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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-99/17

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 settembre 2018. — Infineon Technologies AG contro Commissione europea. — Impugnazione – Intese – Mercato europeo dei chip per carte – Rete di contatti bilaterali – Scambi di informazioni commerciali sensibili – Contestazione dell’autenticità delle prove – Diritti della difesa – Restrizione della concorrenza “per oggetto” – Infrazione unica e continuata – Sindacato giurisdizionale – Competenza estesa al merito – Portata – Calcolo dell’importo dell’ammenda. — Causa C-99/17 P

Giurisprudenza europea62017CJ0099

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto quasi integralmente l’impugnazione di Infineon nella causa relativa al cartello sui chip per carte, confermando l’accertamento della partecipazione dell’impresa a un’intesa unica e continuata e la qualificazione delle condotte come restrizione della concorrenza per oggetto. Ha però ritenuto che il Tribunale avesse esercitato in modo incompleto la competenza estesa al merito, perché non aveva esaminato se l’ammenda fosse proporzionata al numero di contatti collusivi imputati a Infineon. La sentenza del Tribunale è quindi annullata solo nella parte relativa alla domanda di riduzione dell’ammenda e la causa è rinviata per un nuovo esame limitato a tale profilo.

Impugnazione in materia di intesa sui chip per carte: controllo giurisdizionale, qualificazione come restrizione "per oggetto" e proporzionalità dell’ammenda inflitta a Infineon

La questione giuridica

La Corte è stata chiamata a stabilire: se il Tribunale avesse esercitato un controllo sufficientemente completo e motivato sulla decisione della Commissione; se avesse correttamente applicato l’articolo 101 TFUE alla luce della nozione di restrizione della concorrenza per oggetto e dell’infrazione unica e continuata; e, soprattutto, se avesse correttamente esercitato la competenza estesa al merito nel valutare la proporzionalità dell’ammenda, tenendo conto del numero dei contatti collusivi imputati a Infineon.

Principio di diritto

La Corte afferma che il Tribunale può limitare il proprio esame, ai fini dell’accertamento dell’infrazione, ai contatti effettivamente necessari a confermare la partecipazione dell’impresa, purché tale scelta sia motivata e il controllo resti completo in diritto e in fatto; tuttavia, quando il ricorrente contesta anche la proporzionalità dell’ammenda, il giudice dell’Unione, nell’esercizio della competenza estesa al merito, deve esaminare tutte le censure pertinenti, inclusa la rilevanza del numero dei contatti imputati. Nel caso di specie, la Corte conferma la qualificazione dell’intesa come restrizione della concorrenza per oggetto e respinge le doglianze sui diritti della difesa e sulla valutazione della prova, ma annulla la sentenza del Tribunale nella parte in cui non ha valutato se l’ammenda fosse proporzionata al numero di contatti collusivi accertati, rinviando la causa per nuovo esame sul punto.

Norme richiamate

  • Articolo 101 TFUE
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 261 TFUE
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 31 del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 773/2004
  • Articolo 53 dell’Accordo SEE
  • Punti 20-23 degli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Impugnazione Infineon/Commissione nel cartello dei chip per carte

La pronuncia riguarda un ricorso per impugnazione proposto da Infineon Technologies AG contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato, in sostanza, la decisione della Commissione nel caso AT.39574 – Chip per carte. Il contenzioso verte su un’intesa nel mercato dei chip per carte SIM e non-SIM, con sanzione pecuniaria inflitta ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 SEE.

Fatti e decisione della Commissione

La Commissione aveva ricevuto nel 2008 un’informativa da Renesas e, dopo ispezioni e richieste di informazioni, aveva avviato il procedimento nei confronti di più imprese attive nel settore. In seguito alla comunicazione degli addebiti e alla fase istruttoria, il 3 settembre 2014 la Commissione ha adottato la decisione controversa, accertando una infrazione unica e continuata tra il 24 settembre 2003 e l’8 settembre 2005.

Secondo la Commissione, i contatti bilaterali settimanali tra le imprese avevano riguardato:

  • fissazione e coordinamento dei prezzi;
  • indicazioni sui prezzi minimi e sui prezzi proposti ai principali clienti;
  • capacità produttiva e suo utilizzo;
  • strategie commerciali future;
  • trattative con clienti comuni.

La Commissione ha ritenuto Infineon responsabile solo dei contatti avuti con Samsung e Renesas, non avendo provato contatti con Philips né la consapevolezza dell’intera intesa. Le ha quindi inflitto un’ammenda di EUR 82 784 000, ridotta del 20% per circostanze attenuanti.

Procedimento dinanzi al Tribunale

Dinanzi al Tribunale, Infineon aveva chiesto l’annullamento della decisione, o in subordine la riduzione dell’ammenda. Aveva dedotto sei motivi, tra cui violazione dei diritti della difesa, errore nell’applicazione dell’articolo 101 TFUE, errata qualificazione come infrazione unica e continuata e contestazione del quantum della sanzione.

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso, ma la Corte di giustizia, in sede di impugnazione, ha riesaminato soprattutto tre profili: il controllo giurisdizionale esercitato dal Tribunale, la qualificazione giuridica delle condotte e la proporzionalità dell’ammenda.

