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Ordinanza

Ordinanza n. 1737/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: 1. della determinazione/comunicazione del Comune di San Giuseppe Vesuviano – Servizio II Attività Produttive e Commercio/SUAP, prot. n.0014432 del 13.04.2026, avente ad oggetto la trasmissione della determina di chiusura della Conferenza di servizi in modalità sincrona relativa alla realizzazione di nuova infrastruttura Wind Tre S.p.A. in San Giuseppe Vesuviano, Via Torricelli snc, foglio 4, particella 2349, codice sito NA535, autorizzazione ex art. 44 D.Lgs. 259/2003 (doc.n.2); 2. del provvedimento conclusivo negativo della conferenza di servizi ivi contenuto e/o allegato, con cui è stato espresso esito negativo sulla realizzazione dell’intervento (doc.n.2bis); 3. del parere negativo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli, prot. n. 23543-P del15.10.2025, richiamato quale atto presupposto e parte integrante del provvedimento conclusivo (doc. n.3); 4. del parere negativo dell’Ufficio Paesaggio/Commissione Locale per il Paesaggio, nella parte in cui ha reiterato la motivazione ostativa dell’intervento per asserito contrasto con l’art. 12, comma 3, NTA del PTP dei Comuni Vesuviani e per asserita impossibilità di operare in deroga ai sensi dell’art. 21 NTA; 5. del parere negativo dell’Ufficio Urbanistica, nella parte in cui ha ritenuto l’intervento non assentibile perché l’area ricadrebbe nel PUC approvato con Delibera della Commissione Straordinaria n. 129 del 21.06.2024 in zona E5 “Parco dei Regi Lagni del Vesuvio”, nella quale non sarebbe prevista la “nuova realizzazione” ai sensi dell’art. 47, comma 4, NTA e sarebbe vietato qualsiasi intervento di impermeabilizzazione ai sensi del comma 6 del medesimo articolo; 6. di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ancorché non conosciuto, ivi inclusa, ove occorra e nei limiti di interesse, la disposizione di cui all’art. 12, comma 3, delle NTA del PTP dei Comuni Vesuviani, solo ove interpretata e applicata nel senso di precludere in via assoluta la realizzazione di impianti tecnologici e telefonici di pubblica utilità nonostante la disciplina derogatoria di cui all’art. 21 delle medesime NTA.

Giustizia amministrativa202603623

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento conclusivo negativo della conferenza di servizi relativa alla realizzazione di una nuova infrastruttura di telefonia mobile, unitamente ai pareri negativi paesaggistico, urbanistico e della Soprintendenza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la comunicazione del Comune recante la trasmissione della determinazione di chiusura della conferenza di servizi sincrona e il provvedimento conclusivo negativo relativo all'autorizzazione ex art. 44 d.lgs. 259/2003 per la realizzazione di una nuova infrastruttura di telefonia mobile. Sono stati contestati anche il parere negativo della Soprintendenza, il parere negativo dell'Ufficio Paesaggio/Commissione Locale per il Paesaggio e il parere negativo dell'Ufficio Urbanistica. In particolare, la ricorrente ha censurato il contrasto ritenuto ostativo con l'art. 12, comma 3, delle NTA del PTP dei Comuni Vesuviani, l'asserita impossibilità di applicare la deroga prevista dall'art. 21 delle medesime NTA, nonché il diniego urbanistico fondato sull'inclusione dell'area nel PUC in zona E5 "Parco dei Regi Lagni del Vesuvio", sulla mancata previsione della nuova realizzazione ai sensi dell'art. 47, comma 4, NTA e sul divieto di impermeabilizzazione previsto dal comma 6. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di legittimità, limitandosi a rilevare la complessità delle questioni processuali e sostanziali prospettate.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito le questioni processuali e sostanziali dedotte, ritenendo che esse necessitassero di approfondimento nella sede di merito. Non ha quindi concesso né negato espressamente la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati, ma ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente soddisfatte mediante la fissazione dell'udienza pubblica per la trattazione del merito, fissata al 13 aprile 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 44 d.lgs. 259/2003

    Richiamato quale base dell'autorizzazione relativa alla realizzazione dell'infrastruttura di telefonia mobile; l'ordinanza non ne interpreta il contenuto.

  • art. 12, comma 3, NTA del PTP dei Comuni Vesuviani

    Richiamato quale disposizione paesaggistica ritenuta ostativa dall'amministrazione e contestata dalla ricorrente; la sua interpretazione è riservata alla fase di merito.

  • art. 21 NTA del PTP dei Comuni Vesuviani

    Richiamato quale disciplina derogatoria invocata dalla ricorrente e ritenuta non applicabile dall'amministrazione; la questione non è stata decisa in sede cautelare.

  • art. 47, commi 4 e 6, NTA del PUC

    Richiamato dal parere urbanistico in relazione alla zona E5, alla mancata previsione della nuova realizzazione e al divieto di impermeabilizzazione; l'ordinanza non valuta la legittimità di tale applicazione.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina della domanda cautelare; il giudice ha ritenuto sufficienti, per la tutela cautelare, la fissazione dell'udienza di merito.

Massime di principio

  • Quando le questioni processuali e sostanziali dedotte in sede cautelare sono complesse e richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può soddisfare le esigenze cautelari mediante la fissazione dell'udienza di merito, senza anticipare la decisione sulle censure.
  • La fissazione dell'udienza di merito quale misura cautelare non implica una valutazione definitiva sulla legittimità degli atti impugnati né sulla fondatezza delle questioni processuali e sostanziali dedotte.
  • In sede cautelare, le spese della fase possono essere compensate quando il giudice rinvia l'approfondimento delle questioni alla fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioAutorizzazione paesaggisticaPiani regolatori e varianti
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniBeni culturali e paesaggioUrbanistica e governo del territorio
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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