Corte di giustizia, Sentenza C-181/20
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 25 gennaio 2022. — VYSOČINA WIND a.s. contro Česká republika – Ministerstvo životního prostředí. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud České republiky. — Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2012/19/UE – Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – Obbligo di finanziare i costi relativi alla gestione dei rifiuti provenienti dai pannelli fotovoltaici – Effetto retroattivo – Principio della certezza del diritto – Trasposizione non corretta di una direttiva – Responsabilità dello Stato membro. — Causa C-181/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in Grande Sezione, ha affrontato il regime di finanziamento dei rifiuti da pannelli fotovoltaici ai sensi della direttiva 2012/19/UE. Ha stabilito che, per i pannelli immessi sul mercato dal 13 agosto 2012, l’onere grava sui produttori e non sugli utilizzatori, ma ha dichiarato invalida la disposizione nella parte in cui pretenderebbe di applicarsi retroattivamente ai pannelli immessi tra il 13 agosto 2005 e il 13 agosto 2012. Quanto alla responsabilità dello Stato, la Corte ha escluso che una normativa nazionale adottata prima della direttiva possa costituire, di per sé, una violazione del diritto dell’Unione.
Rinvio pregiudiziale sulla ripartizione del finanziamento dei RAEE provenienti da pannelli fotovoltaici e sulla validità retroattiva dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE, nonché sulla responsabilità dello Stato membro per una disciplina nazionale adottata prima della direttiva.
La questione giuridica
1) Se l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE osti a una normativa nazionale che pone a carico degli utilizzatori, e non dei produttori, il finanziamento dei costi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento ecocompatibile dei RAEE provenienti da pannelli fotovoltaici immessi sul mercato entro il 1o gennaio 2013; e se tale disposizione sia valida alla luce del principio di certezza del diritto nella parte in cui impone ai produttori il finanziamento per pannelli immessi sul mercato tra il 13 agosto 2005 e il 13 agosto 2012. 2) Se, ai fini della responsabilità dello Stato per danni da violazione del diritto dell’Unione, rilevi il fatto che la normativa nazionale contraria a una direttiva sia stata adottata prima dell’adozione della direttiva stessa.
Principio di diritto
L’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE deve essere interpretato nel senso che obbliga gli Stati membri a porre a carico dei produttori il finanziamento dei costi di gestione dei RAEE derivanti da pannelli fotovoltaici immessi sul mercato dal 13 agosto 2012, e quindi osta a una normativa nazionale che imponga tale onere agli utilizzatori; tuttavia, tale disposizione è invalida, per violazione del principio di certezza del diritto, nella parte in cui pretende di imporre ai produttori il medesimo onere per pannelli immessi sul mercato tra il 13 agosto 2005 e il 13 agosto 2012. Inoltre, il fatto che una norma nazionale contraria a una direttiva sia stata adottata prima dell’adozione della direttiva non costituisce, di per sé, una violazione del diritto dell’Unione idonea a fondare la responsabilità dello Stato, poiché il termine di recepimento e gli obblighi di astensione sorgono solo dopo che la direttiva entra nell’ordinamento dell’Unione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2012/19/UE
- Articolo 13 della direttiva 2012/19/UE
- Articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE
- Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2012/19/UE
- Articolo 3, paragrafo 1, lettere a) ed e), della direttiva 2012/19/UE
- Articolo 4 della direttiva 2012/19/UE
- Articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2012/19/UE
- Direttiva 2002/96/CE
- Articolo 9 della direttiva 2002/96/CE
- Articolo 13 della direttiva 2002/96/CE
- Direttiva 2003/108/CE
- Direttiva 2008/98/CE
- Articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98/CE
- Articolo 14 della direttiva 2008/98/CE
- Articolo 61, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
Rinvio pregiudiziale sui RAEE da pannelli fotovoltaici e sulla validità dell’articolo 13 della direttiva 2012/19/UE
La pronuncia decide un rinvio pregiudiziale del Nejvyšší soud ceco in una controversia tra una società che gestisce un impianto solare e il Ministero dell’Ambiente ceco. La questione centrale riguarda il soggetto tenuto a finanziare i costi di gestione dei rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici e la compatibilità con il diritto dell’Unione della disciplina nazionale che faceva gravare tale costo sugli utilizzatori.
Fatti e procedimento principale
La VYSOČINA WIND a.s. gestisce una centrale solare dotata di pannelli fotovoltaici immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005 e prima del 1o gennaio 2013. In applicazione dell’articolo 37p della legge ceca sui rifiuti, la società ha versato contributi per il finanziamento della gestione dei rifiuti derivanti da tali pannelli negli anni 2015 e 2016.
La società ha chiesto il risarcimento danni allo Stato ceco, sostenendo che la normativa nazionale fosse incompatibile con la direttiva 2012/19/UE, la quale, a suo dire, imponeva ai produttori e non agli utilizzatori di sostenere tali costi. I giudici cecoslovacchi di merito hanno accolto la domanda; il giudice di cassazione ha quindi investito la Corte di giustizia.
