Regolamento (UE) 2024/1061
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1061 della Commissione, del 10 aprile 2024, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda lo scambio sicuro dei dati del certificato di conformità in formato elettronico e l’accesso in sola lettura al certificato di conformità, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/133 della Commissione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce requisiti tecnici e di sicurezza per lo scambio dei dati del certificato di conformità in formato elettronico tramite EUCARIS, imponendo l’uso di canali sicuri, firma elettronica, cifratura e tracciabilità dei messaggi. Definisce inoltre il VIN come identificatore unico del veicolo da utilizzare per l’accesso ai dati strutturati e impone alle autorità di omologazione di garantire un accesso in sola lettura al certificato tramite sistemi o applicazioni web. Modifica infine il regolamento di esecuzione (UE) 2021/133 introducendo un’esenzione semplificata per i veicoli prodotti in piccole serie.
Modalità di applicazione per lo scambio sicuro dei dati del certificato di conformità in formato elettronico e per l’accesso in sola lettura al certificato, con modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/133.
Ambito di applicazione
Si applica ai costruttori, ai punti di accesso nazionali del sistema EUCARIS, all’organismo operativo designato per EUCARIS e alle autorità di omologazione degli Stati membri nell’ambito dello scambio e della consultazione dei dati del certificato di conformità in formato elettronico. Riguarda in particolare i messaggi IVI (informazioni iniziali sul veicolo) elaborati tramite EUCARIS, l’uso del VIN come identificatore unico del veicolo e l’accesso in sola lettura ai dati strutturati del certificato. Non disciplina in via generale l’omologazione dei veicoli, ma integra il quadro del regolamento (UE) 2018/858 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/133; per i costruttori di particolari categorie e tipi di veicoli prodotti in piccole serie introduce una specifica esenzione. Si applica negli Stati membri dell’Unione europea, con applicazione generale dal 5 luglio 2025 e applicazione anticipata dell’articolo 4 dal 1° maggio 2024.
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1061: scambio sicuro dei dati del certificato di conformità elettronico e accesso in sola lettura
Il regolamento attua il regolamento (UE) 2018/858 introducendo regole tecniche e di sicurezza per lo scambio del certificato di conformità in formato elettronico tramite EUCARIS e per l’accesso in sola lettura ai relativi dati strutturati. La disciplina è adottata per rafforzare la sicurezza dello scambio, la protezione dei dati e l’affidabilità dell’identificazione del veicolo, nonché per consentire alle autorità di omologazione di mettere il certificato a disposizione in modo standardizzato.
Contesto e finalità
Dai considerando emerge che il regolamento di esecuzione (UE) 2021/133 già disciplinava il formato e la struttura di base degli elementi di dati del certificato di conformità elettronico e designava EUCARIS come canale di scambio. Il presente atto interviene per completare quel quadro, introducendo requisiti ulteriori di sicurezza, meccanismi di convalida, tracciabilità degli scambi e accesso in sola lettura, oltre a una modifica specifica per i veicoli prodotti in piccole serie.
Scambio sicuro dei dati tra costruttori e punti di accesso nazionali EUCARIS
L’articolo 1 richiede che i costruttori e i punti di accesso nazionali EUCARIS scambino i dati mediante un link web locale sicuro e secondo la struttura degli schemi e i principi XML. I siti web impiegati devono essere protetti da un certificato qualificato di autenticazione di sito web conforme al regolamento (UE) n. 910/2014.
Per la sicurezza dello scambio è necessario l’uso congiunto di:
- firma elettronica ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014;
- protocolli di cifratura dei dati;
- convalida delle firme da parte dei punti di accesso nazionali di EUCARIS e dell’organismo operativo designato, verificando che i requisiti dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 910/2014 fossero soddisfatti al momento della firma.
Il regolamento impone inoltre la tracciabilità degli scambi: i punti di accesso nazionali devono registrare le informazioni relative ai messaggi scambiati e mettere a disposizione strumenti per visualizzarle e ricercarle.
Identificatore unico del veicolo
L’articolo 2 stabilisce che l’identificatore unico specifico per il veicolo è il VIN. Il riferimento serve a consentire l’agevole accesso ai dati strutturati del certificato di conformità elettronico. Il VIN deve rispettare, salvo il rinvio specifico all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/535, i requisiti tecnici indicati in tale regolamento.
