenendo infondate le censure e non provato alcun vizio nella procedura di nomina.

Quadro normativo richiamato

La Corte richiama innanzitutto le regole processuali dell’impugnazione: l’articolo 181 del regolamento di procedura, che consente il rigetto con ordinanza motivata quando il ricorso è manifestamente irricevibile o infondato; l’articolo 256 TFUE e l’articolo 58, primo comma, dello Statuto, che limitano l’impugnazione alle questioni di diritto; l’articolo 112, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura, che impone una motivazione precisa dei motivi; nonché gli articoli 137 e 184, paragrafo 1, sul regime delle spese.

Sul piano sostanziale, vengono richiamati la Carta dei diritti fondamentali, in particolare gli articoli 7, 8, 21 e 41, paragrafo 1, il regolamento (CE) n. 45/2001, articolo 4, paragrafo 1, lettera c), e la decisione C(2016) 3288, detta decisione PEI, in particolare l’articolo 8, paragrafo 1, lettera d), e l’articolo 8, paragrafo 2, lettera a).

Primo motivo di impugnazione: snaturamento delle prove e imparzialità

Il primo motivo era articolato in tre parti e riguardava, in sostanza, un presunto snaturamento degli elementi di prova e una motivazione carente o contraddittoria.

La prima parte si fondava sui rapporti di valutazione trasmessi al ricorrente il 22 agosto 2018. Spadafora contestava l’affermazione del Tribunale secondo cui il rapporto descrittivo e il rapporto sul candidato erano già stati portati a conoscenza dell’autorità che ha il potere di nomina prima della decisione controversa. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse valorizzato non solo la data indicata nei documenti, ma anche una e-mail del 17 aprile 2018 che attestava l’avvenuta trasmissione dei rapporti al direttore generale dell’OLAF. La sola dicitura “creati il 10 luglio 2018” è stata giudicata ambigua e non idonea a dimostrare che l’APN non avesse avuto conoscenza dei dati rilevanti prima della decisione.

La seconda parte attaccava la lettura del verbale della riunione del 17 maggio 2018, in cui si affermava che “era stato raggiunto un accordo per la nomina del capo dell’unità”. Il ricorrente vi vedeva la prova di un accordo improprio con un terzo non autorizzato. La Corte ha invece confermato che, nel contesto complessivo, tale indicazione non costituiva prova sufficiente di un intervento illegittimo né di una mancata consultazione del commissario di tutela.

La terza parte concerneva il principio di imparzialità di cui all’articolo 41, paragrafo 1, della Carta. Il ricorrente deduceva quattro indizi di parzialità, tra cui l’intenzione di affidare a CC le funzioni di capo unità, la presunta minimizzazione dell’importanza della precedente sentenza di annullamento, il vantaggio attribuito a CC dalla nomina retroattiva e la natura delle funzioni da lei svolte presso il direttore generale. La Corte ha confermato che il Tribunale aveva esaminato tali elementi senza eccedere i limiti della valutazione ragionevole e che le allegazioni del ricorrente si fondavano in larga misura su supposizioni non suffragate da elementi concreti.

Secondo motivo di impugnazione: protezione dei dati e requisiti di chiarezza dell’atto

Il secondo motivo riguardava, da un lato, la presunta violazione degli articoli 8 della Carta e 8, paragrafo 1, lettera d), della decisione PEI, e, dall’altro, la violazione degli articoli 7 e 21 della Carta e dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 45/2001.

Quanto alla prima parte, il ricorrente sosteneva che il trattamento dei dati personali nell’ambito della procedura di valutazione fosse ammesso solo in un intervallo temporale ristretto, dalla prova nel centro di valutazione al colloquio finale, e che dopo tale fase non potessero essere creati o trasmessi nuovi dati. La Corte ha rilevato che l’argomentazione non era formulata con precisione sufficiente per consentire il controllo di legittimità, poiché non era chiaro quali dati ulteriori sarebbero stati trattati né in che modo ciò violasse la decisione PEI. La censura è stata quindi dichiarata manifestamente irricevibile.

Quanto alla seconda parte, il ricorrente contestava l’uso di dati relativi a estroversione e altruismo nella valutazione della sua candidatura. La Corte ha ritenuto che tali censure mirassero, in realtà, a rimettere in discussione la valutazione dei fatti e delle prove effettuata dal Tribunale, senza dedurre uno snaturamento manifesto. Anche questa parte è stata dichiarata manifestamente irricevibile.

Ragionamento della Corte sull’impugnazione

La Corte ribadisce il perimetro del proprio sindacato in sede di impugnazione: il controllo è limitato alle questioni di diritto e non consente una nuova valutazione dei fatti o delle prove, salvo snaturamento manifesto risultante dai documenti del fascicolo. Inoltre, l’atto di impugnazione deve indicare con precisione gli elementi censurati e gli argomenti giuridici a sostegno; in difetto, la Corte non può esercitare il proprio controllo senza rischiare di statuire ultra petita.

Applicando questi criteri, la Corte osserva che i motivi di Spadafora o non individuano errori di diritto, o tendono a ottenere una rivalutazione del merito, o sono formulati in modo troppo vago per essere esaminati.

Decisione e spese

L’impugnazione è stata pertanto respinta in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata. Poiché la decisione è stata adottata prima della notificazione del ricorso alla Commissione e a CC, nessuna spesa è stata sostenuta da queste ultime; il ricorrente è stato quindi condannato a sopportare le proprie spese.

Principio desumibile

La pronuncia conferma che, nelle impugnazioni contro sentenze del Tribunale in materia di funzione pubblica UE, la Corte non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di primo grado sui fatti e sulle prove. Le censure che si limitano a contestare l’apprezzamento probatorio, senza dimostrare uno snaturamento manifesto o senza essere formulate con sufficiente precisione, sono respinte come infondate o irricevibili.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica ueselezione e nomina del personaleimparzialità amministrativaprotezione dei dati personaliimpugnazione e ricevibilità

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