Normativa dell’Unione rilevante
La Corte richiama l’evoluzione della disciplina sui RAEE:
- la direttiva 2002/96/CE e, in particolare, l’articolo 9 sul finanziamento dei RAEE provenienti da utenti diversi dai nuclei domestici;
- la direttiva 2003/108/CE, che aveva già modificato il regime dei cd. rifiuti storici;
- la direttiva 2008/98/CE, con le definizioni generali di rifiuto e il principio "chi inquina paga" di cui all’articolo 14;
- la direttiva 2012/19/UE, che ha abrogato la direttiva 2002/96 e ha incluso espressamente i pannelli fotovoltaici nel proprio ambito di applicazione.
Sono particolarmente rilevanti l’articolo 2, paragrafo 1, l’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) ed e), l’articolo 12, paragrafo 4, l’articolo 13 e l’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE.
Prima questione: interpretazione dell’articolo 13 della direttiva 2012/19/UE
La Corte afferma che la formulazione dell’articolo 13, paragrafo 1, è chiara: per i RAEE provenienti da utilizzatori diversi dai nuclei domestici e originati da prodotti immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005, il finanziamento dei costi grava sui produttori.
Poiché i pannelli fotovoltaici rientrano espressamente nell’ambito di applicazione della direttiva, la Corte conclude che la disposizione osta a una normativa nazionale che trasferisca l’onere finanziario sugli utilizzatori dei pannelli e non sui produttori, almeno per i pannelli immessi sul mercato dal 13 agosto 2012, data di entrata in vigore della direttiva.
Validità dell’articolo 13, paragrafo 1, e principio di certezza del diritto
La Corte esamina poi d’ufficio la validità della stessa disposizione, ritenendo che possa porre un problema di effetto retroattivo. Ricorda che il principio di certezza del diritto vieta, in linea di principio, l’applicazione retroattiva di nuove regole a situazioni già acquisite, salvo eccezioni limitate e purché siano rispettati i legittimi affidamenti.
Nel caso di specie, la direttiva 2012/19/UE si applica ai pannelli fotovoltaici già dal 13 agosto 2012, mentre il termine di recepimento scadeva il 14 febbraio 2014. La Corte osserva che, per i pannelli immessi sul mercato tra il 13 agosto 2005 e il 13 agosto 2012, la nuova disciplina modifica a posteriori la ripartizione dei costi che era stata decisa dagli Stati membri sulla base della normativa precedente. Questa alterazione è imprevedibile per gli operatori economici e incide su situazioni ormai acquisite.
La Corte aggiunge che l’obiettivo della direttiva, in particolare quello di incentivare la progettazione sostenibile dei prodotti, non giustifica l’effetto retroattivo in questione, perché i produttori non potevano prevedere al momento della progettazione che sarebbero stati successivamente tenuti a finanziare tali costi. Perciò dichiara invalido l’articolo 13, paragrafo 1, nella parte in cui impone il finanziamento ai produttori per i pannelli immessi sul mercato tra il 13 agosto 2005 e il 13 agosto 2012.
Seconda questione: responsabilità dello Stato membro
La Corte ricorda i tre presupposti della responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell’Unione: norma preordinata a conferire diritti ai singoli, violazione sufficientemente qualificata e nesso causale diretto tra violazione e danno.
Nel caso concreto, la disposizione ceca che imponeva il finanziamento agli utilizzatori era stata adottata il 30 maggio 2012, cioè prima dell’adozione e della pubblicazione della direttiva 2012/19/UE. La Corte osserva che, prima dell’entrata in vigore di una direttiva nell’ordinamento dell’Unione, non può ancora essere compromesso il risultato da essa prescritto; inoltre, il termine di recepimento non era nemmeno iniziato a decorrere.
Ne consegue che l’adozione anticipata della normativa nazionale contraria alla futura direttiva non costituisce, in quanto tale, una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione. La responsabilità dello Stato non può quindi fondarsi solo su questo dato temporale.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE è invalido nella parte in cui impone ai produttori il finanziamento dei costi relativi ai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato tra il 13 agosto 2005 e il 13 agosto 2012;
- lo stesso articolo osta a una normativa nazionale che faccia gravare tali costi sugli utilizzatori per i pannelli immessi sul mercato dal 13 agosto 2012;
- il diritto dell’Unione non consente di considerare, di per sé, come violazione imputabile allo Stato l’adozione di una normativa nazionale contraria a una direttiva prima dell’adozione stessa della direttiva.
Principi affermati
La pronuncia è rilevante perché chiarisce che:
- la disciplina sui RAEE dei pannelli fotovoltaici non può essere applicata in modo retroattivo a prodotti immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore della direttiva, se ciò altera situazioni economiche già consolidate;
- per i prodotti immessi dal 13 agosto 2012 in poi, il costo di gestione dei RAEE grava sui produttori;
- la responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell’Unione non può essere desunta automaticamente da una legge nazionale precedente alla direttiva che poi entrerà in vigore.
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