Corte di giustizia, Sentenza C-513/17
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 26 settembre 2018. — Causa promossa da Josef Baumgartner. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Köln. — Rinvio pregiudiziale – Trasporti – Trasporti su strada – Regolamento (CE) n. 561/2006 – Articolo 19, paragrafo 2, primo comma – Sanzione amministrativa avente ad oggetto un’infrazione commessa sul territorio dello Stato membro in cui ha sede un’impresa, inflitta dalle autorità competenti di un altro Stato membro nel quale l’infrazione è stata constatata. — Causa C-513/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce che, per le infrazioni al regolamento n. 561/2006, la competenza a sanzionare spetta anche allo Stato membro che constata l'illecito sul proprio territorio, indipendentemente dal luogo in cui l'infrazione è stata commessa. La decisione valorizza l'esigenza di effettività dei controlli e di tutela della sicurezza stradale nel traffico transfrontaliero. Ne consegue che le autorità tedesche potevano irrogare la sanzione al rappresentante dell'impresa austriaca.
Interpretazione dell'articolo 19, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 561/2006: competenza sanzionatoria dello Stato membro che constata l'infrazione, anche se commessa in un altro Stato membro dove ha sede l'impresa.
La questione giuridica
Se l'articolo 19, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 561/2006 debba essere interpretato nel senso che solo lo Stato membro nel cui territorio ha sede l'impresa può sanzionare un illecito amministrativo commesso presso la sede dell'impresa, oppure se anche altri Stati membri siano legittimati a infliggere la sanzione quando l'infrazione è constatata sul loro territorio.
Principio di diritto
L'articolo 19, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 561/2006 autorizza direttamente le autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio l'infrazione è constatata a sanzionare un'impresa o il suo dirigente per una violazione del regolamento, purché l'infrazione non sia già stata sanzionata, anche se il fatto materiale è stato commesso nel territorio di un altro Stato membro in cui l'impresa ha sede. La Corte esclude che la norma attribuisca la competenza sanzionatoria soltanto allo Stato di stabilimento dell'impresa, perché una simile lettura sarebbe incompatibile con la lettera, il contesto e gli obiettivi di effettività e sicurezza stradale del regolamento.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 561/2006
- Articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 561/2006
- Articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 561/2006
- Regolamento (CEE) n. 3821/85
- Regolamento (UE) n. 1266/2009
- Articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3821/85
- Allegato I B, capo I, del regolamento (CEE) n. 3821/85
- Fahrpersonalverordnung
- OWiG
Competenza sanzionatoria per infrazioni al regolamento n. 561/2006
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell'"Amtsgericht Köln" in materia di trasporti su strada e sanzioni amministrative. La Corte interpreta l'articolo 19, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 561/2006, relativo ai tempi di guida e riposo e alla relativa disciplina sanzionatoria.
Fatti e procedimento principale
Nel corso di un controllo stradale effettuato in Germania il 19 novembre 2015, le autorità tedesche rilevano due violazioni: mancato trasferimento, nei termini, dei dati della carta del conducente e mancata introduzione della carta dell'azienda nell'apparecchio di controllo. L'Ufficio federale per il trasporto merci infligge una sanzione pecuniaria a Josef Baumgartner, quale rappresentante della società austriaca Transporte Josef Baumgartner GmbH & Co KG. Il destinatario della sanzione propone opposizione, contestando la competenza territoriale dell'autorità tedesca, poiché l'impresa ha sede in Austria e, secondo la difesa, l'infrazione sarebbe stata commessa presso tale sede.
Normativa rilevante
La Corte richiama, in particolare:
- i considerando 14, 19 e 26 del regolamento n. 561/2006, che sottolineano effettività dei controlli, sicurezza stradale e necessità di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive;
- l'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento n. 561/2006, sugli obblighi dell'impresa di trasporto in materia di trasferimento e conservazione dei dati del tachigrafo;
- l'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 561/2006, sulla disciplina delle sanzioni;
- l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3821/85 e l'allegato I B, capo I, dello stesso regolamento, relativi al buon funzionamento e al buon uso dell'apparecchio di controllo e della carta del conducente;
- la normativa tedesca richiamata dal giudice del rinvio, in particolare la Fahrpersonalverordnung e l'OWiG.
Questione interpretativa
Il giudice nazionale chiede se l'articolo 19, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 561/2006 consenta soltanto allo Stato membro in cui l'impresa ha sede di sanzionare l'illecito, oppure se autorizzi anche lo Stato membro in cui l'infrazione viene constatata a infliggere la sanzione, pur quando il fatto sia stato materialmente commesso altrove.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che l'interpretazione di una norma dell'Unione deve tener conto non solo del tenore letterale, ma anche del contesto e delle finalità della disciplina. Sottolinea che l'articolo 19, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 561/2006 prevede espressamente la possibilità che le autorità competenti di uno Stato membro sanzionino un'impresa o un conducente per un'infrazione constatata sul loro territorio, anche se commessa in un altro Stato membro o in un paese terzo.
La Corte osserva che il regolamento persegue non solo il miglioramento delle condizioni di lavoro nel trasporto stradale, ma anche la sicurezza stradale generale. In tale prospettiva, è essenziale che i controlli stradali siano effettivi e che gli Stati membri possano infliggere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di infrazione. Poiché il trasporto su strada ha natura transfrontaliera, l'interpretazione che attribuisce la competenza sanzionatoria allo Stato che constata l'illecito risulta più coerente con tali obiettivi.
La Corte esclude invece la tesi secondo cui lo Stato che constata l'infrazione dovrebbe limitarsi ad autorizzare lo Stato di stabilimento dell'impresa a sanzionare il fatto: una simile lettura comporterebbe che uno Stato membro sanzioni un'infrazione né commessa né constatata sul suo territorio, soluzione che il legislatore dell'Unione non può aver inteso prevedere. Inoltre, il secondo comma dell'articolo 19, paragrafo 2, che fino al 1° gennaio 2009 consentiva, in via eccezionale, la notifica dell'infrazione allo Stato di stabilimento, è coerente con l'idea che lo Stato interessato sia quello in cui l'infrazione è stata constatata.
Decisione e principio affermato
La Corte conclude che l'articolo 19, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 561/2006 autorizza direttamente le autorità competenti di uno Stato membro a sanzionare un'impresa o il suo dirigente per un'infrazione constatata sul proprio territorio e non ancora sanzionata, anche se l'infrazione è stata commessa nel territorio di un altro Stato membro in cui l'impresa ha sede.
Rilievo pratico per gli operatori
Per gli operatori del trasporto internazionale, la pronuncia conferma che il controllo effettuato in uno Stato membro può sfociare in una sanzione anche quando la condotta illecita sia radicata nell'organizzazione aziendale di un altro Stato. Per gli avvocati e i consulenti d'impresa, ciò rafforza la necessità di verificare la conformità documentale e tecnica del tachigrafo e dei flussi dati in ciascuno Stato membro di circolazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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