Ordinanza n. 1429/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 6090/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sez. III, n. 6090/2025, di reiezione del ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La società ha proposto appello contro la sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso di primo grado, formulando anche domanda cautelare incidentale di sospensione dell'efficacia della sentenza. Il testo dell'ordinanza non espone il contenuto specifico dei motivi di appello né individua puntualmente l'atto amministrativo originariamente impugnato; dà conto soltanto del prospettato pregiudizio derivante dagli effetti della sentenza e della necessità di esaminare attentamente le doglianze nella sede di merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare esclusivamente ai fini della sollecita definizione del giudizio di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Non ha quindi anticipato una valutazione favorevole definitiva sui motivi di appello, limitandosi a ritenere che essi meritino un attento esame e che le esigenze cautelari, incluso il pregiudizio prospettato, possano essere adeguatamente tutelate mediante la rapida fissazione dell'udienza di merito. Il merito è stato fissato per l'udienza pubblica del 29 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda cautelare proposta in appello.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, in presenza di esigenze cautelari tutelabili mediante una sollecita definizione del giudizio, di fissare rapidamente la trattazione del merito; la domanda cautelare è accolta esclusivamente a tale fine.
Massime di principio
- In appello cautelare, quando i motivi dedotti meritano un approfondito esame nella sede di merito e il pregiudizio prospettato può essere adeguatamente fronteggiato mediante la rapida definizione del giudizio, il giudice può accogliere la domanda cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza pronunciarsi anticipatamente sulla fondatezza definitiva dell'appello.
- L'accoglimento della domanda cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. non equivale, di per sé, a una sospensione sostanziale fondata su una compiuta valutazione positiva del fumus, ma assicura una tutela acceleratoria attraverso la fissazione ravvicinata della trattazione del merito.
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