Controllo giurisdizionale e diritti della difesa

La Corte ha ritenuto corretto che il Tribunale avesse concentrato l’esame su cinque dei contatti contestati, perché il mercato dei chip per carte era caratterizzato da negoziazioni di prezzo, in linea di principio, annuali e dunque era sufficiente verificare la partecipazione della ricorrente ad almeno un contatto anticoncorrenziale per anno nel periodo rilevante.

La Corte ha anche respinto le doglianze sulla prova del messaggio di posta elettronica del 3 novembre 2003. Ha ricordato che, nel diritto dell’Unione, le prove sono liberamente apprezzate e che, una volta che la Commissione abbia fornito elementi idonei a dimostrare l’infrazione, spetta all’impresa contestare in modo adeguato l’attendibilità o l’autenticità delle prove. Non vi è stata, quindi, indebita inversione dell’onere della prova.

Quanto alla mancata comunicazione, da parte della Commissione, delle proprie valutazioni scientifiche sull’autenticità del messaggio, la Corte ha confermato che tale omissione costituiva un’irregolarità, ma non aveva inciso sull’esito finale, poiché Infineon non aveva dimostrato che il procedimento avrebbe potuto concludersi diversamente.

Restrizione della concorrenza per oggetto

La Corte ha confermato la qualificazione dei contatti del 24 settembre 2003 e del 3 novembre 2003 come parte di una restrizione della concorrenza per oggetto.

Richiamando la propria giurisprudenza, ha ribadito che un accordo o una pratica ha natura di restrizione "per oggetto" quando, per sua stessa natura, presenta un grado di dannosità sufficiente per non richiedere la prova degli effetti. Nel caso concreto, gli scambi di informazioni su prezzi futuri, capacità produttiva e strategie tecnologiche tra concorrenti in un mercato altamente competitivo e segnato da forte pressione sui prezzi erano idonei a restringere la concorrenza.

La Corte ha precisato che la frequenza degli scambi non è un criterio decisivo per escludere o confermare la restrizione per oggetto: ciò che conta è la natura delle informazioni scambiate, il loro contesto e l’idoneità a influenzare la strategia commerciale dei concorrenti.

Infrazione unica e continuata

Sul tema dell’infrazione unica e continuata, la Corte ha chiarito che la Commissione non aveva imputato a Infineon l’intera catena collusiva tra tutti i partecipanti, ma solo i contatti bilaterali a essa direttamente riferibili con Samsung e Renesas. Perciò non era necessario dimostrare che Infineon conoscesse tutti i comportamenti degli altri partecipanti o che avesse aderito all’intera architettura dell’intesa.

La Corte ha quindi escluso sia la contraddittorietà della motivazione sia l’errore nel considerare la responsabilità di Infineon limitata ai propri contatti diretti.

Ammenda e competenza estesa al merito

Il punto decisivo della pronuncia riguarda la sanzione. La Corte ha ricordato che, ai sensi dell’articolo 31 del regolamento n. 1/2003 e dell’articolo 261 TFUE, il giudice dell’Unione ha competenza estesa al merito sulle ammende antitrust e deve esaminare ogni censura idonea a dimostrare che l’importo non è adeguato alla gravità e alla durata dell’infrazione.

Nel caso di specie, Infineon aveva contestato non solo l’illegittimità di singoli contatti, ma anche la proporzione dell’ammenda rispetto al numero dei contatti effettivamente accertati. La Corte ha rilevato che il Tribunale, pur avendo esaminato solo cinque dei contatti contestati, non aveva risposto in modo completo all’argomento secondo cui l’ammenda non teneva conto del numero limitato di episodi collusivi imputati. Tale omissione integra un errore di diritto nell’esercizio della competenza estesa al merito.

La Corte ha invece respinto le censure relative alla considerazione dei ricavi derivanti dai chip non-SIM, ritenendo che il Tribunale non avesse snaturato gli elementi di prova e che, in ogni caso, la ricorrente non avesse contestato in modo efficace la correlazione tra chip SIM e chip non-SIM ai fini del calcolo della sanzione.

Dispositivo e rinvio

La Corte ha annullato la sentenza del Tribunale solo nella parte in cui aveva respinto la domanda subordinata di Infineon volta alla riduzione dell’ammenda. Per il resto, l’impugnazione è stata respinta.

La causa è stata rinviata al Tribunale affinché riesaminasse la proporzionalità dell’ammenda alla luce del numero di contatti collusivi effettivamente imputati a Infineon e, se del caso, dell’esistenza degli altri sei contatti non esaminati dal Tribunale. Le spese sono state riservate.

Principi pratici di rilievo

Per i professionisti, la sentenza evidenzia che:

  • il sindacato giurisdizionale in materia antitrust può essere concentrato sugli elementi realmente necessari per confermare l’infrazione, purché il controllo resti completo e motivato;
  • la contestazione dell’autenticità di una prova richiede una dimostrazione adeguata degli errori della Commissione;
  • per la qualificazione "per oggetto" conta la natura collusiva dello scambio di informazioni e il contesto economico;
  • in materia di ammende, il giudice dell’Unione deve esaminare in modo effettivo la proporzionalità della sanzione rispetto alla partecipazione concreta dell’impresa, compreso il numero degli episodi contestati.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzaintese e cartellisanzioni amministrative dell’unionecontrollo giurisdizionale e competenza estesa al meritodiritti della difesa

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