Accesso in sola lettura al certificato di conformità
L’articolo 3 dà attuazione all’articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/858 prevedendo che l’autorità di omologazione di ciascuno Stato membro fornisca l’accesso in sola lettura al certificato di conformità tramite un sistema o un’applicazione web. Tale accesso deve consentire la consultazione dei dati strutturati del certificato elettronico usando il VIN come chiave di accesso.
Il medesimo sistema o applicazione web deve anche consentire l’accesso in sola lettura al certificato elettronico da sistemi o applicazioni web stabiliti dalle autorità di omologazione degli Stati membri, così da garantire interoperabilità e uniformità operativa.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/133 e esenzione per le piccole serie
L’articolo 4 inserisce nell’allegato normativo del regolamento (UE) 2021/133 il nuovo articolo 3 bis, che introduce un regime semplificato per i costruttori di particolari categorie e tipi di veicoli prodotti in piccole serie. In deroga agli articoli 1 e 2 di quel regolamento, per tali costruttori è sufficiente mettere a disposizione gli elementi di dati della versione elettronica del certificato di conformità tramite:
- inserimento manuale, oppure
- caricamento di un file IVI XML.
Si tratta dell’unica deroga espressamente prevista dal nuovo regolamento rispetto al regime ordinario di scambio strutturato e sicuro.
Entrata in vigore e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo a decorrere dal 5 luglio 2025. È previsto però un regime anticipato per l’articolo 4, che si applica dal 1° maggio 2024.
La differenza di decorrenza risponde all’esigenza, richiamata nei considerando, di concedere a costruttori, autorità di omologazione, autorità di vigilanza del mercato e autorità di immatricolazione il tempo necessario per adeguare i rispettivi sistemi elettronici, mentre l’esenzione per le piccole serie non richiede un periodo transitorio analogo.
Disposizioni principali
Scambio sicuro dei dati tramite EUCARIS
I costruttori e i punti di accesso nazionali di EUCARIS devono utilizzare un link web locale sicuro e la struttura degli schemi e i principi XML per lo scambio dei dati. I siti web impiegati devono essere protetti da un certificato qualificato di autenticazione di sito web conforme al regolamento (UE) n. 910/2014. Lo scambio dei messaggi deve essere reso sicuro mediante firma elettronica ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 e protocolli di cifratura. I punti di accesso nazionali e l’organismo operativo designato devono convalidare le firme verificando il rispetto dei requisiti dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 910/2014 al momento della firma. È inoltre richiesta la tracciabilità degli scambi, mediante registrazione delle informazioni relative ai messaggi e messa a disposizione di strumenti per visualizzare e ricercare tali informazioni.
Identificatore unico del veicolo
L’identificatore unico specifico per il veicolo è il numero di identificazione del veicolo (VIN). Il VIN deve rispettare, salvo il rinvio specifico contenuto nell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/535, i requisiti di cui all’allegato II, parte 2, sezione A, punto 2, di tale regolamento.
Accesso in sola lettura al certificato di conformità
Ai fini dell’articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/858, l’autorità di omologazione di ciascuno Stato membro deve fornire l’accesso in sola lettura al certificato di conformità mediante un sistema o un’applicazione web che consenta di accedere ai dati strutturati del certificato elettronico tramite il VIN. Il sistema o l’applicazione web deve a sua volta fornire l’accesso in sola lettura al certificato di conformità elettronico da sistemi o applicazioni web stabiliti dalle autorità di omologazione degli Stati membri.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/133
Nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/133 è inserito l’articolo 3 bis, che prevede una deroga per i costruttori di particolari categorie e tipi di veicoli prodotti in piccole serie: per tali soggetti è sufficiente mettere a disposizione gli elementi di dati della versione elettronica del certificato di conformità mediante inserimento manuale o caricamento di un file IVI XML, in deroga agli articoli 1 e 2 di quel regolamento.
Entrata in vigore, applicazione e decorrenza dell’esenzione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica dal 5 luglio 2025, mentre l’articolo 4, relativo alla modifica del regolamento (UE) 2021/133 e all’esenzione per i veicoli prodotti in piccole serie, si applica dal 1° maggio 2024. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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