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Sentenza

Sentenza del 22/06/2021 n. 17826 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia contestava che, in relazione a prestazioni eseguite dalla D and D Srl per Vxxx Srl, i pagamenti siano stati in realtà dissimulati mediante prestiti onerosi erogati da Vxxx a D and D di importo corrispondente al prezzo, operazione fittizia finalizzata a differire l'emissione della fattura e il versamento dell'IVA; perciò l'Ufficio ha irrogato sanzioni per mancata autofatturazione. La contribuente ha dedotto l'effettività dei prestiti (contabilizzati e tassati con interessi) e ha ottenuto l'accoglimento in primo e secondo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo che il fatto generatore dell'IVA si realizza al momento della materiale esecuzione della prestazione e che il pagamento rileva solo ai fini dell'esigibilità e del termine di fatturazione. Sulla base degli elementi fattuali (identità della compagine sociale, corrispondenza quasi perfetta tra importo del prestito e prezzo, assenza di motivazione contrattuale, mancanza di delibere, doppio bilancio e altre anomalie) la Corte ha qualificato i presunti prestiti come simulati e finalizzati a eludere gli obblighi di fatturazione e versamento dell'IVA; ne consegue il rigetto del ricorso della contribuente. La Corte ha compensato le spese di merito e condannato Vxxx Srl al pagamento delle spese di legittimità a favore dell'Agenzia (Euro 7.300,00 oltre spese prenotate a debito).

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 6, comma 3

    Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo....

    La Corte interpreta questa previsione come individuazione del solo momento di esigibilità dell'IVA (non del fatto generatore): il fatto generatore è invece la materiale esecuzione della prestazione.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 54

    Norma citata nei riferimenti normativi relativi all'IVA e agli obblighi connessi alla fatturazione; contestualizzata con l'art. 6 per definire obblighi di fatturazione ed esigibilità.

  • D.Lgs. n. 471/1997, art. 6, comma 8

    Norma richiamata con riferimento alle sanzioni per violazioni in materia di IVA e fatturazione; la Corte valuta la legittimità dell'irrogazione delle sanzioni alla luce della qualificazione dell'operazione come abusiva.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 7, comma 2

    Richiamato come norma processuale in tema di prova e onere della prova nelle controversie tributarie; utile per valutare chi deve dimostrare il disegno elusivo o le giustificazioni economiche.

  • Codice Civile, artt. 1367 e 2697

    Art. 1367 (interpretazione del contratto) e art. 2697 (onere della prova) utilizzati per sostenere la necessità di valutare l'operazione nella sua essenza e per attribuire gli oneri probatori: l'Amministrazione deve provare l'abuso/elusione, il contribuente deve provare le giustificazioni economiche.

  • Direttiva 77/388/CEE (ed equivalenti della Direttiva 2006/112/CE)

    La disciplina comunitaria è principio guida: la Corte richiama la distinzione tra fatto generatore, esigibilità e pagamento, e i principi antielusivi della giurisprudenza della Corte di Giustizia (abusivo uso delle norme UE).

Massime di principio

  • Per le prestazioni di servizi il fatto generatore dell'IVA si verifica al momento della materiale esecuzione della prestazione; il pagamento del corrispettivo incide invece sull'esigibilità dell'imposta e sul termine ultimo per l'emissione della fattura.
  • Se un'operazione (es. un prestito) ha natura e modalità che appaiono anomale rispetto ad una logica di mercato — specie quando corrisponde sostanzialmente all'importo dovuto per una prestazione e vi è identità della compagine sociale — l'Amministrazione può contestarne la simulazione e ricondurla alla reale natura (pagamento del corrispettivo).
  • Sussiste abuso del diritto quando lo scopo essenziale dell'operazione è ottenere un vantaggio fiscale indebito: l'Amministrazione deve provare il disegno elusivo e la manipolazione degli schemi negoziali; il contribuente deve dimostrare ragioni economiche effettive e non marginali diverse dal risparmio d'imposta.
  • Elementi fattuali che aggravano il sospetto di simulazione: corrispondenza perfetta o quasi perfetta tra importi, assenza di contratti o di deliberazioni formali, contabilità parallela o doppio bilancio, flussi finanziari che non corrispondono alla forma apparente dell'operazione, identità dei soci o controllo comune.
  • Le corrisposte interessi su un prestito non sono necessariamente idonei a escludere la simulazione quando, per effetto della compagine sociale comune, si tratta in sostanza di operazioni fra parti correlate che producono un mero giroconto a favore dello stesso soggetto economico.
  • In situazioni analoghe è consigliabile documentare adeguatamente la causa economica dell'operazione (contratti, deliberazioni societarie, motivazioni di business, piano di rimborso, garanzie reali, flussi bancari tracciabili, valutazioni di indipendenza e condizioni di mercato) per superare l'onere probatorio a carico del contribuente.

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