Sentenza n. 5035/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio - inadempimento serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad relativamente alla richiesta di convocazione del ricorrente e di lavorazione della domanda di visto di ingresso per studio nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla richiesta di convocazione del ricorrente e di lavorazione della domanda di visto per studio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sulla richiesta di convocazione e di lavorazione della domanda di visto di ingresso per studio
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente visto)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio formatosi sull’istanza diretta all’attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio, chiedendo la dichiarazione di illegittimità del silenzio e l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla richiesta di convocazione e lavorazione della domanda. Nel corso del giudizio, l’Ambasciata ha fissato l’appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 26 novembre 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell’appuntamento da parte della sede diplomatica integrasse il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerato il periodo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso, nonché il comportamento collaborativo dell’Amministrazione, che si è attivata in tempi ragionevoli anche in ragione dell’elevato numero di istanze analoghe. L’Amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato eventualmente versato, da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione contro il silenzio della pubblica amministrazione; il ricorso è stato proposto per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e dell’obbligo di provvedere sulla richiesta relativa al visto.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata; nel caso concreto, tale effetto è stato ricollegato alla fissazione dell’appuntamento per la presentazione della domanda di visto.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, la fissazione dell’appuntamento necessario alla presentazione di una domanda amministrativa può integrare pieno soddisfacimento della pretesa azionata, quando la domanda giudiziale riguardi l’attivazione del relativo procedimento e la convocazione dell’interessato.
- Quando, nel corso del giudizio promosso ai sensi dell’art. 117 c.p.a., l’amministrazione attiva il procedimento oggetto della domanda e soddisfa integralmente la pretesa fatta valere, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- La compensazione delle spese può essere giustificata dalla limitata durata dell’inerzia antecedente al ricorso e dal comportamento collaborativo dell’amministrazione, anche in presenza di un elevato numero di istanze analoghe; resta tuttavia possibile porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato eventualmente versato.
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