Sentenza del 17/02/2017 n. 4237 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha chiesto la revocazione dell'ordinanza della Corte di cassazione, sostenendo principalmente che la Corte avesse violato un giudicato interno formatosi sulla deducibilità, ai sensi dell'art. 109 del TUIR, dei costi relativi ad alcuni acquisti interni. Secondo la ricorrente, l'Agenzia aveva appellato la sentenza di primo grado soltanto in relazione all'IVA e alle tre cessioni intracomunitarie, senza contestare le statuizioni riguardanti IRPEG e IRAP relative agli ulteriori acquisti. La società ha inoltre dedotto ulteriori asseriti errori di fatto: l'erronea individuazione della questione esaminata dalla Corte e la supposizione che non fossero stati effettuati controlli sulla partita IVA e sulla società tedesca acquirente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili tutti e tre i motivi. La violazione o mancata considerazione del giudicato interno costituisce un errore di diritto e non un errore di fatto revocatorio ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. Anche l'eventuale errata comprensione dei motivi di ricorso o delle attività di controllo integra, se esistente, un errore di giudizio e non un errore di fatto idoneo a fondare la revocazione. Il ricorso è stato quindi rigettato; la società è stata condannata a rimborsare all'Agenzia delle entrate le spese processuali, liquidate in 22.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito, ed è stato dichiarato dovuto l'ulteriore contributo unificato. È stata invece esclusa la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Norme richiamate
Art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa
La revocazione per errore di fatto è ammessa solo per un errore percettivo od oggettivo, estraneo all'attività interpretativa e valutativa del giudice. Non può essere utilizzata per contestare un errore di diritto, l'errata interpretazione del giudicato o la non corretta comprensione dei motivi di ricorso.
Art. 109 del TUIR
La norma disciplina, tra l'altro, i criteri di imputazione e deducibilità dei componenti negativi di reddito. Nel caso concreto, la questione sulla deducibilità dei costi era stata prospettata dalla società come oggetto di una precedente statuizione favorevole e, quindi, di giudicato interno.
Art. 96 c.p.c.
La condanna per responsabilità processuale aggravata richiede un uso strumentale o pretestuoso del processo. La Corte l'ha esclusa perché non ha ravvisato tali presupposti nel ricorso.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, quando ne ricorrono i presupposti.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto non è un mezzo per correggere errori di interpretazione della legge, del giudicato, degli atti processuali o dei motivi di ricorso: tali questioni costituiscono normalmente errori di giudizio e devono essere fatte valere con il rimedio impugnatorio appropriato.
- Il giudicato interno può vincolare il giudice sulle parti della decisione non specificamente impugnate, ma la sua mancata considerazione deve essere dedotta come violazione o falsa applicazione di norma processuale e non, di regola, come errore revocatorio.
- Se il giudice esamina una questione diversa da quella dedotta o interpreta erroneamente il contenuto del ricorso, il vizio riguarda l'attività valutativa o interpretativa, non una mera svista percettiva; pertanto non è normalmente sufficiente per ottenere la revocazione.
- Quando un'impugnazione viene rigettata o dichiarata inammissibile, la parte soccombente può essere condannata alle spese e può essere tenuta al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
- La responsabilità aggravata non consegue automaticamente al rigetto del ricorso: occorre dimostrare che l'iniziativa processuale sia stata abusiva, strumentale o manifestamente pretestuosa.
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