Cassazione Civile, Ordinanza n. 02601/2023 del 27/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da un invalido civile con percentuale superiore all'80% per ottenere l'accertamento del diritto alla pensione anticipata di vecchiaia prevista dall'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992, senza applicazione della cosiddetta finestra mobile annuale introdotta dall'art. 12, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010. La Corte d'appello aveva ritenuto che, in assenza di una previsione espressa, ai soggetti in tale condizione non si applicasse la dilazione. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione denunciando, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., violazione dell'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 conv. in l. n. 122 del 2010, sostenendo che la norma dovesse applicarsi anche alle pensioni anticipate per invalidità, perché il richiamo alle pensioni di vecchiaia e alle relative finestre non distinguerebbe tra pensioni ordinarie e anticipate e, comunque, il rinvio agli specifici ordinamenti comprenderebbe anche il regime della pensione anticipata per invalidi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito riconoscendo il diritto della controricorrente, quale erede del pensionato, alla pensione di vecchiaia anticipata spettante al dante causa a decorrere dal 1 novembre 2016. Le spese dell'intero processo sono state compensate per il sopravvenire dell'orientamento giurisprudenziale seguito dalla Corte in epoca successiva alla proposizione del ricorso. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503 del 1992
costituisce il fondamento del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata per gli invalidi superiori all'80%.
art. 12, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in l. n. 122 del 2010
la disciplina delle finestre mobili si applica anche alle pensioni di vecchiaia anticipata per invalidità, in mancanza di una deroga espressa.
art. 24, comma 5, d.l. n. 201 del 2011 conv. in l. n. 214 del 2011
l'eliminazione della disciplina delle decorrenze dal 1 gennaio 2012 non incide sui pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità, poiché la norma riguarda solo i soggetti i cui requisiti sono stati ridefiniti dai successivi commi, che non menzionano tali pensionati.
art. 360, n. 3, c.p.c.
è la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge nel ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Le pensioni di vecchiaia anticipata per invalidità rientrano nel meccanismo delle finestre mobili previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, salvo una previsione legislativa espressa di esclusione.
- In tema di interpretazione delle norme previdenziali, l'assenza di una deroga testuale impedisce di escludere l'applicazione del regime generale delle decorrenze quando la fattispecie agevolata non sia menzionata tra le eccezioni.
- La sopravvenuta abrogazione della disciplina delle finestre mobili non si estende automaticamente a categorie pensionistiche non contemplate dai commi che ridefiniscono l'età pensionabile o i requisiti di accesso.
- Quando la causa non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito, riconoscendo direttamente il diritto controverso.
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